Sentenza n. 16388/2026 - Roma, Sezione 3T
Ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma (Sezione Lavoro) n.4698 del 18.04.2024 - R.G.11508/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4698 del 18 aprile 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4698 del 18 aprile 2024, deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dal giudicato. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta e corretta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per provvedere. Non ha disposto la penalità di mora, non ravvisandone al momento i presupposti, precisando che potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento del conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarvisi.
- Quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere esecutivo: è limitato all’accertamento dell’omissione o dell’elusione del giudicato e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Se il ricorrente allega l’inadempimento del titolo e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua corretta esecuzione, il giudice può accogliere la domanda sulla base dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, condannando l’Amministrazione a provvedere e nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
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