Sentenza del 06/03/2015 n. 4591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che l'esposizione di un credito IVA nella dichiarazione annuale non costituisse una valida richiesta di rimborso e che fosse necessario presentare anche il modello VR previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Amministrazione, in mancanza del modello VR la domanda sarebbe stata soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anziché al termine ordinario decennale di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando il diritto della società al rimborso del credito IVA di 8.070 euro maturato a seguito della cessazione dell'attività. Ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività, l'indicazione del credito e della volontà di ottenerne il rimborso nella dichiarazione annuale costituisce una valida domanda di rimborso. Il modello VR non è necessario per esercitare il diritto né per evitare la decadenza, ma rappresenta un adempimento funzionale all'esigibilità del credito e all'avvio della procedura esecutiva del rimborso. Si applica quindi il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 del codice civile, mentre il termine biennale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 ha natura residuale e non trova applicazione quando esiste una disciplina specifica nell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2
I contribuenti che hanno cessato l'attività possono recuperare mediante rimborso l'eccedenza IVA non potendo portarla in detrazione nell'anno successivo.
La norma disciplina specificamente il rimborso dell'eccedenza IVA maturata, anche in caso di cessazione dell'attività. La richiesta può essere validamente effettuata nella dichiarazione annuale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
I rimborsi possono essere richiesti utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale.
Il modello VR costituisce un adempimento per rendere esigibile il credito e avviare concretamente la procedura di rimborso, ma non è indispensabile per manifestare il diritto al rimborso né per impedire la decadenza.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il termine biennale opera in via sussidiaria e residuale, soltanto quando non esiste una disciplina specifica applicabile al rimborso.
Codice civile, art. 2946
Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Per il credito IVA esposto in dichiarazione a seguito della cessazione dell'attività si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
Principio di neutralità dell'IVA e Sesta direttiva UE
Il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte è principio basilare del sistema comunitario.
Gli adempimenti formali non possono comprimere oltre misura il diritto sostanziale al recupero dell'IVA, soprattutto quando il contribuente ha cessato l'attività e non può compensare il credito con future operazioni imponibili.
Massime di principio
- Quando un contribuente cessa l'attività e indica nella dichiarazione annuale un'eccedenza IVA chiedendone il rimborso, tale indicazione può costituire una valida domanda di rimborso.
- La mancata presentazione del modello VR non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso: il modello può essere richiesto per rendere esigibile il credito, ma non necessariamente per esercitare il diritto o interrompere la prescrizione.
- In presenza di una disciplina specifica sul rimborso IVA, come quella dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, il termine biennale residuale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 non prevale.
- Per i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione a seguito della cessazione dell'attività, il termine ordinario da considerare è quello decennale di prescrizione, salvo modifiche normative o diverse circostanze del caso concreto.
- L'Amministrazione finanziaria, una volta verificata e consolidata l'esistenza del credito esposto in dichiarazione, è tenuta a procedere al rimborso e non può negarlo esclusivamente per carenze formali non essenziali.
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