L.R. Sicilia 15/2022
Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana disciplina tutela, benessere e convivenza con gli animali, prevenzione del randagismo, anagrafe, rifugi, sterilizzazioni, regole per proprietari e detentori, controlli, sanzioni e il Garante regionale. Prevede contributi e la banca dati DNA con decorrenza differita di 12 e 24 mesi dall’entrata in vigore; abroga la L.R. n. 15/2000.
Tutela degli animali e prevenzione del randagismo in Sicilia
Tutela degli animali e prevenzione del randagismo in Sicilia
La legge stabilisce un sistema organico di tutela degli animali d’affezione e di contrasto al randagismo nel territorio della Regione Siciliana. Definisce principi, competenze, strutture di ricovero, controlli, obblighi dei proprietari, strumenti di prevenzione e un Garante regionale dei diritti degli animali.
Principi generali e finalità
La Regione riconosce gli animali come esseri senzienti e promuove una convivenza corretta con l’uomo, orientata alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio e alla prevenzione del randagismo. Vengono valorizzati benessere animale, educazione al rispetto degli animali, ruolo della medicina veterinaria, delle associazioni e degli operatori cinotecnici, nonché il controllo delle attività di riproduzione e gestione degli animali da affezione.
Definizioni e ambito applicativo
La disciplina si applica secondo le definizioni richiamate dai regolamenti UE su controlli ufficiali e sanità animale, oltre a nozioni specifiche regionali: cani padronali, vaganti, affidati e adottati; gatti liberi; colonia felina; censimento e monitoraggio; tutoraggio. La norma opera esclusivamente in Sicilia e coinvolge Regione, aree metropolitane, liberi consorzi comunali, comuni e ASP, ciascuno per le proprie competenze.
Competenze della Regione e della struttura regionale
L’Assessorato regionale della salute autorizza i rifugi, favorisce accordi con associazioni animaliste, predispone bandi tipo per il prelievo e il ricovero in rifugi privati convenzionati, cura l’elenco dei cani a rischio di aggressività e programma i rifugi sanitari pubblici, almeno uno ogni 500.000 abitanti, con presenza minima in ogni capoluogo di libero consorzio e città metropolitana. Per tali rifugi è autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro a valere su risorse di coesione, con avvio, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, dell’eventuale modifica dei programmi operativi. L’assessorato agricoltura può convenzionarsi con i comuni per l’impiego dei lavoratori forestali in attività di prelievo, monitoraggio, censimento e controllo microchip.
Competenze dei comuni
I comuni sono responsabili degli animali di affezione senza proprietario e di quelli presenti nelle strutture comunali, in corresponsabilità con il gestore. Curano il prelievo dei vaganti e dei gatti, l’affido, l’adozione e la reimmissione dei cani, la custodia in strutture adeguate e l’istituzione dell’ufficio “Benessere animale e lotta al randagismo”, dotato di responsabile, lettore microchip e accesso all’anagrafe. Devono censire le colonie feline, predisporre una sezione web dedicata, realizzare o risanare rifugi pubblici, garantire spazi idonei alle ASP, attivare interventi di sicurezza, pianificare la formazione del personale e il recupero degli animali feriti o malati.
Strumenti facoltativi dei comuni e collaborazione istituzionale
I comuni possono svolgere campagne di informazione, promuovere le adozioni anche con sgravi fiscali o voucher, programmare sterilizzazioni straordinarie, individuare aree per rifugi, oasi feline, aree di alimentazione, sgambamento e cimiteri per animali, concedere immobili in comodato alle associazioni animaliste. Possono inoltre stipulare protocolli e convenzioni con le ASP e devono rendicontare annualmente controlli e attività all’ASP competente e al Garante regionale.
Competenze delle ASP
Le aziende sanitarie provinciali gestiscono l’anagrafe regionale, garantiscono sterilizzazioni, pronto soccorso e cura degli animali vaganti, coordinano gli interventi comunali, assicurano profilassi e controllo delle malattie, svolgono controlli ufficiali su allevamenti e strutture, valutano benessere e salute psico-fisica, effettuano controlli a campione sugli animali affidati o adottati, curano la formazione degli operatori e vigilano sulla produzione e sul commercio degli animali da compagnia.
