Sentenza del 21/01/2020 n. 1214 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguarda un'intimazione di pagamento per Euro 24.327 derivante da una cartella esattoriale per tributi IRPEF, IRAP e IVA anno 2003. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Livorno rigettava il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo che il contribuente avesse presentato due atti di appello e che la costituzione in giudizio fosse tardiva rispetto al primo atto; in subordine la CTR riteneva inammissibile l'impugnazione dell'avviso di intimazione perché la cartella era stata ritualmete notificata. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, che la dichiarazione di inammissibilità del secondo appello era errata perché la prima impugnazione non era stata previamente dichiarata inammissibile e che pertanto era legittimo proporre un secondo atto in sostituzione del primo, se il termine breve non era decorso. Contestava inoltre la validità della notifica della cartella e l'autonoma impugnazione dei solleciti di pagamento (questi ultimi due motivi però non sono stati esaminati dalla Corte di cassazione per ragioni processuali).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata la statuizione di inammissibilità dell'appello: se il primo appello non era stato previamente dichiarato inammissibile, il contribuente poteva proporne un secondo in sostituzione del primo, a condizione che il termine di impugnazione breve (60 giorni ex art. 51 D.Lgs. 546/1992) non fosse decorso, computato dalla data di proposizione della prima impugnazione. Dalla sentenza impugnata non risultava la precedente declaratoria di inammissibilità del primo atto (notificato il 22.02.2012 e ricevuto il 27.02.2012), e il secondo atto (spedito 20.03.2012 e ricevuto 27.03.2012) risultò tempestivo; la costituzione in giudizio mediante deposito del secondo atto il 03.04.2012 avvenne nei termini. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi relativi alla notifica della cartella e all'impugnazione dei solleciti sono stati assorbiti e non valutati nel merito a causa della preclusione processuale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 60
La Corte interpreta l'art. 60 nel senso che la consumazione del diritto di impugnare (cioè l'impossibilita' di proporre un altro appello) presuppone l'esistenza di una declaratoria di inammissibilita' del primo atto; in mancanza di tale declaratoria e se non e' decorso il termine breve, e' ammessa la proposizione di un secondo appello in sostituzione del primo viziato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
L'art. 51 fissa il termine breve di impugnazione (60 giorni). La Corte rileva che il termine di cui all'art. 51 va computato dalla data di proposizione della prima impugnazione quando questa costituisce la conoscenza legale della sentenza, e il secondo atto sostitutivo deve essere proposto entro questo termine.
art. 358 c.p.c. (richiamato corrispondente)
Richiamato quale corrispondente di principio nel processo civile: il concetto e' che la proposizione di un secondo ricorso e' preclusa solo dopo che il primo sia stato dichiarato inammissibile; in assenza di tale declaratoria e nei termini, la sostituzione e' consentita.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Norma sulla notifica degli atti di riscossione; nel procedimento era dedotta la nullita' della notifica della cartella ai sensi di tali disposizioni, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tale questione perche' assorbita dalla decisione sulla inammissibilita'.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norma richiamata in relazione ai presupposti di imposta e alle procedure di accertamento/notifica; la questione e' stata sollevata ma non decisa in questa sede.
art. 160 c.p.c.
Norma in tema di notificazioni e loro prova; evocata dalle parti ma non valutata dalla Corte per ragioni processuali.
L. n. 879 del 1982, art. 7
Norma evocata in relazione alle notifiche eseguite dall'agente della riscossione; la Corte non si e' pronunciata sul merito della sua applicazione nel caso concreto.
L. n. 890 del 1982, art. 14
Ulteriore norma richiamata sulle modalita' di notifica degli atti esattoriali; la questione e' stata lasciata assorbita e non decisa dalla Cassazione.
Massime di principio
- La proposizione di un secondo atto di appello e' ammissibile se il primo atto non e' stato previamente dichiarato inammissibile; il diritto di impugnare si consuma solo dopo la declaratoria di inammissibilita' del primo atto.
- Il termine breve di impugnazione (60 giorni ex art. 51 D.Lgs. 546/1992) va considerato nel calcolo dei termini: il secondo atto sostitutivo deve essere notificato/depresso entro tale termine, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, la quale equivale a conoscenza legale della sentenza.
- E' fondamentale depositare tempestivamente l'atto e costituirsi in giudizio nei termini previsti (la pronuncia richiama l'osservanza del termine breve e dei termini per la costituzione), documentando le date di spedizione e ricevuta.
- Se il giudice di merito decide preliminarmente per inammissibilita' o incompetenza e poi aggiunge considerazioni di merito 'ad abundantiam', il gravame in Cassazione puo' limitarsi a censurare la statuizione pregiudiziale; le questioni meritevoli sollevate 'ad abundantiam' possono restare assorbite e non esaminate.
- In contestazioni sulla validita' della notifica di cartelle esattoriali e solleciti, occorre preservare la documentazione probatoria e sollevare tempestivamente le eccezioni procedurali e sostanziali; tuttavia tali questioni rischiano di non essere esaminate se vi sono statuizioni pregiudiziali di inammissibilita'.
- In presenza di vizi formali nell'impugnazione iniziale, e in assenza di declaratoria di inammissibilita', e' possibile proporre un atto sostitutivo ma si deve fare attenzione al computo del termine e alla costituzione in giudizio per non incorrere in eccezioni di tardiva costituzione.
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