Ordinanza n. 2378/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. prot. 2025-1019 emesso dall’ Ambasciata d'Italia a Teheran in data 30.11.2025, con data di notifica sconosciuta, nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare, considerando che l'istanza era stata proposta presso l'Ambasciata d'Italia a Teheran e che, nel noto contesto bellico, l'Amministrazione aveva rappresentato l'impossibilità di operare. Inoltre, allo stato, la ricorrente non sarebbe comunque in grado di usufruire dell'eventuale visto. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del diniego, valorizzando sia l'impossibilità operativa dell'Amministrazione presso la sede diplomatica di Teheran in ragione del contesto bellico, sia l'oggettiva impossibilità attuale della ricorrente di beneficiare comunque dell'eventuale visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le eccezionali circostanze considerate dal Collegio. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego impugnato.
Massime di principio
- La tutela cautelare contro il diniego di un visto può essere negata quando, per circostanze eccezionali e oggettive riguardanti la sede diplomatica competente, l'Amministrazione rappresenti l'impossibilità di operare e il richiedente non possa comunque, nell'immediato, usufruire dell'eventuale visto.
- La valutazione cautelare deve considerare l'utilità concreta e attuale della misura richiesta: la sospensione può essere negata quando, anche in caso di accoglimento, il ricorrente non sarebbe comunque in grado di beneficiare del titolo richiesto.
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