Piano triennale e programma annuale
La Giunta regionale adotta un piano triennale per la prevenzione del randagismo e delle condotte dannose verso gli animali, previo confronto con ASP, Garante, associazioni, ordini veterinari e ANCI e previo parere della Commissione assembleare competente. Il piano definisce politiche regionali, indirizzi per le ASP, iniziative di informazione ed educazione, linee guida sulla formazione e criteri di valutazione. L’Assessore alla salute adotta poi, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma annuale degli interventi.
Garante regionale dei diritti degli animali
È istituito il Garante regionale dei diritti degli animali, nominato dal Presidente della Regione, con durata quinquennale rinnovabile una sola volta, tra persone indipendenti ed esperte. L’incarico è gratuito, salvo rimborso spese entro il limite annuo di 30.000 euro; la copertura è prevista per il triennio 2022-2024 e dal 2025 secondo le regole contabili ordinarie. Sono previsti stringenti requisiti di incompatibilità.
Funzioni del Garante
Il Garante opera in autonomia, vigila sull’applicazione della normativa e sull’attività degli enti che operano con animali, promuove conoscenza delle regole e sensibilizzazione anche scolastica, propone provvedimenti al Governo regionale, promuove protocolli, segnala violazioni alle autorità competenti, convoca annualmente le associazioni animaliste, cura i rapporti con l’Assessorato salute, consulta veterinari, sindaci e forze dell’ordine, può diffidare le pubbliche amministrazioni e accedere alle strutture pubbliche e convenzionate, nonché chiedere accesso alle strutture private. Redige una relazione annuale al Presidente della Regione e alla Commissione assembleare competente.
Anagrafe regionale e contributi di solidarietà
L’anagrafe regionale degli animali di affezione è connessa con quella nazionale e segue la normativa vigente. Dal dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore è istituito un contributo di solidarietà: 20 euro per l’iscrizione di un cane singolo, 80 euro per cucciolate oltre tre soggetti, 10 euro per variazioni di proprietà; sono previste esenzioni per cani dei comuni, Forze Armate, Forze di polizia e cani guida. Sempre dal dodicesimo mese è previsto un contributo di 10 euro per ogni operazione di identificazione/registrazione eseguita da veterinari liberi professionisti autorizzati. Le somme finanziano in parte la banca dati DNA e per il resto sono ripartite tra comuni e ASP.
Banca dati regionale del DNA canino
Dal ventiquattresimo mese successivo all’entrata in vigore è istituita presso l’Assessorato salute la banca dati regionale del DNA canino per le cagne non sterilizzate di età superiore a un anno. La banca dati è predisposta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con raccolta ed elaborazione dei profili genetici. I proprietari devono effettuare la tipizzazione del DNA; il decreto attuativo fissa un importo massimo di 40 euro per animale per prelievo, tipizzazione e registrazione, da ripartire tra Istituto Zooprofilattico e ASP. Per i costi fissi è autorizzata una spesa annua di 110.000 euro.
Obblighi dei proprietari e divieti
Proprietari e detentori, anche temporanei, sono responsabili della salute, dell’incolumità, del benessere e della riproduzione degli animali e devono garantire condizioni di vita adeguate, prevenire fuga e vagabondaggio e segnalare, per gli animali iscritti, sterilizzazione e riproduzione. È vietato l’abbandono, la vendita o cessione di cani e gatti non identificati, la cessione di cuccioli sotto i due mesi salvo ragioni sanitarie, l’uso di animali come premio o omaggio, il commercio ambulante di cani e gatti, l’accattonaggio con animali, la detenzione in spazi inadeguati, la permanenza stabile su balconi e terrazze senza adeguata protezione, la privazione dell’attività motoria, l’uso di apparecchiature chiuse per lavaggio/asciugatura senza contatto col detentore, la vendita di animali sottoposti a interventi chirurgici non sanitari e l’esposizione/commercializzazione in locali privi di idoneo ricovero o in vetrina. Le strutture commerciali devono rispettare esigenze etologiche e igienico-sanitarie e prevedere arricchimento ambientale.
Rinuncia alla proprietà e abbandono
In caso di impossibilità giustificata di tenere l’animale, il proprietario può chiedere al comune l’autorizzazione a consegnarlo a strutture pubbliche o convenzionate, sostenendo le spese. Se non vi sono posti o non è possibile l’affido, il comune può provvedere a diversa sistemazione idonea. In caso di morte del proprietario o di malattia invalidante, se gli eredi rinunciano alla proprietà, il comune provvede al ricovero e al mantenimento dell’animale.
