Cassazione Civile, Sentenza n. 7377/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso principale (quarto motivo) denunciava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Canicattì per omesso deposito della prova della spedizione del ricorso in appello a mezzo plico raccomandato (mancanza della ricevuta di spedizione, dell'elenco delle raccomandate con timbro datario o dell'avviso di ricevimento con data asseverata dall'ufficio postale), in violazione dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato dall'art. 53). Veniva altresì censurata la non idoneità della procura alla lite prodotta da Riscossione Sicilia S.p.A. (procura sostanziale non allegata al ricorso e quindi non verificabile). Con il quinto motivo si contestava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo TARSU 2009 per mancata produzione della sentenza presupposta e della sua definitività e mancata notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo (con valore assorbente rispetto al quinto) rilevando l'assenza nel fascicolo della prova di spedizione del plico raccomandato prevista dall'art. 22 d.lgs. 546/1992 (ricevuta, elenco timbrato o AR con data asseverata). Ha inoltre ritenuto non idonea la procura in calce prodotta da Riscossione Sicilia S.p.A. e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Canicattì avverso la sentenza n. 698/4/2011 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ., poiché il processo d'appello non poteva proseguire. Sono state liquidate le spese del giudizio di appello, condannando in solido il Comune e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A.) al pagamento delle spese processuali; non sono state invece liquidate le spese del primo grado per mancata specifica impugnazione della compensazione.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale [...]. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
La Corte interpreta la norma nel senso che, in caso di notifica diretta tramite servizio postale, il deposito contestuale della prova di spedizione (ricevuta, elenco timbrato o AR con data asseverata) è requisito essenziale di ammissibilità; la carenza è un vizio radicale rilevabile d'ufficio e non sanabile successivamente dal giudice mediante ordine di esibizione, salvo i casi di rimessione in termini.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamo procedurale alla disciplina della notifica e del deposito del ricorso/appello nel processo tributario; la Corte lo considera in combinato con l'art. 22 per valutare l'ammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
Norme invocate come criteri di censura in Cassazione (violazione di norme di diritto/errore di applicazione) per motivare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 22 e ha riqualificato altri profili ai sensi dell'art. 360 n. 4 quando opportuno.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la mancata adeguata pronuncia della Commissione sulla eccezione di inammissibilità; la Corte sottolinea che la Commissione non ha affrontato correttamente l'eccezione formale.
art. 2697 cod. civ.
Norma sulla prova dell'affermazione in fatto; richiamata per contestare l'onere probatorio dell'ente impositore circa la produzione e la definitività della sentenza presupposta e la prova della notifica dell'atto presupposto.
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norma richiamata rispetto a specifiche questioni tributarie (iscrizione a ruolo TARSU); la Corte ha comunque ritenuto assorbente la questione processuale di inammissibilità dell'appello.
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Norma applicata per disporre la cassazione senza rinvio quando il processo d'appello non poteva proseguire per inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'impugnazione è stata notificata mediante servizio postale, il deposito, entro il termine di legge, della prova della spedizione (ricevuta della raccomandata, elenco delle raccomandate riportante la data e il timbro dell'ufficio postale, o avviso di ricevimento con data asseverata) è requisito essenziale di ammissibilità: la loro mancanza determina inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La mancata produzione di tali documenti non può essere normalmente sanata dal giudice mediante successiva ordinanza di esibizione salvo i casi espressamente previsti (es. rimessione in termini); pertanto le parti devono curare la tempestiva acquisizione e deposito delle prove di spedizione.
- La procura alla lite apposta in calce a un atto non è idonea, quando rilasciata da un soggetto che dichiara di agire in nome della società come procuratore, se non è prodotto l'atto notarile o la procura sostanziale completa che consenta di verificare il potere rappresentativo: per le società di capitali la rappresentanza processuale va collegata alla rappresentanza sostanziale documentata.
- Un vizio formale grave e decisivo (es. inammissibilità dell'impugnazione) assorbe altre censure di merito e può condurre alla cassazione senza rinvio perché il grado d'appello non può proseguire.
- La successione per effetto di leggi di riordino (es. scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. e subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione) comporta il trasferimento dei rapporti processuali: le spese e gli obblighi processuali possono essere posti a carico del soggetto subentrato ex lege.
- Le eccezioni processuali riguardanti l'ammissibilità vanno tempestivamente dedotte e specificamente valutate dal giudice; la mancata pronuncia su eccezione rilevante può costituire motivo di censura in grado superiore.
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