Sentenza n. 983/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale sindacale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha disposto “al fine della tutela della salute pubblica l’immediata chiusura dell’attività di -OMISSIS-e la rimozione della relativa insegna”; - della relazione di controllo ufficiale n. -OMISSIS-, con cui l’A.S.L. di Frosinone ha prescritto al ricorrente di effettuare notifica ai fini della registrazione in base art. 6 del Regolamento CE n. 852 del 2004 e di darne comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della stessa A.S.L.”. - della Relazione di controllo ufficiale n. -OMISSIS-, con cui la A.S.L. di Frosinone – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha accertato la mancata ottemperanza alla prescrizione impartita con il precedente verbale del -OMISSIS- ed ha irrogato al ricorrente la relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 6, co. 7, D.lgs. n. 193/2007; - di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di immediata chiusura dell'attività di home restaurant e rimozione dell'insegna, nonché prescrizione dell'ASL di effettuare la notifica ai fini della registrazione e sanzione amministrativa per inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente accertatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di chiusura e rimozione dell'insegna, le prescrizioni dell'ASL relative alla registrazione igienico-sanitaria e la sanzione per la mancata ottemperanza. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza ed uguaglianza, sostenendo che la propria attività di home restaurant non potesse essere assoggettata alle regole previste per imprese di ristorazione tradizionali; (2) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione e istruttoria dell'ordinanza, asseritamente fondata su atti di altre amministrazioni senza coinvolgimento dell'interessato né autonoma verifica; (3) violazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 852/2004, perché l'attività non sarebbe riconducibile a un operatore alimentare che gestisce uno stabilimento; (4) violazione dei principi unionali di concorrenza e libero accesso al mercato, assumendo che l'obbligo di registrazione e l'applicazione delle norme igienico-sanitarie per le imprese commerciali costituissero una barriera ingiustificata e sproporzionata per una forma di micro-imprenditorialità. Il ricorrente sosteneva che l'attività fosse occasionale, rivolta a un pubblico selezionato e soggetta al solo adempimento della comunicazione alla Questura, già effettuata. Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota della Questura, ritenuta immediatamente lesiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum, perché l'atto non era stato notificato al Comune e all'ASL, come richiesto dall'art. 50, comma 2, c.p.a.; la costituzione del Comune non poteva sanare l'omissione, tanto più che era anteriore all'intervento, e la mancata notifica aveva impedito la regolare instaurazione del contraddittorio sulle relative domande. Ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i quattro motivi. Ha ritenuto applicabile la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dalla l. 287/1991 in ragione delle concrete modalità dell'attività: pasti preparati e offerti a soggetti estranei al nucleo familiare, attività programmata ogni venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 23, promozione sui social con recapito e indicazioni stradali e possibilità di accesso da parte di una platea indeterminata, dietro pagamento. La collocazione dell'attività nella privata abitazione e l'eventuale prenotazione non ne escludevano il carattere economico né l'apertura al pubblico; la periodicità settimanale escludeva l'occasionalità. Di conseguenza, le doglianze sull'asserita irragionevole estensione della disciplina e sulla barriera all'accesso al mercato erano inconferenti rispetto alla qualificazione fondata sulle modalità concrete. Il motivo sul difetto di motivazione è stato respinto perché l'ordinanza risultava ancorata alle risultanze procedimentali e agli elementi concreti raccolti. Il ricorrente aveva inoltre dichiarato di non possedere la SCIA e non aveva ottemperato alla prescrizione impartita dal SIAN. L'infondatezza del ricorso ha reso superfluo l'esame dell'eccezione comunale relativa alla mancata impugnazione della nota della Questura. Spese integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e la parziale novità della questione.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 50 comma 2, cod. proc. amm., l’atto di intervento deve essere notificato alle altre parti e quindi depositato negli stessi termini previsti per il deposito del ricorso introduttivo; alle parti costituite l’atto di intervento deve essere notificato presso il procuratore.
L'atto di intervento deve essere notificato alle altre parti per instaurare il contraddittorio; in mancanza della prova della notifica le domande contenute nell'intervento non possono essere esaminate.
art. 1 l. 287/1991
Già il solo esame del citato dettato normativo induce a ritenere non condivisibile l’affermazione del ricorrente, secondo la quale la normativa in materia di somministrazione di cibo e bevande si applicherebbe esclusivamente alle attività di ristorazione in senso stretto.
La disciplina della somministrazione non è limitata alla ristorazione classica: si applica quando, secondo le caratteristiche concrete, alimenti e bevande sono offerti per il consumo sul posto a un pubblico indeterminato.
art. 3, comma 7, l. 287/1991
Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza ha interpretato l’art. 3 comma 7, l. 25 agosto 1991 n. 287 nel senso che detta norma, nel disporre che le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, richiede ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni che l'autorità amministrativa verifichi non solo la presenza dei presupposti e requisiti in materia di attività commerciale, ma accerti anche la conformità dei locali, da utilizzare per l'autorizzanda attività, alle norme predette sotto il profilo sia edilizio-urbanistico che igienico-sanitario.
L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie e della destinazione d'uso dei locali; l'amministrazione deve verificarne la conformità oltre ai requisiti propri dell'attività commerciale.
art. 6, comma 7, d.lgs. 193/2007
Con successivo verbale del -OMISSIS-, accertata l’inottemperanza alla superiore prescrizione, il SIAN ha irrogato nei confronti del sig. -OMISSIS- la corrispondente sanzione amministrativa.
La sanzione amministrativa è stata applicata per l'inottemperanza alla prescrizione del SIAN; il giudice ha respinto le contestazioni dirette contro tale applicazione, ritenendo applicabile all'attività la disciplina pertinente.
Massime di principio
- La qualificazione di un'attività di home restaurant dipende dalle modalità concrete con cui è svolta, non dalla denominazione utilizzata né dal fatto che si eserciti in un'abitazione privata. La programmazione ricorrente, l'offerta di pasti a soggetti estranei al nucleo familiare, la promozione rivolta alla collettività e il corrispettivo possono dimostrare continuità, carattere economico e apertura al pubblico.
- La disciplina della somministrazione di alimenti e bevande può applicarsi all'home restaurant quando, in base alle sue concrete modalità operative, l'attività è rivolta a un pubblico indeterminato e consiste nell'offerta di alimenti destinati al consumo sul posto; la sede in una privata dimora non esclude di per sé l'apertura al pubblico o la natura economica.
- Quando l'attività è qualificabile come somministrazione di alimenti e bevande, trova applicazione l'obbligo di rispettare la normativa edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria e le prescrizioni sulla destinazione d'uso dei locali; la verifica amministrativa può riguardare sia i requisiti commerciali sia la conformità dei locali.
- L'intervento ad adiuvandum deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.a.; la mancata prova della notifica impedisce l'esame delle domande contenute nell'intervento e non è sanata dalla costituzione in giudizio di una parte che non ha avuto regolare conoscenza dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1900/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1897/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1898/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1899/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1901/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 638/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →