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Circolare

Circolare numero 96 del 18-6-2004

SOMMARIO: Contribuzione I.V.S. Contribuzione di maternità Contribuzione I.N.A.I.L. Territori agevolati e non agevolati Tabelle contributi dovuti per l’anno 2004 6. Modalità di pagamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per il 2004, i criteri e le aliquote per il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, oltre al contributo di maternità e alla contribuzione INAIL. Vengono indicati il reddito medio convenzionale di riferimento, le aliquote base e complessive comprensive dell’addizionale, nonché l’importo del contributo addizionale giornaliero. Sono inoltre precisati i territori agevolati, l’irrilevanza della riclassificazione delle zone svantaggiate per alcune fattispecie, le tabelle riepilogative in allegato e le modalità e scadenze di pagamento tramite F24.

Contribuzione I.V.S., maternità e INAIL per l’anno 2004 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP

Contribuzione agricola I.V.S., maternità e INAIL per il 2004

La circolare definisce i contributi dovuti per l’anno 2004 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, indicando le basi di calcolo, le aliquote applicabili, gli importi dovuti per la maternità e per l’assicurazione INAIL, oltre alle modalità di riscossione.

Base normativa e criterio di calcolo della contribuzione I.V.S.

Il documento richiama il principio secondo cui la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del Dlgs 29 marzo 2004, n. 99, rileva in tutti i casi previsti dalla normativa statale, compresi quelli previdenziali. Per il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali si utilizza la classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito prevista dalla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulata dal Dlgs 16 aprile 1997, n. 146 e convertita in euro.

Il reddito medio convenzionale è determinato con decreto ministeriale sulla base della media delle retribuzioni giornaliere medie degli operai agricoli. Per il 2004 tale reddito è fissato in Euro 42,68 con Decreto Direttoriale dell’11 giugno 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Aliquote I.V.S. per il 2004

Le aliquote base restano invariate rispetto al 2003, essendo stato raggiunto l’aumento complessivo previsto dall’art. 3, comma 3, del Dlgs n. 146/1997. Esse sono:

  • 18,30% per la generalità delle imprese, ridotta al 15,80% per i soggetti con età inferiore a 21 anni;
  • 15,30% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate, ridotta al 10,80% per i giovani di età inferiore a 21 anni.

Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. per il 2004 risultano:

  • per i maggiori di 21 anni: 20,30% nelle zone normali e 17,30% nelle zone svantaggiate;
  • per i minori di 21 anni: 17,80% nelle zone normali e 12,80% nelle zone svantaggiate.

La circolare precisa inoltre che, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della medesima legge è pari, per il 2004, a Euro 0,54 a giornata.

Contribuzione di maternità

Per l’anno 2004 il contributo annuo dovuto per la copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato in Euro 7,49, ai sensi dell’art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il contributo è dovuto:

  • ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

La circolare ricorda che, per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, l’art. 28 del Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38 prevede per il quinquennio 2001-2005 un aumento dei contributi in quota capitaria annua dovuti dai lavoratori autonomi agricoli fino a un massimo complessivo del 50%.

Per gli anni precedenti l’incremento era stato applicato nella misura del 12,5% per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e dell’8,33% per il 2003. Per il 2004, l’ulteriore aumento stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, su delibera del Commissario Straordinario dell’INAIL, è pari all’8,33%.

Ne consegue che il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, che l’Istituto riscuote con procedura unificata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, è fissato per il 2004 in:

  • Euro 725,77 in misura capitaria annua;
  • Euro 502,58 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Territori montani e zone svantaggiate

Per l’individuazione dei territori agevolati si deve fare riferimento:

  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per i territori montani;
  • all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per le zone agricole svantaggiate.

La circolare chiarisce che alle categorie considerate non sono applicabili le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione oggetto della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. Viene infatti richiamato l’art. 2, comma 1, del Dlgs n. 146/1997, secondo cui dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è ridistribuito in base a una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

Tuttavia, la circolare evidenzia che il comma 27 dell’art. 11 della legge n. 537/1993 riguarda i premi e i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente, occupato a tempo determinato e indeterminato nei territori montani, e che la riclassificazione opera quindi solo per le aziende agricole che assumono manodopera e non si riflette su altre disposizioni di legge.

Tabelle contributive e modalità di pagamento

Nell’allegato 1 sono riportate le aliquote e gli importi dei contributi in vigore per il 2004 per le categorie interessate.

La riscossione avviene mediante invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato F24, recapitati ai contribuenti con posta prioritaria. Le scadenze per il pagamento sono fissate al:

  • 16 luglio 2004;
  • 16 settembre 2004;
  • 16 novembre 2004;
  • 17 gennaio 2005.

Punti principali

Base di calcolo e aliquote I.V.S. 2004

Il calcolo dei contributi I.V.S. per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende in quattro fasce di reddito della tabella D della legge n. 233/1990, rimodulate dal Dlgs n. 146/1997 e convertite in euro. Il reddito medio convenzionale per il 2004 è pari a Euro 42,68. Le aliquote base restano invariate rispetto al 2003: 18,30% per la generalità delle imprese, ridotta al 15,80% per soggetti sotto i 21 anni; 15,30% per imprese in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 10,80% per i giovani under 21.

Aliquote complessive e contributo addizionale

Considerando il contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, le aliquote complessive per il 2004 risultano pari al 20,30% per i maggiori di 21 anni nelle zone normali e al 17,30% nelle zone svantaggiate; per i minori di 21 anni sono pari al 17,80% nelle zone normali e al 12,80% nelle zone svantaggiate. L’importo del contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge n. 160/1975 è fissato in Euro 0,54 a giornata.

Contribuzione di maternità

Per il 2004 il contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è stabilito in Euro 7,49. Il contributo è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 66 del Dlgs n. 151/2001.

Contribuzione INAIL agricola

Per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, il Dlgs n. 38/2000 prevede un incremento dei contributi in quota capitaria annua fino al 50% nel quinquennio 2001-2005. Per il 2004 l’aumento è pari a 8,33%. Ne deriva un contributo per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali pari a Euro 725,77 per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ridotto a Euro 502,58 per le aziende in territori montani o zone svantaggiate.

Territori montani e zone svantaggiate

Per individuare i territori agevolati occorre fare riferimento al D.P.R. n. 601/1973 per le zone montane e all’art. 15 della legge n. 984/1977 per le zone agricole svantaggiate. La riclassificazione delle zone svantaggiate prevista dal Dlgs n. 146/1997 e dalla delibera CIPE n. 42/2000 opera solo per le aziende agricole che assumono manodopera a tempo determinato e indeterminato, e non si riflette sulle altre disposizioni richiamate nella circolare.

Tabelle contributive e pagamenti

Nell’allegato 1 sono riportate le aliquote e gli importi dei contributi vigenti per il 2004. Il pagamento avviene tramite quattro modelli F24 inviati agli interessati con posta prioritaria. Le scadenze sono fissate al 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre 2004, e al 17 gennaio 2005.

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