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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1227

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina

Normativa europea32022R1227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua due regolamenti di esecuzione della Commissione per consentire la corretta attuazione, nel quadro del FEASR, della nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale introdotta per rispondere all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. Vengono aggiornate le regole sulle modifiche dei programmi di sviluppo rurale, la registrazione elettronica delle operazioni e gli allegati relativi a codici, indicatori e tabelle di monitoraggio. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione di talune disposizioni di controllo alle spese connesse all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il testo ha applicazione immediata, essendo entrato in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifica le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 808/2014 e n. 809/2014 per integrare nel FEASR la misura di sostegno temporaneo eccezionale connessa all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, con adeguamenti di codici, indicatori e ambito di controllo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che gestiscono e modificano i programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR e, più in generale, alle spese e alle operazioni rientranti nelle misure di sviluppo rurale disciplinate dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014. Incide in particolare sulle modifiche dei programmi presentate entro il 30 giugno 2023 quando sono volte a far fronte all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina e includono anche elementi non connessi a tale evento. Rileva inoltre per le operazioni e le spese relative alla nuova misura di cui all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle modalità di applicazione del FEASR per il sostegno eccezionale legato all’invasione russa dell’Ucraina

Il regolamento interviene su due atti di esecuzione della Commissione, i regolamenti (UE) n. 808/2014 e n. 809/2014, per dare attuazione operativa alla misura speciale introdotta nel FEASR dall’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013. La finalità dichiarata è consentire agli Stati membri di utilizzare con maggiore flessibilità i programmi di sviluppo rurale per attenuare gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina, assicurando al contempo un monitoraggio a livello unionale dell’uso di tali fondi.

Contesto e ratio dell’intervento

Nei considerando la Commissione osserva che il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale, previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, potrebbe limitare la capacità degli Stati membri di reagire tempestivamente alla crisi. Per questo motivo, quando una modifica del programma sia volta a rispondere all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina e sia combinata con altre modifiche non collegate, il limite ordinario non si applica, purché la proposta sia presentata entro il 30 giugno 2023. La Commissione evidenzia anche l’esigenza di tracciare e giustificare, a livello UE, l’impiego del FEASR per obiettivi emergenziali e di ripresa, che potrebbero incidere sul raggiungimento di altri obiettivi dei programmi.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

L’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), è riformulato per includere espressamente, tra le ipotesi che giustificano misure di emergenza, anche i cambiamenti significativi e repentini delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi quelli provocati dalla migrazione o dall’accoglienza dei rifugiati. Nel medesimo contesto, viene precisato che la deroga sul numero massimo di modifiche si applica anche alle proposte collegate alla crisi dell’Ucraina, se trasmesse entro il 30 giugno 2023.

L’articolo 14, paragrafo 4, è sostituito per estendere l’obbligo di registrazione elettronica con contrassegni specifici anche alle operazioni di sostegno all’attenuazione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. La norma richiama la registrazione prevista dall’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e impone di segnalare le operazioni che contengono una componente idonea a contribuire agli obiettivi o aspetti specifici indicati dalla disciplina FEASR.

Gli allegati del regolamento n. 808/2014 vengono aggiornati in modo funzionale alla nuova misura:

  • nell’allegato I, parte 5, è inserita la riga relativa all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  • la misura è qualificata come sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, con codice 22;
  • nell’allegato IV, punto 3, l’indicatore di prodotto O.4 è aggiornato per ricomprendere il nuovo codice 22;
  • nell’allegato VII, Tabella C, si include espressamente la ripartizione per prodotti e misure pertinenti anche per le operazioni relative all’attenuazione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina e alle azioni di ripresa.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

L’articolo 46 è sostituito per definire il campo di applicazione del titolo IV in modo da ricomprendere, tra le spese soggette alle relative norme di controllo e gestione, anche quelle connesse all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013. La modifica serve a collocare la nuova misura eccezionale nel perimetro operativo delle disposizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

Entrata in vigore e valore vincolante

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Flessibilità nelle modifiche dei programmi di sviluppo rurale

All’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, la deroga al numero massimo di modifiche dei programmi si applica anche alle modifiche presentate per far fronte all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina, anche se combinate con modifiche non correlate, purché la proposta sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2023. La disposizione riproduce inoltre la logica già prevista per la crisi COVID-19, con riferimento al termine del 30 giugno 2021 per quella specifica ipotesi.

Registrazione elettronica delle operazioni e tracciabilità del sostegno

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è sostituito per includere, tra i casi soggetti a marcatura nella registrazione elettronica ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche le operazioni a sostegno dell’attenuazione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. La marcatura riguarda i casi in cui l’operazione presenta una componente che contribuisce ai pertinenti obiettivi o aspetti specifici previsti dalla normativa FEASR.

Aggiornamento degli allegati del regolamento n. 808/2014

Gli allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 sono modificati per inserire il nuovo riferimento all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013, assegnando il codice 22 alla misura di sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina. Viene inoltre aggiornato l’indicatore di prodotto O.4, che ricomprende ora il nuovo codice 22, e la Tabella C dell’allegato VII per includere le operazioni connesse a tale sostegno e alle azioni di ripresa.

Estensione del campo di applicazione del titolo IV del regolamento n. 809/2014

L’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito per includere espressamente, tra le spese cui si applica il titolo IV, anche le misure di cui all’articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il campo di applicazione comprende dunque le spese relative alle misure di sviluppo rurale elencate nell’articolo 46, con l’inserimento della nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale legata all’invasione russa dell’Ucraina.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruralepolitica agricola comunefinanziamenti uecontrolli e monitoraggioaiuti agli agricoltori e pmi

Testo integrale

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