Sentenza del 10/12/2018 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Cessazione attività - Diniego rimborso chiesto dal contribuente in compensazione - Spetta -Prescrizione - Termine decennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione IVA 2012, presentata il 29 marzo 2012, un credito IVA di 10.700 euro al rigo relativo all'importo da riportare in detrazione o in compensazione, senza compilare il quadro specifico per chiedere il rimborso né presentare il modello VR. Dopo la cessazione dell'attività, non essendo più possibile utilizzare il credito in detrazione, aveva chiesto il rimborso il 12 agosto 2016. L'Agenzia delle Entrate lo aveva negato sostenendo che la dichiarazione manifestasse soltanto la volontà di utilizzare il credito in compensazione e che, in assenza di un'apposita istanza tempestiva, fosse maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria ha ritenuto che il credito fosse chiaramente desumibile dalla dichiarazione e che il mancato utilizzo del quadro specifico per il rimborso costituisse un'omissione meramente formale. Poiché l'Amministrazione non aveva contestato il credito entro i termini previsti per il controllo della dichiarazione, il diritto al rimborso si era consolidato. Di conseguenza, non si applicava il termine biennale di decadenza, ma il termine ordinario decennale di prescrizione. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza favorevole al contribuente è stata confermata; le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Il termine biennale di decadenza per chiedere la restituzione di somme non si applica quando la volontà di ottenere il rimborso risulta già dalla dichiarazione fiscale e il credito è stato consolidato per mancata contestazione dell'Amministrazione.
Art. 2946 codice civile
Quando il diritto al rimborso è stato manifestato nella dichiarazione, anche senza la compilazione del quadro o del modello formalmente previsto, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- L'indicazione chiara di un credito fiscale nella dichiarazione può essere considerata manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso, anche se il contribuente non ha compilato correttamente il quadro o il modello specifico, purché il credito sia desumibile dal contenuto della dichiarazione.
- Gli errori o le omissioni meramente formali non dovrebbero comportare la perdita del rimborso quando l'Amministrazione può identificare con certezza il credito e non ne contesta la spettanza sostanziale.
- Se il credito è stato indicato in dichiarazione e non è stato contestato nei termini di controllo, il diritto può consolidarsi e la richiesta successiva può essere soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine biennale di decadenza.
- La decisione valorizza il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ma non esclude l'opportunità di compilare sempre il quadro di rimborso e presentare tempestivamente l'istanza prevista, per evitare contestazioni.
- La soluzione può dipendere dal fatto che il credito sia inequivocabilmente individuabile e non contestato: una semplice indicazione generica o ambigua potrebbe non essere sufficiente.
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