Sentenza del 20/04/2018 n. 1836 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Notifica - Termine dilatorio - Atto notificato prima del decorso di 60 giorni dal PVC - Motivi di urgenza - Inosservanza del termine per motivata urgenza - Non sussiste - Nullità dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la validità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC), previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Amministrazione aveva giustificato l'anticipazione richiamando il rischio di perdita del credito erariale dovuto allo scioglimento e alla liquidazione della società, alla recente cessione di un ramo d'azienda, alla segnalazione di reati tributari nel PVC e all'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo. Le circostanze invocate dall'Amministrazione non sono state ritenute motivi specifici, concreti e sopravvenuti di urgenza, poiché la situazione di scioglimento e liquidazione era già esistente all'inizio della verifica, mentre la cessione del ramo d'azienda, i reati segnalati e la prossima scadenza del termine non dimostravano un'urgenza idonea a comprimere il contraddittorio. L'Amministrazione avrebbe dovuto organizzare tempestivamente l'attività di controllo e non può imputare al contribuente le conseguenze della propria tardiva attivazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio procedimentale. La sua violazione comporta la nullità dell'avviso quando l'Amministrazione non dimostri motivi di urgenza specifici, concreti, attuali e non dipendenti dalla propria organizzazione o inerzia.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso prima del decorso dei 60 giorni dal PVC è legittima solo in presenza di un'urgenza effettiva, specificamente motivata e adeguatamente dimostrata dall'Amministrazione.
- Non costituiscono normalmente motivi sufficienti di urgenza circostanze già conosciute o preesistenti all'avvio della verifica, come lo scioglimento o la liquidazione della società.
- L'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non giustifica automaticamente l'omissione del termine dilatorio: l'Amministrazione deve programmare e svolgere tempestivamente i controlli.
- Il rischio di perdita del credito erariale, la cessione di beni o rami d'azienda e la presenza di ipotesi di reato devono essere collegati a circostanze attuali e sopravvenute; il loro mero richiamo generico non basta.
- Se l'urgenza deriva da ritardi, disfunzioni o scelte organizzative dell'Amministrazione, l'anticipazione dell'avviso non è giustificata.
- In assenza di una motivazione puntuale su ragioni urgenti esterne alla sfera operativa dell'Amministrazione, la violazione del termine di 60 giorni può determinare la nullità dell'atto.
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