Sentenza del 04/06/2019 n. 15196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva dichiarato l'aglio monobulbo importato alla voce doganale NC 0703 90 00 80, relativa a porri e altri ortaggi agliacei, con dazio del 6,9%. L'Agenzia delle dogane, sulla base di analisi genetiche che avevano identificato il prodotto come Allium sativum, lo aveva riclassificato alla voce NC 0703 20 00 00, relativa agli agli, applicando un dazio del 9,6% oltre a un importo specifico di 1.200 euro per tonnellata. La contribuente contestava la procedura per violazione del contraddittorio, sosteneva che l'aglio monobulbo fosse una specie diversa dall'Allium sativum, chiedeva il riconoscimento delle proprie analisi scientifiche e invocava l'esimente prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b, del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la riclassificazione doganale e il recupero dei maggiori diritti. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la società aveva partecipato alla procedura amministrativa mediante note e documenti. Ha inoltre giudicato adeguata la valutazione delle analisi genetiche svolta dalla CTR, secondo cui il prodotto apparteneva alla specie Allium sativum; la struttura monobulbare, le caratteristiche morfologiche e il contenuto di allicina non erano elementi decisivi ai fini tariffari. È stata esclusa anche l'esimente dell'art. 220, poiché mancava un errore imputabile alle autorità doganali e l'importatore non poteva invocare buona fede alla luce delle note esplicative già pubblicate nel 2008. Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sono state respinte per difetto di rilevanza. La società è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nomenclatura combinata dell'Unione europea, allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87
La sottovoce 0703 20 00 "Agli" comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum).
Ai fini della classificazione doganale rileva l'appartenenza botanica del prodotto alla specie Allium sativum; non sono decisivi la struttura mono o polibulbare, la dimensione, il peso o le caratteristiche organolettiche, se non espressamente previste dalla voce tariffaria.
Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata, Regole n. 1 e n. 3, lett. a
La classificazione è determinata dal testo delle voci e delle note; la voce più specifica prevale su quella di portata più generale.
Quando il testo tariffario consente di individuare direttamente la voce applicabile, si applica la Regola n. 1; la Regola n. 3, lett. a, conferma la prevalenza della voce specifica rispetto a quella generale.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 65 e 66, Testo unico delle leggi doganali
La procedura di controversia doganale e il successivo ricorso amministrativo garantiscono il contraddittorio quando l'importatore può presentare osservazioni e documenti e partecipare effettivamente al procedimento.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
La disciplina delle rettifiche doganali deve essere applicata assicurando la possibilità di contestare l'operato dell'amministrazione secondo le forme previste.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41
Il diritto di essere ascoltati non impone necessariamente un'audizione personale, purché l'interessato abbia avuto una concreta possibilità di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni e prove.
Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b
L'esclusione della contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente un errore dell'autorità, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, e il rispetto da parte dell'importatore di tutte le prescrizioni doganali. La norma può essere invocata anche in sede amministrativa o giudiziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei limiti e dei parametri legali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle controversie doganali la classificazione deve essere ricavata anzitutto dal testo delle voci e delle note della Nomenclatura combinata; caratteristiche commerciali o morfologiche non espressamente considerate dalla tariffa non possono prevalere sul criterio botanico o tecnico previsto dalla voce.
- La partecipazione dell'importatore mediante osservazioni, documenti e contestazioni scritte può essere sufficiente a garantire il contraddittorio; l'audizione personale non è normalmente necessaria se non è prevista dalla disciplina applicabile o se non vengono indicati elementi concreti che solo l'audizione avrebbe potuto chiarire.
- In cassazione non è possibile trasformare una contestazione della valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge o dell'onere della prova. La scelta del giudice di attribuire maggiore attendibilità a una perizia o analisi rispetto a un'altra appartiene, di regola, al giudizio di merito.
- Per dimostrare un vizio di omesso esame occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente trascurato dal giudice; non basta lamentare che alcune relazioni tecniche o argomentazioni non siano state analiticamente richiamate.
- L'esimente per errore dell'autorità doganale è eccezionale e richiede la prova congiunta di errore dell'amministrazione, buona fede non colpevole dell'importatore e pieno rispetto degli obblighi dichiarativi. Precedenti controlli documentali, analisi riferite a merci diverse o informazioni non univoche non bastano normalmente a creare un legittimo affidamento.
- Le note esplicative della Nomenclatura combinata, quando chiariscono il significato già desumibile dalle voci tariffarie, possono avere natura interpretativa e incidere anche su importazioni anteriori alla loro pubblicazione, senza costituire necessariamente una nuova regola sostanziale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è ammissibile solo se la questione europea è effettivamente rilevante e decisiva per la soluzione della controversia; viene respinto quando la decisione nazionale si fonda su elementi autonomi e non contestabili.
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