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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1511

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511 della Commissione del 20 luglio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus sylvestris originarie del Regno Unito

Normativa europea32023R1511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’Unione per alcune piante da impianto di Malus sylvestris provenienti dal Regno Unito. Sulla base del parere EFSA e delle misure di attenuazione indicate dal paese terzo, tali piante non sono più considerate ad alto rischio, ma restano soggette a prescrizioni fitosanitarie specifiche per l’importazione. L’atto modifica quindi sia l’elenco delle piante ad alto rischio sia quello delle piante ammesse con misure aggiuntive.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie applicabili a talune piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito, escludendole dal regime delle piante ad alto rischio e fissando condizioni specifiche di importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto della specie Malus sylvestris originarie del Regno Unito, in particolare a esemplari di massimo sette anni, a radice nuda o in substrato colturale, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto. Le disposizioni incidono sugli scambi con il territorio dell’Unione e sulle condizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’UE; per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Il regolamento modifica inoltre, in via conseguenziale, gli elenchi previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511: piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito

Il regolamento modifica il regime fitosanitario dell’Unione per alcune piante da impianto di Malus sylvestris provenienti dal Regno Unito. La Commissione interviene sulla base dell’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, prendendo atto del parere scientifico EFSA e delle misure di mitigazione indicate nel fascicolo tecnico presentato dal Regno Unito.

Contesto e finalità

L’atto nasce nell’ambito del sistema UE di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina invece l’ingresso nell’Unione di talune piante rimosse da tale elenco, ma non ancora completamente valutate. Per Malus sylvestris originaria del Regno Unito, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario può essere ridotto a livello accettabile mediante prescrizioni specifiche.

Valutazione scientifica e organismi nocivi rilevanti

Il 4 marzo 2022 il Regno Unito ha presentato domanda di esportazione nell’Unione per piante da impianto di Malus sylvestris di massimo sette anni, a radice nuda o in substrato colturale, con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto. Il 24 maggio 2023 l’EFSA ha adottato un parere scientifico che ha individuato come organismi nocivi pertinenti:

  • Colletotrichum aenigma;
  • Meloidogyne mali;
  • Eulecanium excrescens;
  • Takahashia japonica;
  • Tobacco ringspot virus;
  • Tomato ringspot virus;
  • Erwinia amylovora.

L’Autorità ha ritenuto elevata la probabilità che le piante siano esenti da Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus, mentre per Erwinia amylovora ha verificato il rispetto delle prescrizioni particolari applicabili alle zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La Commissione considera pertanto ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario.

Modifica del regolamento (UE) 2018/2019

Con l’articolo 1 e l’allegato I, la voce relativa a "Malus Mill." nell’elenco delle piante ad alto rischio viene modificata. Restano escluse dalla voce, tra le altre, le piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito, di massimo sette anni e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto. In sostanza, tali piante non sono più considerate piante ad alto rischio ai fini del regolamento (UE) 2018/2019.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1213 e prescrizioni di importazione

L’articolo 2 e l’allegato II inseriscono una nuova voce specifica per le piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito. L’importazione è ammessa solo a condizione che sia rilasciata una dichiarazione ufficiale che attesti:

  • che le piante sono indenni da Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica;
  • che il sito di produzione è risultato indenne da tali organismi nocivi mediante ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • che esiste un sistema per assicurare la pulizia e la disinfezione di attrezzi e macchine, in modo da garantire l’assenza di Colletotrichum aenigma prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • che, immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state ispezionate ufficialmente per Eulecanium excrescens e Takahashia japonica con un campione idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;
  • che, sempre prima dell’esportazione, le partite sono state ispezionate ufficialmente per Colletotrichum aenigma, con campionamento casuale e prove sulle piante.

Inoltre, nei certificati fitosanitari deve figurare nella sezione "Dichiarazione supplementare" la frase che la partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, insieme all’indicazione dei siti di produzione registrati.

Ruolo degli altri organismi nocivi e scelta regolatoria

Per Meloidogyne mali, la Commissione richiama una precedente analisi EPPO del 2017 e, tenuto conto delle discussioni con gli Stati membri, conclude che non sono necessarie prescrizioni di importazione specifiche, poiché il rischio è considerato modesto e l’organismo non deve essere regolamentato né come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione. Per Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica, invece, è richiesta una valutazione completa per accertare l’eventuale futura inclusione negli elenchi UE pertinenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori del settore vivaistico e per i consulenti che assistono importatori e spedizionieri, l’effetto pratico principale è la possibilità di importare in UE talune piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito, ma solo nel rispetto delle nuove condizioni fitosanitarie e documentali. Occorre quindi verificare in concreto:

  • specie e origine del materiale vegetale;
  • età massima di sette anni;
  • diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;
  • esecuzione delle ispezioni ufficiali richieste;
  • corretta redazione della dichiarazione ufficiale e del certificato fitosanitario;
  • conformità dei siti di produzione e dei protocolli di pulizia/disinfezione previsti.

Disposizioni principali

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per aggiornare la voce relativa a Malus Mill. Le piante da impianto di Malus sylvestris originarie del Regno Unito, di massimo sette anni e con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, sono esplicitamente escluse dall’elenco delle piante ad alto rischio.

Nuove misure fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce per Malus sylvestris, piante da impianto di massimo sette anni con diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. L’importazione è subordinata a una dichiarazione ufficiale che attesti l’assenza di specifici organismi nocivi, l’esito favorevole delle ispezioni del sito di produzione, la pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine e il controllo ufficiale delle partite prima dell’esportazione.

Prescrizioni sulla certificazione fitosanitaria

Sui certificati fitosanitari deve figurare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la dicitura che la partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, nonché l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Base scientifica e valutazione dei rischi

Il regolamento si fonda sul parere scientifico EFSA del 24 maggio 2023 relativo ai rischi per le piante in questione. L’Autorità ha individuato come organismi nocivi pertinenti Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus ed Erwinia amylovora, e ha ritenuto accettabile il rischio se applicate adeguate misure di mitigazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariocommercio internazionalesalute delle piantecontrolli ufficialiimportazione di vegetali

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