Ordinanza n. 9905/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria nazionale formatasi all’esito del semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicata in data 08.01.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026 all'esito del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, nonché atti connessi e conseguenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026 e gli atti presupposti, connessi o conseguenti. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché la procedura, disciplinata dal D.M. n. 1115/2025, si sarebbe conclusa con la pubblicazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, destinata a determinare in via definitiva la posizione degli aspiranti. Non risulta che la ricorrente abbia impugnato tempestivamente tale atto conclusivo. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la generica formula di impugnazione degli “atti conseguenti” non sarebbe sufficiente a sostituire la specifica impugnazione della graduatoria definitiva nei termini di legge. La mancata impugnazione dell'atto conclusivo potrebbe quindi aver fatto venir meno l'interesse alla decisione sugli atti anteriori, aventi carattere provvisorio o endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha ancora dichiarato l'improcedibilità. Ha sottoposto alle parti la questione pregiudiziale relativa alla possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026. Ha assegnato dieci giorni, dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per il deposito di memorie sulla questione e ha chiesto alle amministrazioni resistenti chiarimenti sulle modalità di pubblicazione e conoscibilità della graduatoria definitiva e sulla sua eventuale accessibilità da parte della ricorrente. Ha altresì avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sussistenza di seri dubbi in ordine alla procedibilità del ricorso
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio potrebbe essere definito con sentenza in forma semplificata qualora, all'esito del contraddittorio, risulti manifesta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
D.M. n. 1115/2025
Disciplina la sequenza procedimentale relativa al semestre filtro e alla formazione della graduatoria nazionale, conclusa dalla graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026.
Massime di principio
- Quando una procedura concorsuale si conclude con una graduatoria definitiva che determina stabilmente la posizione degli aspiranti, la mancata tempestiva impugnazione di tale atto conclusivo può rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto contro precedenti atti provvisori o endoprocedimentali.
- La generica impugnazione degli “atti conseguenti” non esonera il ricorrente dall'onere di impugnare specificamente la graduatoria definitiva entro i termini di legge.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per mancata impugnazione dell'atto conclusivo, il giudice deve consentire il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio e può acquisire chiarimenti sulle modalità di pubblicazione e conoscibilità dell'atto definitivo.
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