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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26815/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La lite riguarda lo scioglimento di una comunione ereditaria aperta a seguito del decesso, ab intestato, del de cuius. Il giudice di primo grado aveva disposto la divisione assegnando alcuni immobili alla moglie e ai figli, con conguagli; in appello, accolto dai coeredi appellanti, la Corte territoriale ha ritenuto esistente nell’attivo ereditario un credito del defunto verso il figlio ricorrente, fondato su una dichiarazione da questi sottoscritta in cui riconosceva di avere ricevuto dal padre una somma per la costruzione della casa. La Corte d’appello ha anche reputato tardiva l’eccezione di prescrizione e ha considerato non provata la restituzione del prestito, valorizzando la dichiarazione come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. Inoltre ha posto a carico dell’asse e dei coeredi alcune spese anticipate dalla vedova per onoranze funebri, lavori del sepolcro e imposta di successione, e ha regolato le spese di lite in base alla soccombenza e al comune interesse solo per la parte riferibile alla divisione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) nullità della domanda riconvenzionale per asserita mancanza di causa petendi e incertezza del titolo del credito; 2) violazione dell’art. 1988 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prova contraria dell’estinzione del debito sarebbe stata offerta tramite testimone e altri elementi; 3) violazione degli artt. 752 e 754 c.c. per l’inclusione tra i pesi ereditari delle spese di sepolcro e successione; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi, censurando l’addebito delle spese a suo carico e la mancata compensazione. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando in particolare che la domanda riconvenzionale era sufficientemente specifica, che la valutazione della prova contraria e dell’attendibilità testimoniale appartiene al merito, che le spese funerarie, le spese del sepolcro nei limiti ritenuti congrui e l’imposta di successione sono correttamente ripartibili tra i coeredi, e che nel giudizio di divisione le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, mentre la soccombenza rileva per le spese causate da pretese e resistenze inutili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catania che aveva riconosciuto il credito del de cuius verso il figlio, ritenendo tardiva la prescrizione e non raggiunta la prova contraria; ha confermato anche il rimborso delle spese funerarie, delle spese del sepolcro nei limiti considerati congrui e dell’imposta di successione, nonché la regolazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso vizi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per le irregolarità denunciate dalle controricorrenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della domanda riconvenzionale per carenza di causa petendi

  • art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre l’incertezza della domanda riconvenzionale

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità della domanda

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di lealtà e correttezza processuale e spese

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma invocata per il perimetro dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha distinto tra violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la Corte ha escluso l’improcedibilità perché la relata di notifica della sentenza era comunque presente negli atti prodotti dalle controricorrenti

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito o promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione, ma determina una relevatio ab onere probandi e fa presumere il rapporto fondamentale sino a prova contraria

  • artt. 724 e 725 c.c.

    richiamati per l’imputazione del debito del coerede alla propria quota nella divisione ereditaria

  • art. 752 c.c.

    le spese funebri e altri pesi ereditari gravano sul passivo ereditario e sono rimborsabili pro quota dal coerede che li abbia anticipati

  • art. 754 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità dei coeredi verso i creditori e/o per i pesi ereditari

  • art. 36 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    l’imposta di successione è debito della massa ereditaria e va ripartita tra i coeredi in proporzione delle quote

  • art. 91 c.p.c.

    nel giudizio di divisione le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa; opera la soccombenza per le spese causate da pretese o resistenze inutili

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge

  • D.M. 55/2014

    richiamato dal ricorrente per contestare il quantum delle spese, ma la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile in cassazione

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che eventuali errori materiali nei conteggi vanno corretti con il procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 724 c.c.

    divisione ereditaria e imputazione dei debiti del coerede

  • art. 725 c.c.

    divisione ereditaria e imputazione dei debiti del coerede

Massime di principio

  • La domanda riconvenzionale è idonea a superare il vaglio di validità quando, pur in forma sintetica, consenta di individuare petitum, causa petendi e titolo del credito; l’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non crea il rapporto obbligatorio, ma lo presuppone e sposta sul dichiarante l’onere di fornire la prova contraria dell’inesistenza o estinzione del debito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare l’attendibilità dei testimoni o il peso delle prove: è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata analitica confutazione di ogni elemento istruttorio.
  • Le spese funerarie rientrano tra i pesi ereditari e sono ripetibili pro quota nei confronti dei coeredi, purché non siano eccessive o sostenute contro la loro volontà; anche le spese del sepolcro possono esservi ricondotte se funzionalmente connesse alla tumulazione e non sproporzionate.
  • L’imposta di successione costituisce debito della massa ereditaria e va sopportata dai coeredi in proporzione delle rispettive quote.
  • Nei giudizi di divisione le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, mentre il principio di soccombenza rileva per le spese causate da pretese e resistenze inutili; la compensazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
  • Le censure sul quantum delle spese di lite devono essere specifiche e riferite a precisi parametri o voci; in difetto, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • rami di classificazione e istituti trasversali non determinano da soli l’esito, che dipende dalla corretta applicazione delle regole probatorie e della disciplina della divisione ereditaria.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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