Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 97 del 21-6-2004

SOMMARIO: Negli incontri di lavoro tenuti a Zagabria dal 20 al 23 aprile 2004 tra gli Organismi di collegamento croati, Istituto croato di Previdenza sociale, Istituto croato per l’Assicurazione sanitaria, Istituto croato per il Collocamento al Lavoro, e le Autorità italiane, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero della Salute con il supporto tecnico di rappresentanti dell’Istituto e dell’INAIL sono stati definiti e controfirmati dalle Parti i formulari di colegamento relativi alla Convenzione italo-croata di sicurezza sociale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i formulari di collegamento concordati con le Istituzioni croate competenti per l’attuazione della Convenzione di sicurezza sociale Italia-Croazia e del relativo Accordo amministrativo. Illustra le modalità applicative dei formulari, distinguendo le serie 100, 200, 300 e 700, e precisa le competenze delle diverse Istituzioni per ciascuna materia. Riporta inoltre l’elenco dei formulari di competenza dell’Istituto, trasmessi in allegato con i fac-simile in italiano e croato, e contiene specifiche indicazioni sulla disoccupazione, in particolare sul termine di iscrizione al collocamento e sulla periodicità dei rimborsi tra Istituzioni.

Formulari di collegamento Italia-Croazia per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale

Formulari di collegamento Italia-Croazia per la Convenzione di sicurezza sociale

La circolare rende noti i formulari di collegamento concordati con le Istituzioni croate competenti per l’attuazione della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia e del relativo Accordo amministrativo. L’intervento si inserisce nel solco della circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 e aggiorna le sedi competenti sull’utilizzo dei modelli applicativi.

Inquadramento generale e struttura dei formulari

I formulari sono predisposti in due versioni identiche e sovrapponibili, una in lingua italiana e una in lingua croata. La loro costruzione richiama i formulari adottati nell’Unione Europea, dei quali riprendono il numero distintivo e la materia di riferimento, salvo gli adattamenti necessari per tenere conto delle peculiarità della normativa bilaterale Italia-Croazia.

Formulari serie 200 e serie 700

Per i formulari della serie 200, la competenza è attribuita, per la parte italiana, all’Istituto e, per la parte croata, all’Istituto Croato di Previdenza Sociale. Tali formulari ricalcano la struttura e le voci dei modelli UE, con esclusione delle prestazioni che non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione.

La serie 700 è stata invece appositamente elaborata per dare attuazione all’art. 44, comma 3, della Convenzione, con riferimento ai periodi di assicurazione obbligatoria effettuati fino al 4 ottobre 1956, richiamati anche al punto 1 del Protocollo Generale della Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Formulari serie 300 e disciplina della disoccupazione

Per la serie 300, la competenza è attribuita all’Istituto per la parte italiana e all’Ufficio Croato per il Collocamento al Lavoro per la parte croata.

In materia di disoccupazione, l’art. 27, punto 5, della Convenzione ha condotto a due precisazioni operative:

  • il lavoratore che si trasferisce nell’altro Stato deve iscriversi presso il competente Ufficio di collocamento entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa; il termine vale in entrambi i Paesi;
  • per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi tra Istituzioni relativi a prestazioni di disoccupazione erogate per conto dell’altra Parte, la richiesta di rimborso deve essere presentata trimestralmente per le prestazioni integralmente erogate nel trimestre precedente e, con la stessa periodicità, deve essere disposto il pagamento dei rimborsi.

Formulari serie 100

I formulari della serie 100 rientrano nella competenza, per la parte italiana, dell’Istituto, del Ministero della Salute e dell’INAIL; per la parte croata, dell’Istituto Croato di Assicurazione Sanitaria.

