Ordinanza n. 2938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego amministrativo adottato dalla Questura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte deducendo, in sostanza, l’illegittimità del diniego fondato sulla valutazione della sua pericolosità. A sostegno della domanda cautelare ha invocato anche l’esigenza di salvaguardare i legami familiari. Nel quadro valutato dall’Amministrazione risultavano un procedimento penale per fatti ritenuti gravi, una misura cautelare custodiale disposta nell’ambito di tale procedimento e successivamente annullata due volte dal Tribunale del Riesame, nonché precedenti penali a carico dell’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto che la gravità dei fatti oggetto del procedimento penale e la misura cautelare custodiale, pur annullata due volte dal Tribunale del Riesame per ragioni non ritenute incompatibili con la valutazione di gravità indiziaria del G.I.P., fossero stati legittimamente valorizzati dall’Amministrazione per formulare un giudizio concreto di pericolosità. Tale giudizio, considerato unitariamente insieme ai precedenti penali, non è apparso inficiato da evidenti profili di illogicità o travisamento. L’esigenza di tutela dei legami familiari non è stata ritenuta idonea a prevalere sull’interesse alla sicurezza pubblica, anche in relazione al contesto familiare nel quale i fatti contestati sarebbero stati commessi. Le spese del giudizio cautelare d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la gravità dei fatti oggetto di un procedimento penale, unitamente ai precedenti penali dell’interessato e agli elementi desumibili dall’adozione di una misura cautelare custodiale, può concorrere a fondare un giudizio amministrativo concreto di pericolosità, purché la valutazione complessiva non presenti evidenti profili di illogicità o travisamento.
- L’annullamento di una misura cautelare custodiale da parte del Tribunale del Riesame non esclude automaticamente la possibilità per l’Amministrazione di valorizzare gli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della misura, quando le ragioni dell’annullamento non incidano su tale valutazione.
- Nel bilanciamento cautelare tra tutela dei legami familiari e sicurezza pubblica, l’esigenza di protezione della famiglia può essere recessiva rispetto alla sicurezza pubblica quando il giudizio amministrativo di pericolosità sia concretamente motivato e tenga conto anche del contesto familiare nel quale i fatti contestati sarebbero stati commessi.
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