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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15372/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione può essere utilizzato anche per dedurre la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità. Avendo preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione, il Collegio ha dichiarato il reato estinto per remissione di querela, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha posto le spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di truffa allegando la remissione di querela e l'accettazione della stessa, atti entrambi ricevuti dalla Polizia giudiziaria. La questione era se tale sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità (la querela) estinguesse il reato anche in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 610, comma 5

    richiamato in relazione alle modalità di trattazione del procedimento (decadenza della richiesta di discussione orale), non influendo sul merito della remissione di querela

  • codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis

    art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 610 per giustificare la celebrazione con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale

  • codice di procedura penale, art. 340, comma 4

    norma applicata per imporre le spese processuali al querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione nella fattispecie

Massime di principio

  • La remissione della querela, se esistente e accettata, determina l'estinzione del reato quando si tratta di reati procedibili a querela di parte; ciò può valere anche dopo una condanna di merito e può essere dedotto in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione può essere promosso esclusivamente per far valere la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità (es. remissione di querela); il Collegio è tenuto a valutare tali elementi e può dichiarare l'estinzione del reato.
  • Se la remissione di querela e la sua accettazione sono formalizzate (es. atti ricevuti dalla Polizia giudiziaria), sono prove idonee a fondare l'estinzione del reato.
  • Quando la Corte accerta l'estinzione del reato, può annullare senza rinvio la sentenza di condanna e disporre la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p., comma pertinente.
  • Prima di proporre o resistere a un ricorso per cassazione in casi simili, è importante verificare la natura della procedibilità (a querela o d'ufficio) e conservare documentazione formale della remissione e dell'accettazione.

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