L.R. Lombardia 2/2026
Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Lombardia 6/2012 adeguando pianificazione, organizzazione, affidamenti, tariffazione, bigliettazione digitale, sicurezza e servizi non di linea. Rafforza il ruolo della Regione, introduce strumenti di coordinamento e sanzioni, disciplina transitori e nuovi assetti per bacini, agenzie, navigazione interna e agevolazioni. Numerose disposizioni hanno effetti solo fino al completamento di specifici passaggi entro il 2026-2033.
Revisione della disciplina regionale dei trasporti lombardi
Revisione della disciplina regionale dei trasporti lombardi
La legge rivede in modo ampio la l.r. Lombardia 4 aprile 2012, n. 6, aggiornando l’assetto del trasporto pubblico regionale e locale, dei servizi non di linea, della navigazione interna e del sistema tariffario e informativo. La riforma rafforza il ruolo di programmazione e coordinamento della Regione e introduce nuovi obblighi, controlli, sanzioni e regimi transitori.
Finalità generali, mobilità integrata e innovazione
Il perimetro delle finalità regionali viene ampliato per includere sicurezza, sostenibilità ambientale, tecnologie innovative e integrate, sistemi digitali di bigliettazione, consultazione in tempo reale dell’utenza e promozione dell’integrazione tariffaria anche con operatori di mobilità condivisa. La Regione è chiamata a favorire soluzioni innovative, anche tecnologiche, e a promuovere accordi con Cantoni svizzeri, Regioni confinanti e province autonome per armonizzare le politiche di mobilità tra territori contigui.
Programmazione regionale e ruolo della Regione
La legge rafforza la funzione regionale di regolamentazione e coordinamento del trasporto pubblico regionale e locale. La Regione adotta direttive vincolanti, linee guida e indirizzi programmatici, individua il servizio ferroviario quale asse portante del sistema, definisce le politiche tariffarie e il sistema tariffario integrato regionale, disciplina il sistema informativo e promuove standard minimi uniformi per monitoraggio, controllo e informazione all’utenza.
La Regione programma anche:
- la navigazione sui navigli, sulle idrovie collegate e sul Po e sugli altri corsi d’acqua navigabili lombardi;
- i nodi e centri di interscambio;
- i criteri di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
- standard minimi qualitativi per le infrastrutture di trasporto pubblico locale;
- politiche di mobilità sostenibile e attiva, anche per ridurre la domanda di mobilità e incentivare cambiamenti comportamentali di persone e aziende.
È istituito il Comitato regionale del trasporto pubblico, composto dai presidenti delle agenzie e dall’assessore regionale competente, con funzioni di consultazione preventiva, confronto e monitoraggio. La Giunta ne disciplina costituzione e funzionamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e il Comitato deve riunirsi almeno ogni sei mesi.
Programma del trasporto pubblico regionale e programmazione di bacino
Il programma del trasporto pubblico regionale sostituisce il precedente impianto centrato sul programma ferroviario. Esso riguarda la pianificazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali e definisce le direttive vincolanti per i servizi automobilistici interurbani di rango regionale, i servizi regionali di navigazione e gli impianti fissi. È approvato dalla Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale, sulla base dei dati del sistema di monitoraggio.
Il programma comprende, tra l’altro:
- servizi RegioExpress e servizi connessi;
- la struttura principale dei servizi automobilistici di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione e degli impianti fissi, con gli interventi infrastrutturali prioritari;
- le modalità di massima integrazione tra servizi ferroviari e altre modalità di trasporto;
- i fabbisogni di materiale rotabile;
- le strategie di coordinamento con servizi ferroviari di altre regioni, dello Stato o di Stati confinanti, nonché con imprese ferroviarie commerciali.
Il programma va aggiornato ordinariamente ogni 5-10 anni.
Per i servizi automobilistici di rango regionale la Giunta regionale definisce, mediante direttive vincolanti, criteri di progettazione riguardanti integrazione con la rete ferroviaria, metropolitana e tranviaria, struttura degli orari, periodicità, identificazione delle linee, informazione al pubblico e modalità di verifica del rispetto dei requisiti.
Bacini di traffico, agenzie e riparto delle competenze
La legge ridefinisce la classificazione dei servizi e il ruolo dei bacini di traffico. Per il ferroviario sono distinti servizi ordinari, sostitutivi/integrativi temporanei e servizi integrativi stabili e continuativi. Sono inoltre introdotti i servizi automobilistici interurbani di rango regionale.
Le competenze tra Regione, province, Città metropolitana di Milano, comuni e agenzie vengono ridisegnate. La Città metropolitana di Milano viene equiparata alle province in molte funzioni e in alcuni casi subentra nella competenza territorialmente più rilevante.
Le agenzie per il trasporto pubblico locale possono proporre l’aggregazione tra bacini; la Giunta regionale decide entro 120 giorni. Gli statuti delle agenzie devono garantire l’equilibrio di bilancio e diventano efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. È previsto un assetto transitorio per i comuni non capoluogo già partecipanti o interessati a partecipare alle agenzie, con regole specifiche sulla conferma della partecipazione e sulla ripartizione delle quote.
