Sentenza del 08/03/2017 n. 5957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l'attività di allevamento svolta da Z.V. non possedesse i requisiti per essere qualificata come attività agricola produttiva di reddito agrario ai sensi dell'art. 29, oggi art. 32, del D.P.R. n. 917/1986. Secondo l'Amministrazione, l'attività costituiva invece ordinaria attività d'impresa, con conseguente accertamento di maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2000. L'Agenzia ha impugnato la decisione dei giudici tributari deducendo violazione degli artt. 29 e 51 del D.P.R. n. 917/1986 e vizio di motivazione, contestando sia la disponibilità e l'ampiezza dei terreni agricoli sia la valutazione dell'incidenza di un'epidemia sul numero dei capi allevati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione dell'attività agricola riguardasse in realtà la valutazione dei fatti e delle prove, non sindacabile in sede di legittimità come violazione di legge. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, rilevando che il giudice di appello aveva adeguatamente considerato la documentazione prodotta dal contribuente, inclusi gli atti notarili attestanti la proprietà dei terreni e i contratti di affitto registrati, nonché il rapporto tra superficie disponibile, numero di animali allevati e incidenza dei fattori epidemici. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.700 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, oggi art. 32
La disposizione individua i presupposti per qualificare il reddito derivante dall'allevamento come reddito agrario. La qualificazione dipende, tra l'altro, dal collegamento dell'attività con la disponibilità di terreni agricoli e dalla proporzione tra terreni e capi allevati.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla distinzione tra reddito d'impresa e reddito derivante da attività agricola.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Riguarda il vizio di motivazione su fatti decisivi e controversi. Nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio, ritenendo che le doglianze dell'Agenzia mirassero soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'attività di allevamento come agricola o commerciale dipende dall'accertamento concreto della disponibilità dei terreni, dalla loro superficie e dal rapporto con il numero dei capi allevati.
- La proprietà dei terreni o la disponibilità derivante da contratti di affitto regolarmente registrati può costituire prova rilevante del requisito fondiario necessario per il riconoscimento del reddito agrario.
- Nel valutare la capacità del terreno di sostenere l'allevamento devono essere considerate anche circostanze oggettive straordinarie, come epidemie o riduzioni temporanee del numero dei capi.
- In sede di legittimità non è possibile contestare semplicemente la ricostruzione dei fatti o chiedere una nuova valutazione delle prove; occorre dimostrare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante.
- Quando il giudice di merito esamina la documentazione e fornisce una motivazione logica e coerente, la decisione tende a essere confermata anche se l'Amministrazione propone una diversa interpretazione degli elementi fattuali.
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