Sentenza del 20/09/2019 n. 992 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Voluntary disclosure - Credito di imposta euroritenuta - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di riconoscimento del credito d’imposta o di scomputo dell’euro-ritenuta è stata respinta. Il contribuente non può beneficiare dello scomputo per gli anni in cui non ha dichiarato i redditi esteri cui la ritenuta si riferiva. Il beneficio sarebbe stato astrattamente riconoscibile solo se tali redditi fossero stati fisiologicamente e regolarmente indicati nelle dichiarazioni annuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva di utilizzare l’euro-ritenuta come credito d’imposta o di chiederne lo scomputo per gli anni 2011-2013. Tuttavia, negli stessi anni non aveva dichiarato in Italia i redditi esteri detenuti a Montecarlo. La sentenza ha ritenuto giuridicamente ingiustificata la richiesta, poiché lo scomputo può essere riconosciuto soltanto quando il reddito estero sia stato indicato e regolarmente dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi. La voluntary disclosure non consente quindi di ottenere retroattivamente un beneficio fiscale collegato a redditi che, all’origine, erano stati occultati o non dichiarati.
Massime di principio
- Il credito d’imposta o lo scomputo di ritenute estere presuppone, di regola, che il reddito estero sia stato correttamente dichiarato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta.
- La voluntary disclosure regolarizza determinati profili fiscali e patrimoniali, ma non trasforma automaticamente redditi originariamente non dichiarati in redditi idonei a generare crediti d’imposta o rimborsi.
- Non è generalmente possibile ottenere un vantaggio fiscale derivante da una ritenuta estera se, nello stesso periodo, il reddito sottostante è stato omesso dalla dichiarazione italiana.
- La ritenuta subita all’estero e il reddito cui essa si riferisce devono essere collegati a una corretta e tempestiva rappresentazione fiscale del reddito nella dichiarazione annuale.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione di un reddito e il riconoscimento di un credito: la prima non comporta necessariamente il diritto al secondo.
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