L.R. Sicilia 11/2022
Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia autorizzazioni, SCIA, attività libera, espropri, controlli e sanzioni per la costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici non RTN. Prevede una procedura unica presso il Dipartimento energia, regole transitorie per impianti esistenti privi di titolo e un termine di 24 mesi per la regolarizzazione. È ancora utile per i procedimenti in corso e per gli impianti interessati.
Funzioni amministrative regionali su linee e impianti elettrici non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale
Funzioni regionali su linee e impianti elettrici non RTN
La legge disciplina, nel territorio della Regione siciliana, l’esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica che non facciano parte della rete di trasmissione nazionale. L’assetto procedimentale è improntato a semplificazione, economicità ed efficacia ed è affidato all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, tramite il Dipartimento regionale dell’energia.
Titoli abilitativi e attività libera
La disciplina distingue tra autorizzazione unica, SCIA e attività libera.
Sono sottoposti ad autorizzazione la costruzione e l’esercizio di elettrodotti non RTN, le opere accessorie e le varianti sostanziali delle linee e degli impianti esistenti, compreso l’aumento della tensione di esercizio rispetto al titolo originario.
Sono invece assoggettati a SCIA:
- gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt, purché non superiori a 2.000 metri di lunghezza;
- le opere accessorie e i nuovi impianti elettrici costituenti cabine secondarie;
- gli spostamenti di tratti di linee elettriche esistenti, fino a 2.000 metri complessivi, per elettrodotti tra 1.000 e 30.000 volt;
- i rifacimenti di elettrodotti tra 1.000 e 30.000 volt;
- elettrodotti e spostamenti in cavo sotterraneo tra 1.000 e 30.000 volt, di qualsiasi lunghezza, su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari.
Per le linee fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto preesistente o già autorizzato/seguito da SCIA, il gestore può costruire ed esercire senza autorizzazione specifica, purché non vi sia opposizione dei proprietari o titolari di altri diritti reali e siano acquisiti gli eventuali provvedimenti necessari.
Sono infine attività libere, senza autorizzazione, gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti consistenti nella riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea con elementi analoghi, nel rispetto della normativa paesaggistica e ambientale.
Procedimento per l’autorizzazione unica
L’istanza di autorizzazione unica va presentata tramite l’Ufficio provinciale del Genio civile competente, che cura l’istruttoria tecnica e la trasmette al Dipartimento regionale dell’energia. La domanda deve essere in regola con l’imposta di bollo e corredata da:
- piano tecnico delle opere;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000;
- relazione tecnica illustrativa.
Se si chiede anche la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, occorre allegare la documentazione catastale, il piano particellare e l’elenco delle ditte interessate. Se l’impianto interessa più enti territoriali, l’istanza è presentata tramite l’ufficio del Genio civile interessato prevalentemente. La documentazione va inoltre trasmessa ai Comuni e agli altri enti interessati per la conferenza di servizi e per la valutazione degli aspetti urbanistici.
Se l’area è soggetta a vincoli paesaggistici o altri vincoli richiamati dalla legge, la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente; in assenza di interferenze con aree vincolate, il richiedente deve dichiararlo espressamente, indicando l’eventuale presenza di infrastrutture lineari elettriche.
Sono previsti contributi istruttori:
- euro 100,00 per le spese di istruttoria in ogni caso;
- per i produttori di energia elettrica, un ulteriore contributo per istruttoria e controlli, differenziato in base alla potenza dell’impianto servito, da euro 600,00 a euro 1.600,00. Gli importi possono essere aggiornati con decreto assessoriale.
La domanda deve essere pubblicata sul sito istituzionale regionale; l’avviso indica che gli atti restano depositati presso Genio civile e Comuni interessati e che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
Procedimento unico, tempi e effetti del provvedimento
L’autorizzazione è rilasciata tramite procedimento unico con partecipazione di tutte le amministrazioni ed enti interessati, secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo. Il provvedimento finale:
- autorizza costruzione ed esercizio;
- può dichiarare la pubblica utilità;
- può disporre l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Le osservazioni e opposizioni pervenute sono comunicate al richiedente, che può presentare controdeduzioni entro 30 giorni. L’Amministrazione regionale decide dopo la valutazione di osservazioni e controdeduzioni.
I termini di conclusione del procedimento sono:
- 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito, quale termine ordinario;
- 120 giorni nei procedimenti per i quali non sono previste procedure di VIA.
Il provvedimento finale sostituisce, se necessario anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta ed è variante agli strumenti urbanistici vigenti. Se dichiara la pubblica utilità, determina l’avvio del procedimento espropriativo.
SCIA e controlli successivi
La SCIA deve essere presentata al Dipartimento regionale dell’energia tramite il Genio civile competente, a firma del legale rappresentante e con:
- relazione tecnica;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000;
- dichiarazione di conformità alla normativa tecnica, assenza di opposizioni dei proprietari e acquisizione degli eventuali atti di assenso.
I lavori possono iniziare dalla data di presentazione della SCIA. Entro 30 giorni dal ricevimento, l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività e ordinare la rimozione degli effetti dannosi se accerta la mancanza dei requisiti; se è possibile la conformazione alla normativa, può assegnare un termine non inferiore a 30 giorni per adeguarsi. In mancanza di adeguamento, l’attività si intende vietata.
