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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12967/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione esecutiva proposta contro una procedura esecutiva immobiliare. L'opponente deduceva: l'irritualità della conversione di un sequestro conservativo in pignoramento per mancata pronuncia di convalida del sequestro; la prescrizione del credito azionato; la compensazione con propri crediti; il risarcimento di danni professionali e morali; l'impignorabilità dell'immobile perché asseritamente non di sua proprietà, in quanto acquistato con denaro proveniente dall'eredità del padre e destinato a prima casa di abitazione; inoltre, contestava la tardività del deposito della copia della sentenza titolo esecutivo. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte d'appello rigettava l'appello. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sulla incompatibilità del giudice e sulla trattazione del merito dell'opposizione, sostenendo che, essendo il giudice dell'esecuzione coincidente con il magistrato che aveva deciso il merito, vi fosse vizio processuale ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 186-bis disp. att. c.p.c.; 2) violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse confermato la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi e l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla tardività dell'iscrizione della procedura esecutiva; 3) violazione degli artt. 100, 182 e 91 c.p.c. con riferimento alla liquidazione delle spese in favore di parti che assumeva non regolarmente costituite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro la decisione di primo grado e comunque perché la disciplina sulla trattazione del merito dell'opposizione ex art. 186-bis disp. att. c.p.c. riguarda l'opposizione agli atti esecutivi e, in ogni caso, l'eventuale vizio doveva essere fatto valere tempestivamente con ricusazione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio dell'apparenza nella qualificazione del mezzo di impugnazione e perché la censura non coglieva la ratio della decisione; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la sentenza impugnata e perché infondato quanto alla regolare costituzione delle parti e alla liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la decisione impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso la rilevanza della censura rispetto alla sentenza di appello.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 618, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di opposizioni esecutive; la Corte ha precisato che la disciplina attiene all'opposizione agli atti esecutivi e non consentiva comunque la deduzione del vizio senza tempestiva ricusazione.

  • art. 186-bis disp. att. c.p.c.

    La Corte ha osservato che la norma riguarda esclusivamente l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e presuppone la tempestiva attivazione del procedimento di ricusazione per far valere il vizio del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato come vizio della composizione del giudice; la Corte ha escluso la deducibilità del vizio in mancanza di ricusazione tempestiva.

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a fondare la censura proposta.

  • artt. 52 segg. c.p.c.

    Richiamati per affermare che il vizio relativo alla composizione del giudice deve essere fatto valere con il procedimento di ricusazione nei termini previsti.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per contestare la dedotta novità della questione in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la qualificazione del mezzo di impugnazione operata dal giudice a quo.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta tardività dell'iscrizione a ruolo rispetto alla pubblicazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che, ove la sentenza definisca un'opposizione agli atti esecutivi, il rimedio è il ricorso straordinario per cassazione e non l'appello.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 182 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo senza idoneo confronto con la decisione impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha confermato la condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 156 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel riepilogo dei fatti per la tardività del deposito della copia della sentenza titolo esecutivo, ma non è oggetto di autonoma decisione di merito nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il vizio derivante dalla coincidenza tra giudice dell'esecuzione e giudice che abbia deciso il merito dell'opposizione non è deducibile in modo libero e successivo se la parte non abbia tempestivamente attivato il rimedio della ricusazione; la deduzione del vizio presuppone il rispetto dello specifico procedimento previsto dagli artt. 52 e seguenti c.p.c.
  • La disciplina della trattazione del merito dell'opposizione connessa all'esecuzione va distinta a seconda che si tratti di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi; la norma attuativa richiamata dalla Corte è riferita all'opposizione ex art. 617 c.p.c.
  • Quando il giudice di primo grado qualifica una domanda come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione si individua secondo il principio dell'apparenza: la sentenza non è appellabile e va impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni astratte o attinenti a decisioni non oggetto del giudizio di legittimità.
  • Le censure sulle spese di lite richiedono un puntuale confronto con la decisione impugnata e non possono fondarsi su mere allegazioni circa l'irregolare costituzione delle controparti, quando la sentenza d'appello abbia accertato la regolare costituzione e la titolarità/legittimazione dei soggetti destinatari delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione immobiliareSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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