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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 747 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno chiesto la revocazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 110/06/05, relativa a un avviso di rettifica del valore e liquidazione di maggiore INVIM per la vendita di un capannone. Essi sostenevano che la sentenza non avesse considerato un giudicato esterno favorevole ad altri coobbligati solidali, che intendevano opporre ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. La CTR ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile e comunque infondato, poiché la sentenza riguardava un accertamento di fatto sul valore dell'immobile ed era già stata impugnata con mezzi ordinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando l'inammissibilità della revocazione secondo la disciplina speciale del processo tributario. La revocazione non era ammissibile perché la sentenza impugnata coinvolgeva un accertamento di fatto, ossia la determinazione del valore del capannone ai fini INVIM, ed era già stata impugnata con ricorso per cassazione. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro coobbligato, salvo che sia fondata su ragioni personali.

    La norma consente, in determinate condizioni, al coobbligato solidale di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato. Tuttavia, nel caso concreto, la possibilità di far valere tale giudicato non ha consentito di superare i limiti di ammissibilità della revocazione tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 64 e seguenti

    La disciplina speciale della revocazione delle sentenze tributarie non consente la revocazione di sentenze che coinvolgono un accertamento di fatto quando siano già state impugnate con mezzi ordinari.

    La revocazione tributaria è un rimedio straordinario soggetto a limiti specifici. Non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto già esaminati o comunque contenuti in una sentenza impugnata mediante ricorso ordinario, come il ricorso per cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    È dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile.

    Il rigetto del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la revocazione non può essere usata come ulteriore mezzo per riesaminare accertamenti di fatto, come la stima del valore di un immobile, quando la sentenza sia già stata impugnata con mezzi ordinari.
  • La scoperta successiva di un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato non rende automaticamente ammissibile la revocazione: occorre verificare sia i presupposti dell'art. 1306, comma 2, c.c., sia i limiti specifici del rimedio revocatorio tributario.
  • Le questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio ordinario o nel ricorso per cassazione non possono normalmente essere recuperate attraverso la revocazione, salvo la ricorrenza puntuale di uno dei motivi tassativi previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione preliminare, le altre censure possono essere dichiarate assorbite senza essere esaminate nel merito.
  • Il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione può comportare sia la condanna alle spese della controparte sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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