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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1141

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure compensative sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India. La Commissione conclude che, cessando le misure, persisterebbero le sovvenzioni e vi sarebbe un elevato rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Sono quindi fissate aliquote definitive differenziate per i singoli produttori esportatori e per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'UE di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell'India e classificate nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. Le misure riguardano importatori, esportatori e produttori esportatori indiani, con aliquote differenziate per società specificamente indicate e un'aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Dazio compensativo definitivo sulle barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

Il regolamento istituisce, a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India. La misura conferma il precedente assetto antidumping/antisovvenzioni già in vigore dal 2011, come modificato nel 2013 per Viraj Profiles Limited. La Commissione conclude che la cessazione delle misure avrebbe comportato la persistenza delle sovvenzioni e il rischio concreto di ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, classificate nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. Le misure si applicano alle importazioni nell'Unione provenienti dall'India e incidono sui produttori esportatori specificamente nominati, sugli altri esportatori inclusi nell'allegato e su tutte le restanti società indiane non nominate individualmente.

Procedimento di riesame

La Commissione ha ricordato che le misure originarie erano state istituite nel 2011 e successivamente modificate nel 2013, quando il dazio per Viraj Profiles Limited era stato ridotto allo 0 % e quello per le altre società al 4,0 %. Nel 2016 Eurofer, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione complessiva dell'Unione, ha chiesto il riesame in previsione della scadenza, sostenendo che la fine delle misure avrebbe determinato la persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio. La Commissione ha quindi aperto l'inchiesta, ha sentito le parti interessate, ha effettuato il campionamento di produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori e ha svolto visite di verifica presso le sedi del governo indiano, di Eurofer e delle imprese campionate.

Prodotto simile e industria dell'Unione

La Commissione ha confermato che il prodotto importato dall'India e quello fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono prodotti simili, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. L'industria dell'Unione è stata individuata in 25 produttori del prodotto simile.

Esame delle sovvenzioni: sistemi ritenuti rilevanti

La Commissione ha analizzato numerosi regimi indiani di incentivazione all'esportazione. In particolare, ha esaminato:

  • l'Advance Authorization Scheme (AAS);
  • il Duty Drawback Scheme (DDS);
  • il Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPBS);
  • il Duty Free Import Authorisation (DFIA);
  • l'esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi;
  • l'Export Credit Scheme (ECS);
  • l'Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS);
  • garanzie sui prestiti e trasferimenti diretti di fondi;
  • il Merchandise Export from India Scheme (MEIS);
  • il Package Scheme of Incentives (PSI) del Maharashtra;
  • le sovvenzioni regionali.

Tra questi, la Commissione ha ritenuto compensabili, nel caso concreto, l'AAS, il DDS e il MEIS, mentre per gli altri sistemi ha rilevato assenza di benefici nel periodo di inchiesta di riesame, abrogazione del regime oppure irrilevanza degli effetti riscontrati.

Advance Authorization Scheme (AAS)

L'AAS consente importazioni in esenzione da dazi per fattori produttivi destinati alla produzione di beni da esportare. La Commissione ha rilevato che, nel periodo di inchiesta di riesame, i produttori esportatori cooperanti hanno utilizzato il sottosistema dell'AAS per le esportazioni fisiche. Il regime è stato qualificato come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto comporta rinuncia a entrate doganali e conferisce un vantaggio.

La Commissione ha escluso che il sistema potesse essere considerato un ammesso sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva, poiché il governo indiano non applicava in modo efficace una procedura di verifica idonea a stabilire se e in quale quantità i fattori produttivi fossero effettivamente impiegati nel prodotto esportato. Le norme SION non sono state ritenute sufficientemente precise e non è stato svolto un ulteriore esame basato sui fattori effettivamente consumati.

Quanto al calcolo dell'importo della sovvenzione, la Commissione ha ritenuto non applicabile l'eccezione relativa ai sistemi di restituzione del dazio e ha qualificato il vantaggio sulla base dei dazi non pagati. Per due società sono stati accettati metodi di calcolo specifici, basati sulle rispettive situazioni produttive e sulla tracciabilità delle materie prime. Le aliquote risultanti sono pari allo 0,88 % per Chandan Steel Limited e all'1,56 % per Isinox Steel Limited.

Duty Drawback Scheme (DDS)

Il DDS prevede una restituzione calcolata come percentuale del valore FOB delle esportazioni. La Commissione lo ha qualificato come sovvenzione specifica e compensabile, rilevando che il pagamento è un trasferimento diretto di fondi da parte del governo indiano, non collegato a un reale sistema di rimborso dei dazi sulle materie prime effettivamente impiegate. Il regime non è stato considerato conforme alle condizioni per una restituzione del dazio ammissibile ai sensi degli allegati I, II e III del regolamento di base.

Il vantaggio è stato considerato conferito al momento dell'esportazione. Le aliquote accertate per il periodo di riesame sono state pari all'1,02 % per Chandan Steel Limited, allo 0,66 % per Isinox Steel Limited e all'1,82 % per il gruppo Venus.

