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Sentenza

Sentenza n. 1421/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida provinciale a presentare documentazione sulle misure di prevenzione o messa in sicurezza di emergenza, aggiornamento del piano di caratterizzazione e ad adempiere agli obblighi del Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006, in relazione al superamento delle CSC per lo zinco

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società, titolare dell’AIA per un impianto di trattamento superficiale dei metalli a Rovato, ha impugnato la diffida della Provincia di Brescia che la individuava quale responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per lo zinco e le imponeva di produrre entro sette giorni la documentazione sulle misure di prevenzione o messa in sicurezza di emergenza, di aggiornare entro trenta giorni il piano di caratterizzazione e di provvedere ai sensi del Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

La Provincia ha annullato in autotutela la diffida l’8 settembre 2026, dopo che era stata accolta la domanda cautelare e dopo l’approvazione della proposta di indagine presentata dalla società. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole sopravvenuto. Le spese seguono la soccombenza virtuale: la Provincia è stata condannata a rimborsare alla ricorrente 2.000 euro, oltre oneri e accessori; spese compensate nei confronti del controinteressato, la cui costituzione è stata ritenuta meramente formale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto.

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando un provvedimento favorevole sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole che soddisfa pienamente la pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminati
RamiAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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