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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Ancona, Sezione 1

per accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.

Giustizia amministrativa202300553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancato riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio prestato in giornate destinate al riposo settimanale o in festività infrasettimanali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso di accertamento volto alla declaratoria del diritto al riconoscimento dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali. Il giudice, senza definire il merito della pretesa, ha rilevato la necessità che i ricorrenti chiariscano tempestivamente se permanga l'interesse alla decisione e ha ritenuto opportuno acquisire dall'amministrazione una dettagliata relazione sulla vicenda, corredata da ogni ulteriore atto o chiarimento documentato utile ai fini del giudizio.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori. In particolare, ha ordinato ai ricorrenti di dichiarare al più presto possibile l'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione e ha ordinato all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.a., di depositare tempestivamente una dettagliata relazione sulla vicenda controversa nonché ogni altro atto o chiarimento documentato ritenuto utile. L'ordinanza non decide la fondatezza della domanda di accertamento, non riconosce né nega l'indennità e non regola le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il giudice richiama i principi di celerità, effettività e concentrazione quale fondamento dell'attività istruttoria e della sollecita definizione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base del potere di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e di ulteriori chiarimenti documentati utili al giudizio.

Massime di principio

  • In presenza di un possibile venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare tempestivamente se tale interesse persista, prima di definire il giudizio.
  • Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del processo, il giudice amministrativo può disporre che la pubblica amministrazione depositi una relazione dettagliata sui fatti controversi e ogni ulteriore atto o chiarimento documentato utile alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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