Merchandise Export from India Scheme (MEIS)

Il MEIS, che ha sostituito altri cinque sistemi di incentivo, concede crediti sul dazio in percentuale del valore FOB delle esportazioni. All'inizio del periodo di inchiesta di riesame il beneficio era del 2 % per le esportazioni verso i mercati del gruppo B, mentre per i gruppi A e C era pari a zero; successivamente la distinzione tra gruppi è stata abolita e il 2 % è divenuto applicabile a tutti i paesi. I crediti sono liberamente trasferibili e utilizzabili per il pagamento di dazi doganali, accise e imposta sui servizi.

La Commissione ha considerato il MEIS una sovvenzione specifica e compensabile, non essendo un sistema di restituzione del dazio conforme agli allegati del regolamento di base. Il vantaggio non richiede che l'esportatore abbia effettivamente importato fattori produttivi, né che essi siano stati impiegati nella fabbricazione del prodotto esportato. Le aliquote accertate sono state pari all'1,31 % per Chandan Steel Limited, all'1,33 % per Isinox Steel Limited e all'1,00 % per il gruppo Venus.

Importo complessivo delle sovvenzioni

Sommando i benefici derivanti dai sistemi ritenuti compensabili, la Commissione ha determinato i seguenti importi ad valorem complessivi:

  • Chandan Steel Limited: 3,21 %;
  • Isinox Steels Limited: 3,55 %;
  • gruppo Venus: 2,82 %.

Tali importi superano la soglia minima prevista dall'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Rischio di persistenza delle sovvenzioni

La Commissione ha ritenuto probabile la persistenza delle sovvenzioni in caso di cessazione delle misure. A sostegno di tale conclusione ha valorizzato il fatto che gli schemi indiani continuano a conferire vantaggi agli esportatori, che il DDS e il MEIS sono aumentati nel periodo di inchiesta di riesame e che il MEIS è stato ampliato fino a coprire tutti i paesi, rendendo più attraenti le esportazioni verso l'Unione. Inoltre, i produttori esportatori indiani presentano notevoli capacità inutilizzate e sono fortemente orientati all'esportazione.

Rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

La Commissione ha rilevato che l'industria dell'Unione ha continuato a soffrire un pregiudizio nonostante le misure vigenti. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 16 %, le importazioni dall'India sono cresciute del 64 % e la quota di mercato indiana è passata dal 10 % al 14 %. I prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti del 14 % e hanno sottquotato i prezzi dell'industria dell'Unione del 12 % nel periodo di riesame.

Parallelamente, l'industria dell'Unione ha visto diminuire la propria quota di mercato, la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. Pur in presenza di una produzione e di un utilizzo degli impianti in lieve crescita, i prezzi interni sono stati compressi dalla concorrenza delle importazioni sovvenzionate. La Commissione ha quindi concluso che, in assenza di misure, vi sarebbe un elevato rischio di persistenza del pregiudizio.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha esaminato l'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di base. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione, che non riceve una protezione eccessiva ma necessita di un presidio contro importazioni sovvenzionate a prezzi depressi. Non sono emersi elementi di segno contrario da parte degli importatori, che peraltro non hanno collaborato in modo significativo. Quanto agli utilizzatori, la Commissione ha ribadito che il loro impatto è limitato e trasferibile sui clienti finali, senza prova di difficoltà di approvvigionamento.

Dispositivo e applicazione pratica

Il regolamento stabilisce che il dazio compensativo definitivo si applica sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per le società individualmente indicate, l'applicazione è limitata alle importazioni del prodotto fabbricato da tali soggetti specifici; le richieste di estensione o aggiornamento delle aliquote individuali devono essere presentate alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, ad esempio in caso di cambiamento di nome o ristrutturazione societaria.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della misura

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell'India e rientranti nei codici NC indicati.

Aliquote del dazio e codici TARIC

Sono previste aliquote individuali: 3,4 % per Chandan Steel Ltd. (codice addizionale TARIC B002); 3,3 % per Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox Ltd. e Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd. (B003); 0 % per Viraj Profiles Limited (B004); 4,0 % per le società elencate nell'allegato (B005) e 4,0 % per tutte le altre società (B999). Il dazio si applica sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Riesame in previsione della scadenza e conclusioni

Il riesame è stato avviato su domanda di Eurofer, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione dell'Unione. La Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe la persistenza delle sovvenzioni e il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, anche alla luce della capacità inutilizzata in India, dell'attrattiva del mercato UE e della pressione sui prezzi.

Valutazione delle sovvenzioni indiane

La Commissione ha esaminato vari schemi di sostegno indiani. Ha ritenuto compensabili, per i benefici effettivamente riscontrati nel periodo di inchiesta di riesame, l'Advance Authorization Scheme (AAS), il Duty Drawback Scheme (DDS) e il Merchandise Export from India Scheme (MEIS). Altri sistemi sono stati ritenuti non rilevanti per assenza di vantaggi nel periodo considerato o per abrogazione.

Importo delle sovvenzioni compensabili

L'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è stato determinato in 3,21 % per Chandan Steel Limited, 3,55 % per Isinox Steels Limited e 2,82 % per il gruppo Venus. Tali importi superano la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non sia contrario all'interesse dell'Unione, tenuto conto dell'interesse dell'industria dell'Unione, dell'assenza di elementi contrari significativi da parte degli importatori e del limitato impatto sugli utilizzatori.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativiantisovvenzionipolitica commercialeindustria siderurgica

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