Cassazione Penale, Sentenza n. 19808/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/11/2024 che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Thartori. Il Tribunale aveva concesso la semilibertà con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa ma negato la misura più ampia ritenendo che, pur in assenza di segnalazioni negative, il ricorrente avesse di fatto proseguito l'attività imprenditoriale nel settore edilizio (ambito in cui si erano consumati i reati di bancarotta per distrazione e minaccia a pubblico ufficiale del 2016), ritenendo probabile il trasferimento di risorse sottratte ai creditori verso attività connesse. Il ricorrente contestava che tali argomentazioni erano meramente congetturali e smentite dalle verifiche della Guardia di Finanza, nonché che il Tribunale non aveva adeguatamente valorizzato gli elementi positivi (relazione UEPE, assenza di indicatori di pericolosità attuale).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Tribunale come basata su un mero sospetto e su una valutazione essenzialmente collegata alla natura e gravità del reato del 2016, senza analitica e coerente valutazione dell'evoluzione della personalità del condannato e senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al medesimo Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio con motivazione conforme ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi positiva in ordine alla prevenzione di ulteriori reati e al percorso di risocializzazione; il Tribunale deve indicare analiticamente gli aspetti che giustificano eventuale pericolosità attuale e non può omettere la valutazione degli elementi favorevoli all'istante
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. I n. 1410 del 30/10/2019 (richiamata)
Secondo giurisprudenza consolidata, ai fini del giudizio prognostico non possono avere da soli valore decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, è sufficiente che sia almeno avviato un processo critico emergente dall'osservazione della personalità
Massime di principio
- Il diniego dell'affidamento in prova non può fondarsi su mere congetture o sospetti: occorre prova o apprezzamento concreto di comportamenti attuali che dimostrino pericolosità.
- La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, determinare l'esito negativo della richiesta; vanno valutati insieme agli elementi favorevoli (es. relazioni UEPE, assenza di segnalazioni negative).
- Il giudice deve motivare in modo analitico e coerente la prognosi in tema di pericolosità e risocializzazione, indicando le ragioni specifiche che giustificano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
- Se il tribunale non valuta compiutamente l'evoluzione della personalità e gli elementi positivi, la decisione è suscettibile di annullamento in cassazione e di rinvio per nuovo esame.
- In presenza di sospetti di continuità dell'attività illecita, è necessario acquisire e valutare elementi probatori concreti (es. accertamenti della Guardia di Finanza) prima di fondare sulla loro base una prognosi negativa.
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