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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02433/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della confisca per misura di prevenzione con sei motivi principali: (1) carenza di motivazione circa la fittizietà dell'intestazione e la provenienza della provvista (violazione artt. 7 e 10 d.lgs. 159/2011); (2) contestazione della qualificazione dei beni come frutto o reimpiego di attività illecite nonostante l'uso di risorse dei formali acquirenti e accollo di mutuo; (3) vizio nell'accertamento della titolarità effettiva dei beni e assolvimento dell'onere di allegazione da parte dei terzi; (4) inversione dell'onere della prova e violazione degli artt. 6 CEDU e 1 Prot. add. CEDU; (5) incidenza di un'archiviazione penale sul regime presuntivo dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e mancata prova della provenienza illecita; (6) carenza del requisito della sproporzione patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Antonino Mordà è inammissibile per difetto di gravame (non aveva proposto appello, per cui la sua posizione è divenuta definitiva e la catena devolutiva si è interrotta). I ricorsi di Paolo Bilardi e Maria Mordà sono ritenuti inammissibili perché formulati con motivi, in parte, generici e, in parte, non consentiti: i terzi possono contestare solo la propria effettiva titolarità dei beni e non riproporre questioni personali del proposto; molte doglianze erano ricadenti in questo divieto o rappresentavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì richiamato e condiviso la motivazione dei giudici di merito che, sulla base di elementi istruttori (intercettazioni, indagini bancarie, acquisizioni probatorie e ammissioni dei ricorrenti), hanno ritenuto fittizia l'intestazione e quindi corretta la confisca. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 7; art. 10, comma 2; art. 10, comma 3; art. 24; art. 26; art. 27, comma 2

    La Corte richiama che l'art. 24 contiene una presunzione in tema di intestazione fittizia e che i terzi possono proporre soltanto la prova della propria effettiva titolarità. L'art. 10 regola la confisca di prevenzione per beni provenienti o reimpiegati da attività illecite; in sede di cassazione sono ammissibili i motivi che denunciino violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.

  • Codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; art. 611, comma 1; art. 616

    Art. 173 disp. att.: sintesi dei motivi come da regolamento; art. 611: trattazione scritta ammessa; art. 616: condanna alle spese e fissazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Cassazione applica i limiti di ragionevolezza procedurale e indica i presupposti di ammissibilità dei motivi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6 CEDU; 1 Protocollo addizionale (diritto di proprietà)

    La Corte rileva che i terzi non possono esigere che il procedimento di prevenzione sia subordinato agli esiti di un diverso processo penale; il diritto di difesa del terzo è garantito ma limitato all'allegazione di fatti idonei a provare la titolarità materiale del bene, e non autorizza a sollevare questioni inerenti alla persona del proposto che non siano pertinenti al thema probandum del terzo.

  • Codice penale

    La Cassazione osserva l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto all'eventuale procedimento penale che ha riguardato gli stessi beni: l'estinzione del reato per prescrizione non impedisce l'utilizzo di elementi probatori nel giudizio di prevenzione né automaticamente esclude la presunzione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011.

Massime di principio

  • Se il proposto non impugna in appello, la sua posizione nei confronti del provvedimento di prevenzione si cristallizza e rende inammissibile un successivo ricorso per cassazione per difetto di gravame.
  • Il terzo formalmente intestatario può in sede di prevenzione contestare soltanto la propria effettiva titolarità: deve allegare e documentare elementi concreti che dimostrino la proprietà e l'esclusiva disponibilità del bene; non può introdurre questioni personali del proposto non pertinenti alla propria prova dominicale.
  • In Cassazione sono consentiti motivi di illegittimità e la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente; non è ammessa la puramente rivendicativa o la rinnovata valutazione del merito già compiuta dal giudice di merito.
  • La presunzione di intestazione fittizia prevista dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 può essere valorizzata anche se il procedimento penale relativo ai beni si è estinto; l'autonomia del giudizio di prevenzione permette l'utilizzo di intercettazioni, indagini bancarie e altre prove per dimostrare la fittizietà.
  • Elementi indiziari solidi (flussi finanziari anomali, disponibilità materiale dei beni da parte del proposto, pagamenti organizzati tramite terzi, ammissioni o conversazioni intercettate) possono fondare la confisca di prevenzione se compiutamente motivati dal giudice di merito.
  • Motivi generici, riproposizioni di alternative ricostruzioni fattuali o richieste di rivalutazione integrale del materiale probatorio vengono solitamente dichiarati inammissibili in sede di legittimità; la difesa del terzo deve essere puntuale e documentata.
  • L'onere probatorio non si inverte: l'autorità deve fondare la tesi dell'intestazione fittizia su elementi indiziari e probatori; il terzo ha l'onere di confutare con elementi fattuali la tesi accusatoria circa la mera intestazione formale.

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