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Sentenza

Sentenza n. 5625/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 02757/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. e annullato il diniego dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ordinando l'ostensione dei provvedimenti di rimborso delle accise sul gasolio relativi alla tratta Torino-Malpensa per gli anni 2023-2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (controinteressata appellante)

Prevale il privato

La controversia

Linea Azzurra s.r.l. aveva chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'accesso ai provvedimenti di rimborso delle accise sul gasolio riconosciuti ad altri operatori per la tratta Torino-Malpensa, dopo avere ricevuto il diniego del rimborso per la medesima tratta e per l'anno 2023. L'istanza era funzionale alla tutela nel giudizio tributario instaurato contro il diniego e, in particolare, alla verifica di una possibile disparità di trattamento e dei criteri interpretativi e applicativi seguiti dagli uffici dell'Agenzia. L'Agenzia aveva negato l'accesso richiamando l'opposizione della società controinteressata, la diversità dell'ufficio che aveva adottato il diniego di rimborso, la non definitività dei provvedimenti richiesti e la disciplina regolamentare delle esclusioni dall'accesso. Autostradale s.r.l. ha appellato la sentenza deducendo: l'assenza nell'istanza originaria di una finalità difensiva, l'irrilevanza di atti adottati da un diverso ufficio e nell'ambito di procedimenti autonomi, l'assenza di un nesso di strumentalità necessaria tra documenti e difesa, il carattere esplorativo dell'accesso, la non definitività dei rimborsi e la sottrazione dei documenti all'accesso per la presenza di dati riservati sull'organizzazione aziendale, quali mezzi, targhe, disponibilità dei veicoli, consumi, percorrenze, fatture e spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha definito l'appello con sentenza semplificata, ritenendo infondato il primo motivo e parzialmente fondato il secondo. L'omessa indicazione della finalità difensiva nell'istanza non impedisce al giudice dell'accesso di verificare, alla luce dell'intera vicenda fattuale, la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso. È irrilevante che il diniego di rimborso e gli atti richiesti siano riferibili a uffici diversi, poiché gli uffici appartengono alla medesima amministrazione, tenuta a un'applicazione uniforme della normativa. L'accesso difensivo è giustificato dal nesso concreto e attuale tra la documentazione e il giudizio tributario, in quanto i documenti possono consentire di verificare una disparità di trattamento e i criteri applicativi dell'agevolazione. Né l'amministrazione né il giudice dell'accesso devono valutare ex ante l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l'assenza assoluta di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Quanto alla riservatezza, il Consiglio di Stato ha escluso sia il diniego integrale sia l'accesso integrale: devono essere ostesi soltanto i dati necessari e strumentali alle finalità difensive, con oscuramento degli altri. Nel caso concreto, l'accesso è stato limitato ai dati relativi ai mezzi impiegati sulla tratta Torino-Malpensa, ai chilometri percorsi, ai litri di carburante agevolati e all'importo dell'agevolazione, corrispondenti alle caselle n. 1, n. 6, n. 7 e n. 8 della dichiarazione; gli ulteriori dati devono essere oscurati. La sentenza del TAR è stata quindi parzialmente riformata, confermando l'annullamento del diniego e accertando il diritto di accesso nei limiti indicati. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il giudice accerta la sussistenza del titolo all'accesso nella specifica situazione controversa.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando l'istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state avvisate.

  • art. 104 c.p.a.

    È richiamato per rilevare che non occorrevano ulteriori acquisizioni istruttorie in appello.

  • art. 22 l. 241/1990

    Costituisce il quadro normativo dell'accesso documentale e dell'accesso difensivo, il cui esercizio richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una situazione giuridica.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il richiamo alle limitazioni dell'accesso non comporta l'esclusione integrale quando i documenti contengano anche dati non necessari: occorre consentire l'accesso ai dati pertinenti e oscurare quelli estranei o riservati.

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    È invocato dalla controinteressata per sostenere l'esclusione dell'accesso in ragione della riservatezza commerciale e industriale; il giudice ne esclude l'applicazione generalizzata ai dati pertinenti alla finalità difensiva.

  • art. 24-ter d.lgs. 504/1995

    Riguarda l'agevolazione sul gasolio oggetto del diniego subito dalla richiedente accesso; la documentazione relativa ad analoghe applicazioni della norma può essere strumentale alla verifica della parità di trattamento.

  • art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 265/2000

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti di rimborso delle accise sul gasolio richiesti in accesso.

  • art. 7 della determinazione direttoriale prot. n. 277401-RU

    La generica invocazione della disciplina regolamentare degli atti sottratti all'accesso non è sufficiente se l'amministrazione non indica la specifica categoria di esclusione cui ricondurre i documenti.

  • art. 7, comma 2, lett. f), della determinazione direttoriale prot. n. 2777401-RU

    La previsione sulle esclusioni per ragioni di riservatezza commerciale o industriale non giustifica il diniego integrale quando siano individuabili dati pertinenti ostensibili e dati estranei oscurabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accesso, il giudice deve accertare la sussistenza del titolo ostensivo alla luce dell'intera vicenda fattuale, sicché l'omessa indicazione nell'istanza della specifica finalità difensiva non preclude la verifica giudiziale dei relativi presupposti.
  • L'accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la tutela di una situazione giuridica specifica e individuata; tale nesso può sussistere quando la documentazione sia funzionale a verificare una possibile disparità di trattamento nell'applicazione della normativa da parte della stessa amministrazione.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione detentrice e il giudice non devono valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l'assenza assoluta di collegamento con le esigenze difensive o l'esercizio pretestuoso e temerario dell'accesso.
  • La diversità degli uffici che hanno adottato gli atti richiesti o il provvedimento lesivo non esclude, di per sé, l'interesse all'accesso quando gli uffici appartengano alla medesima amministrazione, tenuta a garantire uniformità nell'interpretazione e applicazione della normativa.
  • Quando i documenti contengono sia dati necessari alla finalità conoscitiva sia informazioni estranee o riservate, l'accesso non deve essere né integralmente negato né integralmente consentito: devono essere ostesi i dati pertinenti e strumentali, con oscuramento degli altri.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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