La legge introduce anche:
- un limite massimo del 2% delle risorse autonome correnti delle agenzie, utilizzabile per il reperimento di personale in caso di inadempienze;
- un regime sanzionatorio e premiale legato al rispetto delle direttive regionali;
- l’obbligo di adeguamento degli statuti entro 90 giorni in caso di modifiche delle quote di partecipazione.
Conferenza regionale e consulenza istituzionale
La Conferenza regionale del trasporto pubblico viene integrata con la partecipazione del consigliere delegato competente della Città metropolitana di Milano o di suo delegato. La Giunta regionale può delegare la convocazione e la gestione della Conferenza ad altro assessore competente in relazione alla materia trattata.
Servizi comunali, provinciali e standard delle fermate
Le funzioni di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi vengono ripartite tra province, Città metropolitana e comuni. Le norme aggiornano in particolare:
- i criteri per posizionamento di paline e pensiline;
- i requisiti di sicurezza, comfort, arredo e informazione;
- l’accessibilità per persone svantaggiate e con disabilità;
- gli accertamenti ex art. 5, comma 7, d.p.r. 753/1980 per la sicurezza e regolarità del servizio.
Per i comuni capoluogo, viene ribadita la competenza su fermate e percorsi dei servizi comunali e di area urbana; per le province e la Città metropolitana, su servizi interurbani e infrastrutture di competenza.
I comuni possono avvalersi della collaborazione delle Comunità montane per i piani urbani della mobilità e del traffico. I piani urbani della mobilità sostenibile e i piani urbani del traffico devono essere coerenti con la programmazione regionale e, per i PUMS, con i programmi di bacino.
Informazione all’utenza, dati e sanzioni
La Regione, le agenzie, i comuni competenti, l’ente di cui all’articolo 40 e le aziende devono garantire divulgazione omogenea delle informazioni e predisposizione di mappe e orari. È introdotta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per la violazione dei requisiti minimi obbligatori in materia di immagine e diffusione delle informazioni; in caso di mancata regolarizzazione nei termini fissati dalla Regione, la sanzione raddoppia nei successivi dodici mesi e resta così determinata fino all’adempimento.
Le aziende devono fornire dati e informazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La mancata ottemperanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 46, comma 1 septies.
Sistema tariffario integrato regionale e bigliettazione digitale
La legge riscrive in modo profondo la disciplina tariffaria. Il sistema tariffario integrato regionale viene fondato su:
- sistemi tariffari di bacino con integrazione obbligatoria tra servizi comunali, urbani, interurbani e ferroviari;
- tariffa unica regionale per i collegamenti tra bacini, salvo accordi specifici;
- titoli di viaggio integrati che favoriscano l’uso combinato di mezzi diversi, anche in bacini differenti.
La Giunta regionale realizza e gestisce una piattaforma digitale per titoli di viaggio digitali e interoperabili, disciplinando anche il trattamento dei dati personali e l’integrazione con i sistemi aziendali. La Regione coordina lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi e può svolgere indagini sugli utilizzi dei titoli integrati ai fini del riparto degli introiti.
È inoltre disciplinato il regime transitorio fino alla piena attuazione del modello di integrazione tariffaria ferroviaria regionale, con uso della tavola unificata delle polimetriche, vendita di titoli per tutte le relazioni individuate e riparto degli introiti in proporzione ai chilometri percorsi, salvo accordi diversi tra gestori.
Tutela del servizio e agevolazioni tariffarie
La Giunta regionale può individuare agevolazioni tariffarie differenziate per categorie di utenti, sulla base anche di indicatori economici e familiari, sotto forma di gratuità, riduzioni, buoni o contributi. Sono previste agevolazioni specifiche per forze dell’ordine, polizie locali e determinate categorie delle forze armate.
Per i beneficiari delle agevolazioni è richiesto il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda; la perdita dei requisiti comporta sanzioni pecuniarie. In via transitoria, fino ai nuovi provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi le discipline vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Affidamento dei servizi e clausola sociale
Per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale la legge richiama espressamente la normativa europea e statale e le prescrizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti. I contratti di servizio devono contenere la clausola sociale a tutela del personale del gestore uscente, sia per i servizi ferroviari sia per altri servizi affidati.
Per i servizi su strada la procedura di affidamento deve essere articolata in uno o più lotti contendibili. La Regione può affidare i servizi automobilistici sostitutivi o integrativi stabili, con bacino territoriale ottimale coincidente con il perimetro del servizio ferroviario regionale.
È previsto che, in caso di penalità applicata alla Regione per inadempienze negli affidamenti, la quota annuale destinata all’ente inadempiente sia ridotta dell’importo corrispondente.
Beni essenziali, materiale rotabile e successione nei servizi ferroviari
La Regione individua i beni e le dotazioni patrimoniali essenziali e indispensabili per i servizi ferroviari affidati e stabilisce l’obbligo di messa a disposizione all’affidatario. Le modalità di trasferimento e l’eventuale indennità provvisoria sono regolate in coerenza con l’Autorità di regolazione dei trasporti.
