Cassazione Penale, Sentenza n. 02433/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della confisca per misura di prevenzione con sei motivi principali: (1) carenza di motivazione circa la fittizietà dell'intestazione e la provenienza della provvista (violazione artt. 7 e 10 d.lgs. 159/2011); (2) contestazione della qualificazione dei beni come frutto o reimpiego di attività illecite nonostante l'uso di risorse dei formali acquirenti e accollo di mutuo; (3) vizio nell'accertamento della titolarità effettiva dei beni e assolvimento dell'onere di allegazione da parte dei terzi; (4) inversione dell'onere della prova e violazione degli artt. 6 CEDU e 1 Prot. add. CEDU; (5) incidenza di un'archiviazione penale sul regime presuntivo dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e mancata prova della provenienza illecita; (6) carenza del requisito della sproporzione patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Antonino Mordà è inammissibile per difetto di gravame (non aveva proposto appello, per cui la sua posizione è divenuta definitiva e la catena devolutiva si è interrotta). I ricorsi di Paolo Bilardi e Maria Mordà sono ritenuti inammissibili perché formulati con motivi, in parte, generici e, in parte, non consentiti: i terzi possono contestare solo la propria effettiva titolarità dei beni e non riproporre questioni personali del proposto; molte doglianze erano ricadenti in questo divieto o rappresentavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì richiamato e condiviso la motivazione dei giudici di merito che, sulla base di elementi istruttori (intercettazioni, indagini bancarie, acquisizioni probatorie e ammissioni dei ricorrenti), hanno ritenuto fittizia l'intestazione e quindi corretta la confisca. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 7; art. 10, comma 2; art. 10, comma 3; art. 24; art. 26; art. 27, comma 2
La Corte richiama che l'art. 24 contiene una presunzione in tema di intestazione fittizia e che i terzi possono proporre soltanto la prova della propria effettiva titolarità. L'art. 10 regola la confisca di prevenzione per beni provenienti o reimpiegati da attività illecite; in sede di cassazione sono ammissibili i motivi che denunciino violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; art. 611, comma 1; art. 616
Art. 173 disp. att.: sintesi dei motivi come da regolamento; art. 611: trattazione scritta ammessa; art. 616: condanna alle spese e fissazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Cassazione applica i limiti di ragionevolezza procedurale e indica i presupposti di ammissibilità dei motivi.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6 CEDU; 1 Protocollo addizionale (diritto di proprietà)
La Corte rileva che i terzi non possono esigere che il procedimento di prevenzione sia subordinato agli esiti di un diverso processo penale; il diritto di difesa del terzo è garantito ma limitato all'allegazione di fatti idonei a provare la titolarità materiale del bene, e non autorizza a sollevare questioni inerenti alla persona del proposto che non siano pertinenti al thema probandum del terzo.
Codice penale
La Cassazione osserva l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto all'eventuale procedimento penale che ha riguardato gli stessi beni: l'estinzione del reato per prescrizione non impedisce l'utilizzo di elementi probatori nel giudizio di prevenzione né automaticamente esclude la presunzione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- Se il proposto non impugna in appello, la sua posizione nei confronti del provvedimento di prevenzione si cristallizza e rende inammissibile un successivo ricorso per cassazione per difetto di gravame.
- Il terzo formalmente intestatario può in sede di prevenzione contestare soltanto la propria effettiva titolarità: deve allegare e documentare elementi concreti che dimostrino la proprietà e l'esclusiva disponibilità del bene; non può introdurre questioni personali del proposto non pertinenti alla propria prova dominicale.
- In Cassazione sono consentiti motivi di illegittimità e la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente; non è ammessa la puramente rivendicativa o la rinnovata valutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
- La presunzione di intestazione fittizia prevista dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 può essere valorizzata anche se il procedimento penale relativo ai beni si è estinto; l'autonomia del giudizio di prevenzione permette l'utilizzo di intercettazioni, indagini bancarie e altre prove per dimostrare la fittizietà.
- Elementi indiziari solidi (flussi finanziari anomali, disponibilità materiale dei beni da parte del proposto, pagamenti organizzati tramite terzi, ammissioni o conversazioni intercettate) possono fondare la confisca di prevenzione se compiutamente motivati dal giudice di merito.
- Motivi generici, riproposizioni di alternative ricostruzioni fattuali o richieste di rivalutazione integrale del materiale probatorio vengono solitamente dichiarati inammissibili in sede di legittimità; la difesa del terzo deve essere puntuale e documentata.
- L'onere probatorio non si inverte: l'autorità deve fondare la tesi dell'intestazione fittizia su elementi indiziari e probatori; il terzo ha l'onere di confutare con elementi fattuali la tesi accusatoria circa la mera intestazione formale.
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