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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26622/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione espressa di querela della persona offesa (Ettore Di Lorenzo) relativa alla presunta truffa commessa mediante vendita fittizia su piattaforma online (eBay) di una PlayStation per 218 euro, senza consegna del bene. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61 n. 5 c.p.) per la contrattazione a distanza, sostenendo che tale aggravante avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio e resa inefficace la remissione della querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che, sebbene la giurisprudenza ritenesse le truffe online aggravate ex art. 61 n. 5 c.p. quando l'autore abbia tratto consapevolmente vantaggi dall'uso della rete, la legge 28 giugno 2024 n. 90 ha introdotto all'art. 640 c.p. il comma 2-ter (aggravante per il fatto commesso a distanza tramite strumenti informatici) e il comma 3-ter, che comunque mantengono la procedibilità a querela. Essendo norma processuale, la nuova disciplina si applica ai processi in corso: dunque anche le cd. truffe online risultano perseguibili a querela e la remissione di querela estingue il reato. Per questi motivi il ricorso è infondato e respinto; il procuratore è esentato dalle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Riferita come aggravante della 'minorata difesa' che la giurisprudenza aveva applicato alle truffe online quando l'autore abbia tratto specifici vantaggi dall'uso della rete; nel caso in esame il Tribunale non l'ha richiamata, ma la Corte osserva che la successiva novella normativa ha inciso sulla disciplina delle truffe online.

  • art. 640 cod. pen. (comma 2-ter e comma 3-ter) - legge 28 giugno 2024 n. 90

    legge del 28 giugno 2024 n.90 (in G.U. n.153 del 02/07/2024, in vigore dal 03/07/2024), inserimento del comma 2-ter e del comma 3-ter all'art. 640 c.p.

    Introduce una aggravante speciale per il fatto commesso a distanza tramite strumenti informatici/telematici idonei a ostacolare l'identificazione; tuttavia, per espressa previsione (comma 3-ter), tale aggravante non rende il reato perseguibile d'ufficio, che rimane procedibile a querela. Trattandosi di norma processuale, si applica ai processi in corso, rendendo efficace la remissione di querela.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021)

    Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Pmt, Rv. 281800-01

    Precedente giurisprudenziale che configura l'aggravante della minorata difesa nelle truffe online solo quando l'autore abbia tratto consapevolmente e concretamente specifici vantaggi dall'utilizzo della rete.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge 28/06/2024 (art. 640 c.p., comma 2-ter e 3-ter) le truffe commesse a distanza tramite strumenti informatici sono specificamente aggravate ma restano procedibili a querela; dunque la remissione della querela estingue il reato.
  • L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa) non si applica automaticamente alle operazioni online: occorre che l'autore abbia consapevolmente e concretamente tratto vantaggi dall'uso della rete.
  • Per stabilire la procedibilità (querela vs. perseguibilità d'ufficio) è necessario riferirsi alla normativa vigente al momento del giudizio; le modifiche procedurali si applicano anche ai procedimenti in corso.
  • In ipotesi di presunta truffa online è fondamentale acquisire e conservare elementi probatori (comunicazioni, annunci, ricevute di pagamento, dati di spedizione) per dimostrare se sussista o meno uno sfruttamento delle condizioni di distanza idoneo a integrare un'aggravante.
  • Per Procure e difese: valutare sempre l'impatto di eventuali novità legislative sulla procedibilità e tempestività di atti (es. qualificazione del reato come procedibile a querela) prima di dedurre l'inefficacia della remissione.

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