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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1609

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1609 della Commissione del 12 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Marmelada Branca de Odivelas» (IGP)]

Normativa europea32022R1609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1609 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Marmelada Branca de Odivelas" come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e l’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Marmelada Branca de Odivelas".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Marmelada Branca de Odivelas", limitatamente al prodotto che rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto il nome è registrato nel registro delle DOP e delle IGP e il regolamento è direttamente applicabile. Il testo non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1609 – registrazione della IGP "Marmelada Branca de Odivelas"

Il regolamento della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, registra nel repertorio unionale la denominazione "Marmelada Branca de Odivelas" come indicazione geografica protetta, dopo la pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e in assenza di opposizioni.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente la denominazione "Marmelada Branca de Odivelas" e il prodotto corrispondente. La registrazione vale per un prodotto incluso nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", come richiamato dall’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento esplica effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile.

Presupposti della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama il percorso procedurale seguito ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012:

  • la domanda di registrazione del nome è stata presentata dal Portogallo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a);
  • entro i termini previsti non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51;
  • in mancanza di opposizioni, il nome deve essere registrato.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome come IGP. Da tale registrazione deriva l’inserimento del nome nel registro UE delle DOP e IGP e, conseguentemente, la tutela prevista dalla disciplina unionale di qualità per i prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Marmelada Branca de Odivelas" è registrato come IGP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda del Portogallo è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografiche protetteregistri e denominazioni di origine

Testo integrale

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