Sentenza del 07/09/2018 n. 21819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2001, con cui erano state recuperate maggiori imposte per Euro 801.502,37, incluso un credito IVA ritenuto non spettante di Euro 412.418,00, oltre a sanzioni per Euro 1.001.877,96 e interessi, in relazione all'emissione e all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. La CTR aveva dichiarato nullo l'avviso perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, sostenendo che ricorressero ragioni di urgenza, tra cui la richiesta e l'ottenimento di un rilevante rimborso IVA e la partecipazione della società a una presunta frode carosello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a una diversa Sezione della CTR dell'Abruzzo. Secondo la Corte, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni rende illegittimo l'avviso emesso anticipatamente solo quando non sussistano effettive e specifiche ragioni di urgenza. Il pericolo connesso a un rilevante rimborso IVA e alla presunta emissione di fatture relative a operazioni inesistenti può costituire, in astratto, una valida ragione d'urgenza. Il giudice di rinvio dovrà verificare se tali ragioni fossero concretamente riferibili alla società e al rapporto tributario controverso, oltre a esaminare il merito dell'accertamento e liquidare le spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, (Statuto del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
L'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine determina l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza, concrete, effettive e riferibili al contribuente e allo specifico rapporto tributario.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Rileva per gli obblighi di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; tuttavia, la validità dell'avviso emesso ante tempus dipende principalmente dall'effettiva esistenza delle ragioni d'urgenza, non dalla loro mera enunciazione formale nell'atto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la Corte ha chiarito che il vizio decisivo, in questa materia, consiste nell'assenza sostanziale delle ragioni d'urgenza e non nella loro semplice mancata indicazione nell'avviso.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine lungo per impugnare è stato ritenuto correttamente applicabile secondo la disciplina vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado; nel caso concreto il ricorso per cassazione dell'Agenzia è stato quindi considerato tempestivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 11, comma 3, e 15-bis
Le disposizioni riguardano il fondato pericolo per la riscossione e le garanzie patrimoniali; la Corte distingue tali esigenze da quelle che possono giustificare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio e deve essere normalmente rispettato dopo la conclusione della verifica fiscale.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente nulla: l'atto può essere valido se l'Amministrazione dimostra ragioni di urgenza effettive, specifiche e riferite concretamente al contribuente e alla singola posizione fiscale.
- La mera presenza di un importo elevato non basta necessariamente a giustificare l'urgenza; occorre un rischio concreto o una situazione particolare che renda necessaria l'anticipazione dell'accertamento.
- La richiesta o l'ottenimento di un rilevante rimborso IVA, unita a elementi indicativi di fatture inesistenti o di una frode carosello, può costituire una ragione d'urgenza astrattamente idonea, ma deve essere verificata dal giudice nel caso concreto.
- Il contribuente che contesta un avviso ante tempus deve concentrarsi non soltanto sull'assenza formale della motivazione dell'urgenza, ma soprattutto sull'inesistenza effettiva o sull'insufficiente prova delle circostanze urgenti.
- In caso di annullamento della sentenza per errata applicazione del termine dilatorio, il giudice di rinvio deve esaminare anche il merito dell'accertamento, che non può considerarsi definito dalla sola decisione preliminare sulla validità dell'avviso.
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