Cani di quartiere e cani vaganti
Su richiesta di associazioni o cittadini iscritti all’elenco comunale, il comune può riconoscere un cane vagante come cane di quartiere, previa valutazione sanitaria. I richiedenti assumono custodia, alimentazione e igiene. I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dall’ASP o da veterinari convenzionati, iscritti all’anagrafe o riconosciuti a nome del comune e dotati di segno di riconoscimento. Il prelievo dei cani vaganti avviene su segnalazione al comune; la sedazione o telenarcosi è riservata a veterinari abilitati. Il proprietario va avvisato entro 24 ore; il ritiro è obbligatorio entro 15 giorni con pagamento degli oneri. I cani non identificati sono registrati come di proprietà comunale, sterilizzati e normalmente reimmessi in libertà, salvo pericolosità, rischio di aggressività, morsicatura conclamata o patologie incompatibili con la vita sul territorio.
Cani a rischio di aggressività e recupero comportamentale
È istituito presso l’anagrafe il registro dei cani a rischio di aggressività. L’iscrizione deriva da valutazione comportamentale effettuata da veterinari ASP formati. Il proprietario di cani iscritti deve stipulare assicurazione RC e usare guinzaglio e museruola in aree urbane e luoghi aperti al pubblico. In caso di morsicature o aggressioni, il sindaco può imporre corsi di modificazione comportamentale per il cane e il nucleo familiare. Se il proprietario non è in grado di gestire l’animale, il comune può disporne sequestro e confisca. I corsi sono organizzati dalle ASP con il supporto di ordini veterinari, università, operatori cinotecnici e associazioni; rilasciano una certificazione di conduzione in regime di sicurezza, valida tre anni.
Strutture di ricovero e custodia
La legge distingue ambulatori veterinari pubblici, rifugi sanitari, case famiglia per cani, micro-canili, rifugi per il ricovero e oasi feline. Gli ambulatori e i rifugi sanitari sono strutture di prima accoglienza per identificazione, registrazione, cure e, se necessario, sterilizzazione. I rifugi sanitari non superano in linea generale il day hospital; il ricovero nei rifugi sanitari non supera 7 giorni salvo prescrizione veterinaria. Le strutture sono sottoposte a controlli proporzionati al rischio.
Requisiti di gestione dei rifugi
I rifugi sono autorizzati secondo i requisiti fissati dal decreto attuativo. Possono essere affidati ad associazioni animaliste; nei rifugi pubblici opera un responsabile comunale, nei privati il gestore. Tutti gli operatori devono essere formati e, ogni 80 cani, vi deve essere almeno un addetto all’accudimento e alla pulizia. È obbligatorio un registro carico-scarico, anche elettronico, con microchip, provenienza, ingressi, uscite e decessi. Gli animali vanno suddivisi per compatibilità comportamentale, con box numerati e schede esposte. I rifugi devono disporre di area di sgambatura, conservare la storia clinica per tutta la permanenza e per almeno tre anni dopo l’adozione, assicurare prestazioni veterinarie, assistente veterinario nei rifugi sanitari, reperibilità notturna e festiva, e nelle strutture di ricovero finalità prioritaria di adozione, recupero psico-fisico, socializzazione, trasparenza delle adozioni, pubblicizzazione, accesso del pubblico, sito web e ambulatorio attrezzato. Le nuove strutture non possono superare la ricettività massima di 500 animali.
Micro-canili e case famiglia per cani
La casa famiglia per cani è una struttura privata autorizzata, ospitante fino a 10 cani, gestita da privati iscritti all’elenco comunale o da associazioni iscritte all’elenco regionale. La titolarità non dà diritto a compensi, ma può essere previsto un rimborso parziale per cibo, farmaci e spese veterinarie nei limiti delle risorse. Il micro-canile ospita da 11 a 20 cani ed è gestito da associazioni anche in convenzione con il comune. Entrambe le strutture devono individuare un veterinario libero professionista per la tutela della salute e del benessere degli animali.
Accesso del pubblico, volontari e alimentazione degli animali vaganti
Le strutture di ricovero devono garantire aperture al pubblico per favorire le adozioni: almeno due ore al giorno continuative dal lunedì al venerdì e quattro ore il sabato o la domenica, con orari comunicati e pubblicizzati. Deve essere tenuto un registro presenze di pubblico e volontari. È garantito l’accesso regolamentato ai volontari delle associazioni iscritte all’elenco regionale, salvo limitazioni per ragioni sanitarie o di pericolosità disposte dal direttore sanitario-veterinario. Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti nel rispetto delle regole igieniche comunali e deve segnalare il luogo di somministrazione e il numero di animali accuditi.
