Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1142

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione, del 27 giugno 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco dei prodotti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione, sulla base delle informazioni più recenti su rischi, non conformità e miglioramento della conformità. L'intervento consiste nella sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, con inserimenti, aumenti o riduzioni di frequenza dei controlli e soppressioni di talune voci. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati all'importazione, sostituendo l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, da sottoporre a controlli ufficiali accresciuti presso i punti di entrata designati nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti degli Stati membri che effettuano i controlli sulle partite provenienti dai paesi terzi indicati nell'allegato. Restano escluse le merci non ricomprese nell'elenco aggiornato; il regolamento non disciplina in generale tutti gli alimenti importati, ma solo quelli individuati come a rischio elevato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione: aggiornamento dell'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a controlli rafforzati

Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali all'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009, aggiornando l'elenco dei prodotti di origine non animale da sottoporre a livello accresciuto di controlli nei punti di entrata designati. La modifica è motivata dai dati provenienti dal sistema di allarme rapido, dagli audit nei paesi terzi e dalle relazioni periodiche degli Stati membri, che evidenziano nuovi rischi, persistenza di non conformità o, al contrario, miglioramenti tali da giustificare la riduzione o soppressione dei controlli.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare dell'articolo 15, paragrafo 5. Il considerando richiama il meccanismo di riesame periodico dell'elenco previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009, che impone una revisione almeno semestrale in funzione delle informazioni disponibili su rischi e non conformità.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico ma sostanziale dell'elenco dei prodotti da controllare, con effetti immediati sulla classificazione delle partite importate, sui controlli fisici e d'identità e sulle frequenze applicabili per ciascun prodotto e paese di origine.

Logica delle modifiche apportate

Il regolamento segue tre linee di intervento principali:

  • inserimento di nuove voci per prodotti associati a nuovi rischi;
  • aumento della frequenza dei controlli per prodotti con non conformità elevate;
  • riduzione o soppressione delle voci per prodotti con conformità migliorata o soddisfacente.

Tra gli esempi espressamente richiamati nei considerando figurano:

  • l'inserimento di uve secche provenienti da Turchia e Iran, peperoni dello Sri Lanka, arachidi e derivati del Senegal e semi di sesamo della Nigeria e del Sudan;
  • l'aumento della frequenza per le albicocche secche dalla Turchia;
  • la riduzione della frequenza per i piselli con baccello del Kenya e per la Brassica oleracea («broccoli cinesi») dalla Cina;
  • la soppressione delle voci per melanzane della Cambogia ed enzimi dall'India.

Contenuto dell'allegato I sostituito

Il nuovo allegato elenca in modo dettagliato i prodotti, i codici NC/TARIC, il paese di origine, il rischio da monitorare e la frequenza dei controlli fisici e d'identità. Tra le categorie presenti vi sono, a titolo esemplificativo:

  • frutta fresca o secca, come ananas, uve da tavola, uve secche, fragole, limoni, melagrane, lamponi, albicocche secche, pistacchi;
  • ortaggi e legumi freschi o refrigerati, come fagiolo asparago, sedano da taglio, peperoni, melanzane, piselli non sgranati, okra, foglie di coriandolo, basilico, menta, prezzemolo;
  • semi e derivati, come arachidi, semi di sesamo, semi di cocomero;
  • prodotti trasformati, come olio di palma, burro di arachidi, prodotti derivati.

Le frequenze di controllo indicate nell'allegato variano, in relazione alla voce, tra il 5% e il 90%, a seconda del rischio riscontrato e del prodotto interessato.

Parametri di controllo e note tecniche

Le note a piè di allegato sono rilevanti per l'applicazione pratica del regime di controllo. Esse chiariscono, tra l'altro:

  • il significato del prefisso "ex" nei codici NC, che indica che solo alcune merci di quella voce sono interessate;
  • quali residui di antiparassitari devono essere ricercati nei prodotti di origine vegetale;
  • l'ambito di sostanze come etefon, clorbufam, fentoato, trifluralin, acefato, dicofol, ditiocarbammati, procloraz, coloranti Sudan;
  • i criteri analitici per Salmonella e per i solfiti, con richiamo a specifici metodi EN/ISO e ISO.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con conseguente obbligo per le autorità nazionali di adeguare immediatamente i controlli sui prodotti elencati nell'allegato aggiornato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'aggiornamento riflette il riesame periodico dell'elenco previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo conto di allarmi, audit nei paesi terzi e relazioni degli Stati membri.

Nuove inclusioni e variazioni delle frequenze di controllo

L'allegato introduce o conferma numerose voci con indicazione del prodotto, del paese di origine, del rischio e della frequenza dei controlli fisici e d'identità. Tra le principali novità richiamate nei considerando figurano l'inserimento di uve secche da Turchia e Iran, peperoni dallo Sri Lanka, arachidi e derivati dal Senegal e semi di sesamo da Nigeria e Sudan, nonché l'aumento della frequenza di controllo per le albicocche secche dalla Turchia.

Riduzione o soppressione di alcune voci

Il regolamento riduce la frequenza di controllo per prodotti per i quali la conformità è migliorata, in particolare per i piselli con baccello del Kenya e per la Brassica oleracea («broccoli cinesi») dalla Cina. Sopprime inoltre le voci relative alle melanzane della Cambogia e agli enzimi provenienti dall'India, ritenendo non più giustificato il livello accresciuto di controlli.

Contenuto tecnico dell'allegato

Il nuovo allegato I elenca, tra gli altri, ananas dal Benin, arachidi da Bolivia, Gambia, Madagascar, Senegal e Sudan, prodotti di fagiolo asparago e sedano da taglio dalla Cambogia, tè dalla Cina, peperoni dalla Repubblica dominicana, Egitto, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Vietnam, fragole dall'Egitto, uve da tavola dall'Egitto, nocciole dalla Georgia, olio di palma dal Ghana, pistacchi dagli Stati Uniti, lamponi dalla Serbia, semi di cocomero dalla Sierra Leone, melanzane dall'Uganda, semi di sesamo da Nigeria, Sudan e Uganda, albicocche secche e limoni dalla Turchia, albicocche secche dall'Uzbekistan e varie erbe/ortaggi dal Vietnam, con frequenze di controllo specifiche per ciascuna voce.

Criteri analitici e note tecniche

Le note dell'allegato precisano il significato di 'ex' nei codici NC, definiscono i residui di antiparassitari da monitorare, specificano alcuni principi attivi o contaminanti oggetto di controllo (ad esempio etefon, clorbufam, fentoato, trifluralin, acefato, dicofol, ditiocarbammati, procloraz, coloranti Sudan, Salmonella, solfiti) e indicano i metodi di riferimento per alcune analisi, come EN/ISO 6579-1 per Salmonella ed EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981 per i solfiti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazionimangimisanità alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.