Sentenza del 16/05/2019 n. 3037 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef - accertamenti bancari - Intestazione a terzi del conto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, dei movimenti bancari annotati su un conto formalmente intestato o cointestato con un professionista o con altri soggetti. Il contribuente sosteneva che la mera intestazione a terzi escludesse la riferibilità personale dei versamenti e, quindi, la loro qualificazione come ricavi imponibili. L'Ufficio, invece, riteneva che i movimenti fossero sostanzialmente imputabili al contribuente. Secondo il principio applicato, la formale intestazione del conto non è decisiva quando l'Amministrazione dimostra concretamente la disponibilità effettiva del conto o la riferibilità delle operazioni al contribuente. I versamenti risultanti dai conti bancari sono assistiti da una presunzione legale di natura reddituale e spetta al contribuente fornire una prova rigorosa della loro estraneità a fatti imponibili.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta sul presupposto che l'intestazione formale del conto a terzi non supera la presunzione derivante dagli accertamenti bancari quando l'Ufficio dimostra la sostanziale imputabilità delle operazioni. I versamenti non adeguatamente giustificati possono quindi essere considerati ricavi imponibili. Il contribuente deve provare in modo analitico e rigoroso l'origine non reddituale dei singoli movimenti.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati e le movimentazioni dei conti bancari nell'accertamento delle imposte sui redditi. I versamenti non giustificati possono essere presunti come ricavi o compensi, salvo prova contraria del contribuente.
Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
Consente l'utilizzo delle risultanze dei conti bancari nell'accertamento IVA, secondo una presunzione superabile soltanto mediante una prova concreta e analitica dell'estraneità delle movimentazioni all'attività imponibile.
Massime di principio
- La formale intestazione di un conto corrente a un terzo non esclude automaticamente l'utilizzabilità dei relativi movimenti nell'accertamento fiscale: conta la disponibilità sostanziale del conto e la riferibilità concreta delle operazioni.
- In presenza di versamenti bancari non giustificati, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica, documentata e riferita alle singole operazioni, indicando origine, beneficiario e ragione del movimento.
- La prova contraria non può consistere in affermazioni generiche o nella sola circostanza che il conto sia intestato a un'altra persona; occorre dimostrare l'estraneità dei movimenti a ricavi o compensi imponibili.
- L'Amministrazione deve comunque dimostrare, con elementi concreti, la sostanziale imputabilità al contribuente delle operazioni annotate su un conto formalmente intestato a terzi.
- La presunzione riguarda principalmente i versamenti qualificabili come ricavi o compensi; la difesa deve pertanto ricostruire puntualmente la natura non reddituale delle somme, ad esempio finanziamenti, restituzioni, trasferimenti personali o somme di terzi.
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