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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1283

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1283 della Commissione del 15 luglio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP)]

Normativa europea32022R1283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale, come IGP, del nome plurilingue «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou». La Commissione rileva che la domanda presentata da Cipro era stata pubblicata e che, in assenza di opposizioni, il nome deve essere iscritto nel registro. Il regolamento produce effetti generali, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE di una denominazione geografica protetta per una specifica pasta alimentare cipriota.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è limitato al prodotto rientrante nella classe 2.5 "Pasta alimentare" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il testo non prevede esclusioni ulteriori.

Iscrizione della IGP "Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1283 della Commissione dispone la registrazione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, del nome plurilingue «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» come IGP. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata da Cipro.

Presupposti della decisione

La Commissione richiama il fatto che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, non sussistevano ostacoli alla registrazione del nome richiesto.

Ambito del prodotto registrato

Il nome registrato identifica un prodotto classificato come "classe 2.5. Pasta alimentare" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento quindi riguarda specificamente una tipologia di pasta alimentare associata alla denominazione geografica protetta.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente tutela uniforme della denominazione registrata in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 2.5 "Pasta alimentare" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata da Cipro è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, motivo per cui la registrazione è stata disposta.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentaripasta alimentare

Testo integrale

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