Cassazione Penale, Sentenza n. 42754/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 26/09/2024.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Bari (03/04/2024) che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato l'imputato per il delitto di estorsione aggravata in concorso. La corte di legittimità ha verificato che la sentenza di primo grado era stata deliberata il 27/06/2023 con termine di deposito di 90 giorni (scadenza 25/09/2023), che la motivazione era stata depositata il 15/09/2023 e che il termine per proporre impugnazione era di 45 giorni decorrenti dal 26/09/2023; conteggiando i giorni (5 giorni di settembre dal 26 al 30, 31 giorni di ottobre, 9 giorni di novembre) il termine di impugnazione scadeva il 9/11/2023. L'appello era invece stato depositato il 10/11/2023; non risultando applicata la causa sospensiva prevista dall'art. 581, comma 1-bis c.p.p. per imputato assente, l'appello è stato ritenuto tardivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
citato nel provvedimento come base per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
Norma richiamata per motivare il procedimento di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto davanti alla Corte di Cassazione
art. 8, D.L. 198/2022, conv. con modif. L. n.14/2023
richiamato insieme all'art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 per la modalità di trattazione del ricorso
Ulteriore norma regolatrice della procedura di trattazione scritta in Cassazione nelle specie menzionata dal collegio
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato nel testo nella parte in cui si esclude l'applicazione della causa sospensiva per imputato assente
Prevede la sospensione dei termini per impugnazione quando l'imputato sia assente e non sia stato esercitato il rito; nel caso di specie il collegio ha rilevato che tale causa sospensiva non era stata applicata, quindi i termini decorrevano regolarmente
art. 616 cod. proc. pen.
citato come norma che dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nel provvedimento al fine di giustificare la quantificazione della somma comminata
E' stata utilizzata come riferimento per la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il termine per proporre appello decorre, per effetto della disciplina applicata, dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza; non sempre dalla data effettiva di deposito della motivazione.
- La corretta determinazione del termine processuale richiede conteggio calendariale preciso: anche un solo giorno di ritardo nel deposito dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità.
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 581, comma 1-bis c.p.p. opera solo se ricorrono le condizioni previste (ad es. imputato assente) e se formalmente attivata; in sua assenza i termini decorrono regolarmente.
- In caso di dubbi sulla decorrenza o sulla data di deposito conviene produrre immediatamente in atti ogni documento che dimostri la tempestività (ricevute, ricevute di PEC o di deposito telematico), perché l'onere probatorio sul rispetto dei termini ricade sul ricorrente.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta generalmente condanna alle spese e può comportare l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; dunque prima di proporre ricorso occorre un'attenta verifica formale dei termini e dei presupposti procedurali.
- Se il ritardo deriva da cause di forza maggiore o errori di notificazione, la strategia da valutare comprende azioni immediate di verifica e, se ammissibile, istanze eccezionali o mezzi di prova idonei a dimostrare la tempestività o l'irrimediabilità dell'errore.
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