La Regione e gli enti locali possono acquistare direttamente materiale rotabile o incaricare il gestore dell’infrastruttura di farlo. Il materiale acquistato con risorse pubbliche è vincolato alla destinazione d’uso e reversibile a favore della Regione.
In caso di successione nell’esercizio del servizio ferroviario, il gestore uscente deve proseguire il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore; nella proroga, per i primi dodici mesi le condizioni contrattuali restano immutate.
Sicurezza, sicurezza pubblica e tavoli permanenti
La legge istituisce il Tavolo permanente per la sicurezza nel trasporto pubblico regionale e locale, con funzioni di consultazione, coordinamento e proposta su sicurezza di passeggeri, personale e infrastrutture, e sul contrasto a violenza, vandalismo e danneggiamento. La Giunta ne definisce composizione e funzionamento entro 60 giorni.
Sono previsti anche riferimenti alla promozione della mobilità sicura e alla possibilità di ricorrere a specifici strumenti di monitoraggio e coordinamento.
Servizi di trasporto non di linea: taxi e NCC
La disciplina dei servizi taxi e noleggio con conducente viene profondamente aggiornata. Tra le principali novità:
- divieto di impiego di conducenti non iscritti al ruolo;
- revisione dei requisiti di idoneità morale per l’iscrizione al ruolo;
- nuova prova di esame con contenuti territoriali, normativi e di comportamento;
- regole per l’iscrizione, la gestione del ruolo e il monitoraggio da parte di province e Città metropolitana;
- obbligo per i comuni di trasmettere provvedimenti di decadenza, revoca o rifiuto del rinnovo alla Camera di commercio.
Per il taxi sono introdotti criteri generali sul tassametro e sul diritto di sosta e ricarico in determinate località, subordinatamente a strutture tariffarie unitarie. Per il NCC è introdotta una disciplina organica di programmazione con articolazione del territorio in 12 bacini di traffico, criteri regionali per il contingente autorizzatorio e regole sul trasferimento delle autorizzazioni non assegnate.
Sono previste sanzioni, sospensioni e revoche per le violazioni più gravi, nonché disposizioni speciali per il bacino aeroportuale lombardo, con regime transitorio per le SCIA già presentate.
Navigazione interna, demanio lacuale, porti e canoni
La parte dedicata alla navigazione e al demanio lacuale viene riscritta in profondità. Tra i punti principali:
- concessioni e funzioni relative al demanio lacuale sono progressivamente regionalizzate;
- le funzioni per i bacini lacuali sono esercitate dalle autorità di bacino, con obbligo di associarsi per i comuni rivieraschi salvo prova di maggiore efficienza nella gestione singola;
- sono ridefiniti riparto dei canoni, obblighi di adeguamento statutario e partecipazione dei comuni;
- vengono disciplinati porti lacuali, zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, e modalità di gestione e reinvestimento dei canoni;
- sono introdotte disposizioni sulle idrosuperfici occasionali e sulle attività di immersione subacquea.
È previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2026 per il trasferimento delle funzioni di rilascio delle concessioni sul demanio lacuale agli enti competenti.
Dati personali e bigliettazione elettronica/digitale
La Regione disciplina espressamente il trattamento dei dati personali raccolti tramite le piattaforme tecnologiche dei sistemi di bigliettazione elettronica e digitale. La regolazione avviene con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del GDPR e del d.lgs. 196/2003, con specificazione di tipi di dati, operazioni consentite, modalità di utilizzo e misure di sicurezza.
Regime transitorio, efficacia e sanzioni economiche
La legge contiene numerosi rinvii transitori e scadenze puntuali, tra cui:
- entro 90 giorni: costituzione e regole di funzionamento del Comitato regionale del trasporto pubblico;
- entro 120 giorni: criteri regionali per il contingente NCC;
- entro 180 giorni dalla legge: adeguamento dei layout di riconoscimento e dei supporti dei titoli di viaggio, per i soggetti interessati;
- entro 31 dicembre 2026: completamento del trasferimento delle funzioni sulle concessioni del demanio lacuale, se non già avvenuto;
- fino all’adozione dei nuovi atti: mantenimento di specifiche discipline precedenti in materia tariffaria, navigazione e agevolazioni.
La norma introduce inoltre un articolato sistema di sanzioni amministrative e di riduzione di finanziamenti regionali in caso di inadempienze di agenzie, enti competenti e aziende di trasporto.
Aspetti finanziari
La legge autorizza spese specifiche e coperture nel bilancio regionale 2026-2028, con stanziamenti dedicati a informazione all’utenza, contributi per aree svantaggiate, manutenzioni straordinarie degli impianti a fune, riqualificazione delle fermate, affidamenti ferroviari automobilistici continuativi, bigliettazione innovativa, indagini sui titoli integrati, agevolazioni tariffarie e convenzioni per vigilanza e soccorso sulla navigazione interna.
Le spese sono ripartite su missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, con proiezioni di finanziamento anche per gli esercizi successivi secondo le rispettive scadenze indicate dalla legge.
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