Sentenza del 16/03/2017 n. 232 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Liquidazione ex art. 36 - bis - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’amministrazione aveva recuperato, mediante liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, somme corrispondenti ad acconti d’imposta non versati perché sospesi dalla normativa emergenziale. Secondo l’Ufficio, tali acconti erano comunque dovuti in quanto eccedenti il saldo effettivamente spettante. Il contribuente ha contestato la legittimità di tale procedimento, sostenendo che il recupero richiedesse una verifica sostanziale e una motivazione specifica, incompatibili con la mera liquidazione automatizzata.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima nella parte in cui il recupero degli acconti è stato effettuato tramite la procedura di liquidazione ex art. 36-bis. Quando l’amministrazione deve stabilire se somme non versate, ma oggetto di sospensione emergenziale, siano comunque dovute perché eccedenti il saldo d’imposta, non si tratta di una semplice operazione matematica derivante dai dati dichiarati. È quindi necessario un formale avviso di accertamento, adeguatamente motivato, che consenta al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La procedura di liquidazione automatizzata è utilizzabile per controlli meramente cartolari e per semplici verifiche aritmetiche sui dati dichiarati; non può essere impiegata per recuperare somme quando occorre una valutazione sostanziale della spettanza del tributo.
Legislazione emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009
La sospensione dei versamenti prevista per i soggetti colpiti dal sisma incide sulla valutazione della debenza delle somme e impone, in caso di contestazione, una verifica adeguatamente motivata da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato della dichiarazione è legittimo solo quando l’importo richiesto deriva direttamente da dati dichiarati e da calcoli aritmetici, senza valutazioni giuridiche o fattuali controverse.
- Se l’amministrazione deve interpretare la portata di una sospensione, agevolazione o normativa emergenziale per stabilire se un versamento sia comunque dovuto, deve normalmente notificare un atto impositivo formalmente motivato.
- Il recupero tramite art. 36-bis non può sostituire un avviso di accertamento quando la pretesa non è immediatamente desumibile dalla dichiarazione del contribuente.
- In presenza di una pretesa tributaria fondata su circostanze non pacifiche, il contribuente deve poter conoscere le ragioni del recupero e contestarle in modo effettivo.
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