Varianti, interferenze e vincoli
Le varianti sostanziali di opere autorizzate devono essere preventivamente autorizzate con il procedimento previsto per l’autorizzazione unica. Per le opere soggette a SCIA, le varianti sostanziali possono essere realizzate in corso d’opera e successivamente segnalate al Dipartimento energia tramite Genio civile e ai Comuni interessati.
Per i tratti di linee e opere accessorie che attraversano o interferiscono con beni demaniali, beni pubblici o di pubblico interesse, oppure interessano territori soggetti a vincoli archeologici, idrogeologici, paesaggistici, ambientali, minerari, riserve o parchi, o comportano taglio di boschi, i lavori non possono iniziare prima della valutazione di merito da parte delle amministrazioni ed enti interessati. Se necessario, per modalità esecutive o di esercizio possono essere stipulate convenzioni con eventuale canone, salvo altri corrispettivi già previsti.
Inamovibilità e spostamenti per pubblico interesse
Gli elettrodotti con tensione nominale pari o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, salvo gli interventi ordinati per ragioni di pubblico interesse. Gli elettrodotti sotto tale soglia si presumono amovibili, salvo espressa dichiarazione di inamovibilità nel provvedimento di autorizzazione unica.
Per ragioni di prevalente pubblico interesse l’autorità competente può ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti autorizzati, previa valutazione della soluzione tecnica con l’esercente. Il provvedimento:
- vale anche come autorizzazione della variante concordata;
- ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;
- per impianti inamovibili comporta il vincolo preordinato all’esproprio.
Espropriazione e occupazione anticipata
In presenza delle condizioni richiamate dal testo unico espropri, i decreti di esproprio o di occupazione anticipata possono essere adottati con procedura semplificata quando gli impianti elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria o servizi a rete di interesse pubblico, oppure nei casi di urgenza previsti dalla normativa statale. I decreti devono essere emessi entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.
Revoca, sospensione e poteri sanzionatori amministrativi
L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni e obblighi e permane nell’inottemperanza dopo specifica diffida. La diffida sospende la costruzione o l’esercizio, assegna un termine non superiore a 120 giorni per l’adempimento e avverte che, in mancanza, seguiranno revoca e demolizione.
L’autorizzazione può essere sospesa anche per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica. Se il ripristino non è possibile, l’autorizzazione è revocata e all’esercente, salvo responsabilità propria, spetta un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.
Regime transitorio e procedimenti pendenti
Gli impianti già in esercizio prima dell’entrata in vigore della legge e privi di titolo abilitativo possono essere regolarizzati con domanda di autorizzazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore. L’istanza deve contenere:
- elenco degli impianti e corografia con i tracciati in scala 1:25.000 e 1:10.000;
- relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante con attestazione di conformità alle norme tecniche;
- attestazione del versamento dei contributi istruttori.
Il Dipartimento decide entro 90 giorni, con decreto del dirigente generale, e l’autorizzazione produce effetti dalla pubblicazione sulla GURS del provvedimento con l’elenco degli impianti autorizzati.
Per ciascun procedimento transitorio è dovuto un contributo istruttorio di euro 100,00 per ogni linea fino a 20 km diramata da una cabina primaria.
La legge si applica ai procedimenti per i quali non sia ancora scaduto il termine per le osservazioni; il richiedente può chiedere espressamente l’applicazione della nuova disciplina anche alle fasi non ancora concluse dei procedimenti in corso. Per gli impianti già ricompresi tra quelli assoggettati a SCIA, se alla data di entrata in vigore non è stato ancora rilasciato il provvedimento autorizzativo, il richiedente può presentare SCIA.
Antimafia, patti di integrità e variazioni di titolarità
Ogni variazione di titolarità dell’esercizio dell’impianto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale dell’energia, che acquisisce le informazioni prefettizie previste dal Codice antimafia.
Per i titoli abilitativi rilasciati a soggetti non concessionari di pubblici servizi, il rilascio è subordinato alla sottoscrizione di patti di integrità. In attesa di specifici protocolli di legalità, si applicano i protocolli già vigenti sottoscritti dalla Regione siciliana in materie analoghe.
Sanzioni
La costruzione e l’esercizio di opere e impianti senza autorizzazione unica o senza SCIA comportano, oltre all’obbligo di ripristino, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
- euro 500 per elettrodotti fino a 1.000 volt;
- euro 1.500 per elettrodotti fino a 20.000 volt;
- euro 3.000 per gli altri elettrodotti.
La sanzione è determinata in base alla parte dell’impianto non autorizzata ed è dovuta in solido da proprietario e gestore. La violazione delle norme su campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici resta soggetta alla disciplina statale. L’accertamento e l’irrogazione competono al Dipartimento regionale dell’energia, anche avvalendosi degli uffici del Genio civile e, mediante protocollo, della polizia provinciale.
Disposizioni attuative
L’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità può adottare decreti attuativi per disciplinare in concreto l’applicazione della legge.
Valutazione di attualità
La legge non risulta deprecata, poiché disciplina un settore amministrativo tuttora operativo, contiene regole procedimentali e transitorie ancora utili e non appare limitata a esercizi finanziari o eventi ormai conclusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 mag 2022L.R. Sicilia 12/2022
- Legge · 25 mag 2022L.R. Sicilia 14/2022
- Legge · 25 mag 2022L.R. Sicilia 13/2022
- Legge · 13 apr 2022L.R. Sicilia 7/2022
- Legge · 13 apr 2022L.R. Sicilia 8/2022
- Legge · 8 apr 2022L.R. Sicilia 6/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →