Cassazione Civile, Ordinanza n. 12813/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria stipulato nel 2007, destinato all'acquisto di un suolo e alla successiva edificazione di un immobile, con erogazione di una somma complessiva fino a 180.000 euro in più tranche entro tre anni e con interessi del 6,50% nel periodo di utilizzo. La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di quanto erogato e degli interessi; i mutuatari vi si sono opposti deducendo, da un lato, l'inadempimento della banca per mancata erogazione dell'ultima tranche e per mancato avvio del piano di ammortamento, nonché per asserita applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite, e, dall'altro, la pretesa illegittimità della risoluzione del rapporto. Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha comunque condannato gli opponenti a una somma minore, ritenendo insussistente l'inadempimento della banca alla luce di una rinuncia all'ultima tranche desunta da un fax del 30 ottobre 2008 e della mancata corresponsione degli interessi nel periodo di utilizzo. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando la rinuncia all'erogazione del saldo e il grave inadempimento dei mutuatari all'obbligo di pagare gli interessi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sul contratto e sull'inadempimento; violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione; omesso esame di documenti decisivi; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali. La Corte ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi, perché miravano in larga parte a contestare la ricostruzione della vicenda fattuale e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano vizi della sentenza di primo grado già esclusi dalla Corte d'appello, nonché quelli che pretendevano una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti. Ha inoltre escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente, e ha ritenuto non deducibile con il vizio di omesso esame la mera contestazione della valutazione delle prove. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa la violazione dedotta
art. 99 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. in relazione alla pretesa ultrapetizione; il motivo è dichiarato inammissibile
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di principio di non contestazione e disponibilità della prova; la doglianza è ritenuta inammissibile perché mira a rivalutare il merito
art. 1175 c.c.
richiamato tra le norme sulla correttezza nell'esecuzione del contratto; la censura è ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione del fatto
art. 1176 c.c.
richiamato in tema di diligenza nell'adempimento; la doglianza viene respinta in sede di legittimità come contestazione del merito
art. 1218 c.c.
richiamato per l'inadempimento contrattuale; la Corte esclude che i motivi consentano di sovvertire la ricostruzione fattuale della Corte d'appello
art. 1362 c.c.
richiamato tra i criteri ermeneutici contrattuali; la censura è ritenuta inammissibile perché non denuncia un vero errore interpretativo, ma una diversa lettura dei fatti
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio interpretativo del contratto; la doglianza è ritenuta inammissibile
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede; non emerge una specifica applicazione favorevole ai ricorrenti
art. 1368 c.c.
richiamato tra i canoni interpretativi; la Corte non accoglie la censura
art. 1370 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici; la censura è respinta
art. 1371 c.c.
richiamato tra i canoni ermeneutici residuali; la Corte non vi ravvisa violazione
art. 1453 c.c.
richiamato tra le norme sull'inadempimento e la risoluzione; la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 1454 c.c.
richiamato sul tema della diffida ad adempiere; non risulta un'applicazione decisiva nel ragionamento della Corte
art. 1455 c.c.
richiamato in tema di importanza dell'inadempimento; la Corte considera la censura come rivolta alla ricostruzione del fatto
art. 1458 c.c.
richiamato tra le norme sulla risoluzione; non incide sull'esito del giudizio
art. 1460 c.c.
richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la doglianza è inammissibile perché richiede una nuova valutazione del merito
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte esclude che i motivi possano essere veicolo di rivalutazione probatoria
art. 348-ter c.p.c.
richiamato con riferimento alla c.d. doppia conforme e ai limiti del vizio di omesso esame
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge; la Corte chiarisce che non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e del procedimento; le censure sono respinte o dichiarate inammissibili
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che non è ammesso per censurare la valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la Corte d'appello abbia già escluso il vizio denunciato contro la sentenza di primo grado, per effetto del principio di conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito: se la censura mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, essa è inammissibile in cassazione.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; una motivazione che esponga, anche sinteticamente, la ragione decisoria in modo comprensibile è sufficiente.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mancata valutazione di singoli elementi di prova o di argomentazioni difensive, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In tema di contratti di finanziamento, l'accertamento dell'eventuale rinuncia del mutuatario a una tranche non utilizzata e della conseguente insussistenza dell'inadempimento della banca appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Le censure che investono i criteri di interpretazione del contratto sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 ss. c.c., si tende in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze fattuali e documentali.
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