Cassazione Penale, Sentenza n. 20228/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva escluso la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto commesso su cose destinate a pubblica utilità) e, in conseguenza, aveva assolto l'imputata per mancanza di querela. Il Tribunale aveva ritenuto che l'illecito non fosse avvenuto su bene destinato a pubblica utilità perché la sottrazione di energia era realizzata mediante manipolazione del contatore dell'utenza privata e non tramite allaccio diretto alla rete esterna. Il ricorso ha dedotto violazione di legge: la valutazione deve riguardare la natura del bene sottratto (energia elettrica destinata all'uso collettivo e al servizio pubblico), non la sola modalità o il luogo materiale dell'interferenza (manipolazione del misuratore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'energia elettrica erogata dall'ente (ENEL) configura un pubblico servizio e che la 'cosa' oggetto di furto è l'energia stessa, la cui destinazione al servizio pubblico non viene meno perché la sottrazione avviene tramite alterazione del contatore in ambito privato. Ne consegue che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. era presente e il reato è perseguibile d'ufficio: la sentenza del Tribunale, che aveva escluso l'aggravante e assolto per mancanza di querela, è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Taranto per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 608 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale; qui utilizzata come titolo di legittimazione del ricorso contro la sentenza di merito
art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
La Corte interpreta l'aggravante come applicabile quando la 'cosa' sottratta (energia elettrica) è destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, indipendentemente dal fatto che la manomissione sia avvenuta su un contatore collocato in proprietà privata
art. 66 cod. pen.
Norma sul concorso di circostanze aggravanti; citata per spiegare la possibilità di concorso tra aggravanti (es. 'destinazione a pubblica utilità' e 'esposizione alla pubblica fede')
art. 593 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che rende inappellabili determinate sentenze: la Corte la richiama per motivare l'annullamento e il rinvio al giudice di merito, data la rilevanza dell'errore di diritto sulla qualificazione dell'illecito
legge 12 giugno 1990 n. 146 (art. 1)
art. 1 L. 12/06/1990 n.146
Citata come fonte che pone l'erogazione di energia tra i servizi di interesse collettivo; la Corte la utilizza per sostenere la natura pubblicistica del servizio energetico
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
Richiamata per l'elencazione dei servizi da considerare pubblici (energia elettrica, acqua, gas) a supporto della qualificazione dell'energia come servizio pubblico
legge 30 luglio 1994 n. 474 (art. 2)
art. 2 L. 30/07/1994 n.474
Richiama la normativa sulle imprese fornitrici di servizi pubblici; utilizzata per confermare che operatori nel settore dell'energia rientrano nella disciplina dei servizi pubblici
legge 14 novembre 1995 n. 481
Norma istitutiva dell'Autorità per l'energia che evidenzia la regolazione pubblicistica del settore energetico e rafforza la tesi della natura pubblica del servizio erogato
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, conv. legge 21 febbraio 2014 n. 9 (art. 13, comma 13)
art. 13, comma 13, D.L. 23/12/2013 n.145 conv. L. 21/02/2014 n.9
Richiamato per indicare l'estensione delle competenze dell'Autorità al settore idrico e la denominazione aggiornata dell'Autorità, a conferma della regolazione pubblica dei servizi di utilità
Massime di principio
- La qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. va fatta considerando la natura e la destinazione del bene sottratto (qui: l'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio), non il solo luogo materiale in cui è stata operata la manomissione (es. il contatore in ambito privato).
- Se il bene sottratto è destinato a pubblico servizio, l'aggravante si configura e il reato è perseguibile d'ufficio: l'assenza di querela non impedisce il perseguimento quando ricorre l'aggravante.
- Va operata distinzione tra le diverse ipotesi aggravatorie: l'aggravante 'su cose destinate a pubblica utilità' si fonda sulla destinazione del bene; l'aggravante dell''esposizione alla pubblica fede' riguarda invece il contesto di consumazione (es. rete esterna, luoghi di pubblico affidamento) e richiede valutazione fattuale separata.
- La manipolazione del misuratore/contatore può avere effetti civilistici o contrattuali nei rapporti tra cliente e fornitore, ma ciò non esclude che l'energia sottratta sia qualificata come bene di pubblico servizio ai fini penali.
- In casi analoghi il giudice deve esaminare il capo di imputazione e la natura dell'oggetto sottratto; un rilievo formale sul sito della manomissione non può di per sé escludere la rilevanza dell'aggravante quando la destinazione del bene è pubblica.
- La giurisprudenza consolidata ammette che l'allacciamento abusivo ai terminali in proprietà privata costituisca comunque sottrazione di bene destinato a servizio pubblico; solo talune manomissioni interne al circuito di misurazione sono state in passato ritenute idonee ad escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, per ragioni diverse e distinte
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