Sentenza del 25/03/2016 n. 5620 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Violazioni e sanzioni - Tardivo versamento del tributo - Causa di forza maggiore - Onere della prova in capo al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione delle sanzioni per il tardivo pagamento del tributo, chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità della forza maggiore prevista dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. 472/1997. In particolare, ha dedotto una documentata mancanza di liquidità aziendale derivante da una serie concomitante di circostanze, eventi e contingenze eccezionali, impreviste e in parte imprevedibili, non direttamente riconducibili alla propria volontà, ma tali da determinare una grave situazione di criticità finanziaria.
La decisione
La controversia afferma che, nelle violazioni tributarie, opera una presunzione relativa di colpa a carico del contribuente: l'Amministrazione non deve quindi provare autonomamente la colpevolezza, mentre spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa o la presenza di una causa di non punibilità. In caso di tardivo versamento, la forza maggiore può escludere la sanzione solo se la difficoltà finanziaria è concretamente provata e dipende da circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili e non imputabili al contribuente. Il giudice tributario può pertanto disapplicare la sanzione quando tali condizioni risultano dimostrate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La violazione non è punibile quando è commessa per forza maggiore.
La disposizione consente di escludere la responsabilità sanzionatoria quando l'inadempimento deriva da eventi eccezionali e non imputabili al contribuente, purché il nesso causale e l'impossibilità concreta di adempiere siano adeguatamente documentati.
Principio generale dell'onere della prova in materia di sanzioni tributarie
Opera una presunzione iuris tantum di colpa: l'Amministrazione non deve dimostrare la colpevolezza del contribuente, il quale deve invece provare l'assenza di colpa o una specifica causa di non punibilità.
Massime di principio
- Il semplice ritardo nel versamento non esclude automaticamente la sanzione: il contribuente deve dimostrare in modo puntuale la causa impeditiva.
- La mera difficoltà economica o la carenza di liquidità, considerate isolatamente, normalmente non bastano; occorre provare che derivino da circostanze eccezionali, impreviste o imprevedibili e non imputabili al contribuente.
- La documentazione contabile, bancaria e finanziaria deve evidenziare sia la reale impossibilità di pagamento sia il collegamento causale tra gli eventi straordinari e il ritardo.
- La forza maggiore costituisce un'eccezione valutata caso per caso dal giudice tributario e può condurre alla disapplicazione della sanzione, non necessariamente all'eliminazione del tributo o degli interessi.
- In assenza di prova contraria, la responsabilità colposa del contribuente si presume ai fini dell'irrogazione della sanzione.
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