Regolamento (UE) 2017/1156
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1156 della Commissione, del 27 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1385/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 per adeguare i contingenti tariffari UE nel settore del pollame agli impegni assunti dall’Unione nell’accordo con il Brasile del 25 novembre 2016. L’intervento aumenta i quantitativi attribuiti al Brasile per due categorie di carni di pollame congelate, mantenendo il dazio contingentale allo 0 %. Per il 2017 i quantitativi aggiuntivi sono ripartiti pro rata e resi disponibili solo per il sottoperiodo contingentale che inizia il 1° ottobre 2017; dal 1° gennaio 2018 valgono i quantitativi annuali integrali.
Modifica dei contingenti tariffari UE per carni di pollame congelate, con aumento delle quote riservate al Brasile.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione europea di carni di pollame congelate rientranti nei contingenti tariffari gestiti dal regolamento (CE) n. 1385/2007, in particolare ai quantitativi assegnati al Brasile per i prodotti classificati con i codici NC 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70 (pezzi di galli e galline) e 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80 (pezzi di tacchini). Incide sulla gestione dei contingenti per il periodo 2017 e, a regime, per il periodo contingentale a decorrere dal 1° gennaio 2018; non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regime dei contingenti.
Modifica dei contingenti tariffari UE per il pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1156 adegua i contingenti tariffari dell’Unione nel settore del pollame per dare attuazione all’accordo in forma di scambio di lettere tra Unione europea e Brasile firmato il 25 novembre 2016 e concluso con decisione (UE) 2017/730. L’obiettivo è riflettere gli impegni assunti dall’Unione in relazione alla modifica delle concessioni connesse all’adesione della Repubblica di Croazia, mantenendo invariato il dazio contingentale allo 0 %.
Base giuridica e contesto
Il regolamento si fonda sull’articolo 187, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si evidenzia che il regolamento (CE) n. 1385/2007 disciplina già l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari UE per l’importazione di carni di pollame, anche dal Brasile, e che occorre aggiornarlo per incorporare i quantitativi aggiuntivi previsti dall’accordo internazionale.
Ambito dei contingenti interessati
La modifica riguarda due categorie di prodotti congelati:
- pezzi di galli e di galline della specie Gallus domesticus, codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70;
- pezzi di tacchine e di tacchini, codici NC 0207 27 10, 0207 27 20 e 0207 27 80.
Per il Brasile, il quantitativo annuo del contingente per il pollo passa a 16 698 tonnellate e quello per il tacchino a 4 910 tonnellate. Restano invariati i contingenti per Thailandia, altri paesi e quota erga omnes già previsti dall’allegato.
Regime transitorio per il 2017
Poiché l’accordo entra in vigore il 30 giugno 2017 e i contingenti sono gestiti su base trimestrale, il regolamento prevede un meccanismo transitorio per il solo 2017. I quantitativi aggiuntivi sono calcolati proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno al 31 dicembre 2017 e non sono immediatamente disponibili per il trimestre che decorre dal 1° luglio 2017.
Essi sono invece resi disponibili per le domande di titolo relative al sottoperiodo contingentale che inizia il 1° ottobre 2017. Nell’allegato è indicato che, per il quarto sottoperiodo del 2017, risultano disponibili:
- 2 396 tonnellate aggiuntive per il pollo destinato al Brasile;
- 307 tonnellate aggiuntive per il tacchino destinato al Brasile.
Regime a decorrere dal 1° gennaio 2018
Dal periodo contingentale che inizia il 1° gennaio 2018 si applicano i quantitativi annui completi previsti dall’accordo. L’allegato sostitutivo conferma i contingenti per il Brasile e mantiene le altre ripartizioni esistenti tra Thailandia, altri paesi e quota erga omnes.
Modifica tecnica dell’allegato e applicazione diretta
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adeguamento dei contingenti per il Brasile
In attuazione dell’accordo UE-Brasile firmato il 25 novembre 2016 e concluso con decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, l’Unione aumenta i quantitativi del contingente tariffario per il Brasile di 4 766 tonnellate per i "pezzi di galli e di galline della specie Gallus domesticus, congelati" e di 610 tonnellate per i "pezzi di tacchine e di tacchini, congelati", mantenendo il dazio contingentale allo 0 %.
Modifica del regolamento (CE) n. 1385/2007
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007, aggiornando i quantitativi annuali dei contingenti tariffari nel settore del pollame e, in particolare, quelli relativi al Brasile.
Riparto dei quantitativi per il 2017
Per il 2017 i quantitativi aggiuntivi sono calcolati proporzionalmente sulla base dell’aumento annuo previsto dall’accordo, tenendo conto dell’entrata in vigore del medesimo il 30 giugno 2017. Tali quantitativi aggiuntivi sono resi disponibili per le domande di titolo presentate nel sottoperiodo contingentale che inizia il 1° ottobre 2017.
Quantitativi applicabili dal 1° gennaio 2018
A decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1° gennaio 2018, sono messi a disposizione i quantitativi annuali completi: per il Brasile 16 698 tonnellate per il pollo e 4 910 tonnellate per il tacchino, secondo l’allegato sostitutivo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 2.
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