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Sentenza

Sentenza del 18/07/2016 n. 4590 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Rimborso dell'imposta - Domanda nel quadro RX della dichiarazione - Presentazione del modello VR - Presupposto per l'esigibilità del credito - Termine per la presentazione - Prescrizione ordinaria decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tempestività della richiesta di rimborso dell’IVA. Il contribuente aveva esercitato il diritto al rimborso compilando nella dichiarazione annuale il quadro VX (o, secondo la modulistica applicabile, il quadro RX), ma aveva presentato successivamente il modello VR. Si discuteva se la presentazione del modello VR fosse soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 oppure al termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La sentenza distingue tra l’esercizio del diritto al rimborso e l’avvio della procedura esecutiva. La compilazione del quadro relativo al rimborso nella dichiarazione annuale costituisce formale domanda di rimborso e manifesta tempestivamente il diritto del contribuente. Il modello VR, invece, è un adempimento successivo necessario per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento di pagamento. Pertanto, se la domanda è stata validamente esercitata nella dichiarazione, la successiva presentazione del modello VR non è soggetta al termine biennale di decadenza, ma al termine ordinario di prescrizione decennale.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Disciplina le modalità e le garanzie relative ai rimborsi IVA. La domanda formalmente presentata in dichiarazione attiva il diritto al rimborso, mentre gli ulteriori modelli e adempimenti servono a consentirne l’esecuzione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso non si applica al modello VR quando il diritto al rimborso è già stato tempestivamente esercitato mediante la dichiarazione annuale.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra l’atto con cui si esercita sostanzialmente il diritto al rimborso e gli adempimenti successivi necessari per renderlo esigibile o ottenere materialmente il pagamento.
  • Quando la dichiarazione annuale contiene una chiara richiesta di rimborso, tale indicazione può costituire formale esercizio del diritto, anche se il modello esecutivo viene presentato in un momento successivo.
  • Il termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda non dovrebbe applicarsi a un adempimento meramente esecutivo, se il diritto è già stato fatto valere tempestivamente.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare il contenuto della dichiarazione presentata, la presenza dell’indicazione del credito chiesto a rimborso e il rispetto del termine di prescrizione decennale.
  • La distinzione tra domanda di rimborso e successivo avvio della procedura di pagamento deve essere valutata alla luce della modulistica e della normativa vigenti nell’anno d’imposta interessato.

Testo integrale

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