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Ordinanza

Ordinanza n. 3447/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM del Ministero dell'Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202108258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stata negata la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato fissato a una camera di consiglio istruttoria, ai sensi degli artt. 46 e 65 c.p.a., per acquisire il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del diniego. Il Ministero dell'Interno, pur essendosi costituito in giudizio, non ha depositato il fascicolo prescritto dall'art. 46 c.p.a. Non risultano esposti nel testo i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, ordinando l'acquisizione del fascicolo del procedimento amministrativo entro il 10 aprile 2026, poiché l'Amministrazione non aveva effettuato il deposito previsto dall'art. 46 c.p.a. L'acquisizione è stata disposta ai sensi dell'art. 65 c.p.a., anche in funzione della razionale organizzazione della successiva trattazione e della calendarizzazione della causa in un'udienza di smaltimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 aprile 2026. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito del diniego di cittadinanza.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Impone il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'Amministrazione resistente; nel caso concreto il Ministero non aveva adempiuto a tale obbligo.

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l'acquisizione del fascicolo e gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Sono richiamati in relazione alla concentrazione della trattazione e alla necessità di evitare rinvii, salvo motivi eccezionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione resistente non deposita il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a., il giudice amministrativo può ordinarne l'acquisizione ai sensi dell'art. 65 c.p.a., fissando un termine per l'adempimento e una successiva udienza istruttoria.
  • In presenza di un incombente istruttorio ancora necessario, il giudice può rinviare la trattazione della causa a una camera di consiglio istruttoria, senza definire il merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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