Cassazione Penale, Sentenza n. 44234/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e disposto la misura cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di Carlo Parisi per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) relativo a bonifici ricevuti su una carta Postepay a lui intestata e successivamente monetizzati. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente gravità indiziaria e vizio di motivazione; 2) mancanza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; 3) violazione del principio di proporzionalità e inadeguatezza della misura detentiva rispetto a misure non custodiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non efficacemente contrastanti la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva eseguito una ricostruzione dettagliata dei fatti: frodi informatiche documentate, identificazione dell'utenza telefonica collegata agli indagati e localizzata presso l'ufficio postale dove sono avvenute le monetizzazioni, intestazione e uso personale della carta Postepay (attivata personalmente), versamenti compatibili con prestazioni lavorative e finanziamento a nome del ricorrente, trasferimenti da conto estero sulla Postepay e prelievi in contanti presso più uffici postali; relazione del servizio antifrode di Poste Italiane attestante identificazione della persona che ha monetizzato. Il Tribunale aveva inoltre valutato l'entità complessiva (circa 25.000 euro), la pluralità delle operazioni e il ruolo attivo del ricorrente come indizi di pericolo di reiterazione, ritenendo inadeguate le misure non custodiali. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Il giudice ha ritenuto integrati gli elementi del reato di riciclaggio nella condotta di chi mette a disposizione una carta/conto per il transito e la monetizzazione di proventi di frodi informatiche, anche se non ha concorrso nella frode originaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai motivi di ricorso (inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato, quindi inammissibili.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto ai criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base degli elementi concreti emergenti dalle indagini.
art. 275 cod. proc. pen.
Il principio di proporzionalità è stato applicato dal Tribunale del riesame nella motivazione: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione che ha escluso l'efficacia di misure non custodiali, dato il rischio di mantenimento di contatti/mezzi che avrebbero favorito la prosecuzione dell'attività illecita.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione alla Cassa delle ammende per impugnazione manifestamente infondata.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e disposizioni correlate sul differimento dell'udienza orale
Richiamate per motivare il procedimento deciso per contraddittorio scritto (assenza di richiesta di trattazione orale).
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio è decisivo il ruolo attivo nella messa a disposizione di strumenti di pagamento/conto utilizzati per far transitare e monetizzare proventi illeciti: intestazione/uso della carta, attivazione personale e prelievi ripetuti rafforzano la gravità indiziaria.
- La gravità indiziaria può essere provata da un quadro fattuale complessivo (collegamento telefonico, localizzazione, relazione antifrode, tracciabilità dei flussi di denaro), non da singoli elementi isolati; il ricorso in cassazione deve contestare in modo specifico e argomentato ciascun apprezzamento probatorio del giudice di merito per essere ammissibile.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche in assenza di precedenti penali: pluralità di operazioni, ingente somma e modalità organizzative (più attivazioni/monetizzazioni) possono giustificare misure cautelari restrittive.
- Sulla proporzionalità della misura cautelare, il giudice deve motivare perché misure non custodiali non sarebbero idonee a impedire la prosecuzione dell'attività criminosa (es. possibilità di contatti, libertà di movimento, accesso a strumenti telematici).
- Per la difesa, le contestazioni alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari devono essere specifiche: produrre elementi probatori contrari (es. documentazione che dimostri effettiva titolarità d'uso diversa, assenza di contatti, prova di stabile occupazione lavorativa attuale) e impugnare singoli passaggi logici della motivazione.
- Per il giudice di merito è importante documentare con precisione i dati tecnici (relazioni antifrode, tracciati finanziari, localizzazioni, estratti conto) quando questi costituiscono il fondamento della valutazione cautelare.
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