Gatti liberi, colonie feline e associazioni
I comuni possono stipulare protocolli con le associazioni animaliste per censire e gestire le colonie feline. I cittadini che accudiscono gatti sul territorio devono iscriversi nell’elenco comunale come referenti di colonia. Lo spostamento delle colonie è consentito solo per gravi e documentate necessità, con autorizzazione del sindaco e previo parere dell’ASP. I gatti liberi sono identificati, registrati e sterilizzati dalle ASP e poi reimmessi nella colonia di provenienza.
Elenchi regionali e comunali
Presso l’Assessorato salute è istituito l’elenco regionale delle associazioni per la protezione degli animali, riservato a enti senza fini di lucro che perseguono finalità di tutela e protezione. Presso i comuni è istituito l’elenco per il contrasto al randagismo, aperto ai cittadini che vogliono operare gratuitamente dopo adeguata formazione. Associazioni e privati iscritti operano in collaborazione con le istituzioni e senza compenso.
Accesso agli spazi pubblici e ai mezzi di trasporto
Ai cani e gatti accompagnati è consentito l’accesso alle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti degli enti proprietari o gestori. I cani devono essere al guinzaglio; eventuali divieti o restrizioni devono essere autorizzati dal sindaco e segnalati con cartello. È vietato l’accesso alle aree giochi per bambini. Nei luoghi loro destinati, i cani possono muoversi anche senza guinzaglio e museruola, purché non arrechino pericolo o danno. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti in Sicilia è consentito l’accesso agli animali di affezione, con guinzaglio, museruola o trasportino per i cani, salvo i cani guida; l’operatore può fissare il numero massimo e il detentore risponde dei danni e del disturbo causati.
Accesso agli uffici regionali
Negli uffici regionali aperti al pubblico l’accesso di cani e gatti accompagnati è sempre consentito, con eventuali limitazioni stabilite dal responsabile. Per i cani vale l’obbligo di guinzaglio e disponibilità della museruola, oltre al dovere di evitare sporco, disturbo o danni.
Inumazione, cremazione e cimiteri per animali
I cani e gatti deceduti possono essere cremati o seppelliti in terreni privati o in aree comunali dedicate, secondo prescrizioni igienico-sanitarie dell’ASP. La sepoltura è ammessa solo con certificato veterinario che escluda malattie trasmissibili. La realizzazione di cimiteri per cani e gatti, pubblici o privati, richiede autorizzazione dell’ASP competente.
Vigilanza, sanzioni e finanziamento
Le ASP, le città metropolitane, i liberi consorzi, i comuni, il Corpo forestale e il Garante vigilano sull’osservanza della legge secondo modalità fissate dal decreto attuativo. Chi viola le disposizioni è soggetto, salvo le sanzioni nazionali, a sanzione amministrativa da 75 a 450 euro; i proventi spettano ai comuni e devono essere reinvestiti nelle attività previste dalla legge e nella prevenzione del randagismo. Le amministrazioni operano nei limiti delle risorse assegnate; eventuali fondi statali ex legge 281/1991 sono iscritti in bilancio secondo le finalità della legge regionale e le percentuali previste dalla normativa statale.
Regime transitorio e trasferimenti fuori regione
Le convenzioni già vigenti per la custodia dei cani prelevati sul territorio restano efficaci fino alla scadenza e comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. È consentito il trasferimento fuori regione degli animali rinvenuti in Sicilia solo per l’adozione presso privati richiedenti, senza oneri per la Regione. Il trasferimento di cani ospitati in strutture regionali verso strutture extra-regionali è ammesso con gara, standard almeno pari a quelli di provenienza e con limiti quantitativi: massimo 10 soggetti per trasferimento e 20 l’anno per struttura. È vietata la cessione a qualunque titolo di cani o gatti al gestore del rifugio per il ricovero.
Abrogazione e decorrenza
È abrogata la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Alcune misure economiche e organizzative decorrono in via differita, in particolare i contributi di solidarietà dopo 12 mesi e la banca dati regionale DNA dopo 24 mesi dall’entrata in vigore.
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