Ordinanza n. 272/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 388/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le esigenze cautelari dell'appellante sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la fissazione dell'udienza pubblica, demandata a un successivo decreto. L'ordinanza non decide il merito dell'appello né si pronuncia sulla fondatezza dei motivi contro la sentenza di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 388/2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 388/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di appello nel merito. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela, senza che siano specificati il contenuto concreto del pregiudizio o le censure dedotte.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'appello e della domanda cautelare incidentale contro l'efficacia della sentenza di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito; il Collegio ha accolto l'istanza cautelare disponendo che la fissazione dell'udienza pubblica sia demandata a un successivo decreto.
Massime di principio
- Nell'appello amministrativo, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e demandare a un successivo decreto la fissazione dell'udienza pubblica.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza dell'appello nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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