Elenco dei formulari di competenza dell’Istituto

La circolare riporta l’elenco dei formulari di competenza dell’Istituto e precisa che nell’Allegato 1 sono trasmessi i fac-simile con la versione italiana seguita da quella croata, per l’uso delle sedi competenti. I modelli indicati sono:

  • 202 I-HR: istruttoria di una domanda di pensione/anzianità;
  • 203 I-HR: istruttoria di una domanda di pensione ai superstiti;
  • 204 I-HR: istruttoria di una domanda di pensione d’invalidità;
  • 205 I-HR: attestato concernente la carriera assicurativa in Italia;
  • 207 I-HR: informazioni riguardanti la carriera del lavoratore;
  • 213 I-HR: perizia medica particolareggiata;
  • 701 I-HR: richiesta da parte del richiedente di dati per il riconoscimento nell’assicurazione italiana di periodi assicurativi croati fino al 4 ottobre 1956 per il lavoro svolto nella zona B dell’ex territorio di Trieste;
  • 702 I-HR: richiesta da parte del dante causa di dati per il riconoscimento nell’assicurazione italiana di periodi assicurativi croati fino al 4 ottobre 1956 per il lavoro svolto nella zona B dell’ex territorio di Trieste;
  • 701-2 I-HR: risposta alla richiesta di dati;
  • 301 I-HR: attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione;
  • 303 I-HR: attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione;
  • 303 I-HR Allegato 1: attestato sull’erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
  • 303 I-HR Allegato 2: richiesta di rimborso delle prestazioni di disoccupazione;
  • 101 I-HR: certificato relativo alla legislazione applicabile;
  • 103 I-HR: esercizio del diritto d’opzione;
  • 104 I-HR: attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza;
  • 115 I-HR: domanda di prestazioni in denaro per inabilità al lavoro;
  • 117 I-HR: concessione di prestazioni in denaro in caso di inabilità al lavoro;
  • 118 I-HR: notifica di non riconoscimento o di cessazione dell’inabilità al lavoro;
  • 121 I-HR: attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari;
  • 125 I-HR: conto individuale delle spese effettive.

La circolare conclude con il richiamo agli allegati contenenti i fac-simile dei formulari, destinati all’operatività delle sedi competenti.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare si collega alla n. 15 del 23 gennaio 2004, relativa alla Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia, alla legge di ratifica n. 167 del 27 maggio 1999 e all’Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, entrambi vigenti dal 1° novembre 2003. In particolare, con riferimento al punto 15 della precedente circolare, vengono resi noti i formulari di collegamento concordati con le competenti Istituzioni croate.

Caratteristiche generali dei formulari

I formulari sono predisposti in due versioni equivalenti e sovrapponibili, una italiana e una croata. Essi sono costruiti sulla base dei formulari adottati nell’Unione Europea, di cui riprendono numero distintivo e materia di riferimento, pur presentando adattamenti nelle parti in cui la normativa bilaterale richiede discipline speciali.

Formulari serie 200 e serie 700

Per la serie 200 sono competenti, per la parte italiana, l’Istituto e, per la parte croata, l’Istituto Croato di Previdenza Sociale. Tali formulari ricalcano struttura e contenuti dei modelli UE, con l’esclusione di alcune prestazioni non comprese nel campo di applicazione della Convenzione. La serie 700 è stata invece predisposta specificamente per l’art. 44, comma 3, della Convenzione, con riferimento ai periodi di assicurazione obbligatoria maturati fino al 4 ottobre 1956, richiamati nel punto 1 del Protocollo Generale della Convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Formulari serie 300 e disciplina della disoccupazione

Per la serie 300 sono competenti l’Istituto, per la parte italiana, e l’Ufficio Croato per il Collocamento al Lavoro, per la parte croata. In materia di disoccupazione, ai sensi dell’art. 27, punto 5, della Convenzione, è stabilito che il lavoratore che si trasferisce nell’altro Stato deve iscriversi presso il competente Ufficio di collocamento entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa, termine valido in entrambi i Paesi. Inoltre, per i rimborsi tra Istituzioni relativi a prestazioni di disoccupazione erogate per conto dell’altra Parte, la richiesta deve essere presentata trimestralmente e con la stessa periodicità deve avvenire il pagamento dei rimborsi.

Formulari serie 100

I formulari della serie 100 sono di competenza, per la parte italiana, dell’Istituto, del Ministero della Salute e dell’INAIL; per la parte croata, dell’Istituto Croato di Assicurazione Sanitaria.

Elenco dei formulari allegati

La circolare elenca i formulari di competenza dell’Istituto e segnala che nell’Allegato 1 sono trasmessi i fac-simile con la versione italiana seguita da quella croata, per l’uso delle sedi competenti. Sono compresi i modelli 202, 203, 204, 205, 207, 213, 701, 702, 701-2, 301, 303 (con allegati 1 e 2), 101, 103, 104, 115, 117, 118, 121 e 125.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.