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Sentenza

Sentenza del 24/11/2015 n. 9453 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Diniego rimborso - Regime prezzo-valore - Decreto trasferimento immobiliare - Campo applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il rimborso è stato negato. La sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014 è stata ritenuta applicabile per il futuro e non idonea a incidere su una situazione già consolidata, nella quale le imposte erano state versate e il decreto di trasferimento era stato registrato. Di conseguenza, non è stato riconosciuto il diritto alla restituzione delle maggiori imposte pagate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter applicare al decreto di trasferimento immobiliare emesso nell’ambito di un’espropriazione forzata o procedura concorsuale il regime del "prezzo-valore" previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005, chiedendo quindi il rimborso delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali già versate. La pretesa si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014, che aveva esteso tale regime anche agli acquisti derivanti da procedure esecutive.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 497, legge n. 266/2005

    Regime del "prezzo-valore"

    La norma consente, ricorrendone i presupposti, di determinare la base imponibile delle imposte indirette sul valore catastale dell’immobile anziché sul prezzo dichiarato. L’estensione agli acquisti derivanti da espropriazione forzata è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, ma non è stata applicata retroattivamente a una posizione già definita.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 6/2014

    La pronuncia ha introdotto la possibilità di applicare il regime del prezzo-valore anche agli acquisti effettuati nell’ambito di procedure di espropriazione forzata. Secondo la sentenza esaminata, tale effetto opera per il futuro e non riapre automaticamente rapporti tributari già consolidati mediante pagamento e registrazione.

Massime di principio

  • Una pronuncia che estende l’ambito applicativo di un regime fiscale non comporta necessariamente il diritto al rimborso per imposte già versate, soprattutto quando il rapporto tributario si è consolidato.
  • Il pagamento dell’imposta e la successiva registrazione dell’atto possono impedire la riliquidazione retroattiva, salvo che la normativa o la pronuncia riconoscano espressamente effetti retroattivi.
  • Per applicare il regime del prezzo-valore a un trasferimento immobiliare derivante da una procedura esecutiva o concorsuale occorre verificare la disciplina vigente e i requisiti al momento dell’atto o della richiesta fiscale.
  • Le richieste di rimborso fondate su un mutamento giurisprudenziale devono essere valutate considerando i termini di decadenza, l’eventuale definitività del rapporto tributario e l’assenza di effetti retroattivi della decisione.

Testo integrale

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