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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19290/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, a mezzo del sostituto processuale del difensore, ha impugnato la sentenza di patteggiamento deducendo violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare ha lamentato che la pena concordata e recepita dal giudice non fosse stata contenuta nei minimi edittali, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché, contro la sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per specifici motivi tassativi, tra i quali non rientrano censure sulla quantificazione della pena se non per profili di illegalità; inoltre l'eventuale mancata illustrazione dei criteri di commisurazione non integra di per sé illegalità, occorrendo che il risultato finale sia contrario a legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla pena non rientrasse tra i motivi consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta e che, in ogni caso, non fosse dedotta una pena illegalmente determinata, ma solo un vizio di motivazione/valutazione sui criteri di commisurazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma e non anche per censure sulla mera determinazione della pena, salvo che essa sia illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato per la disciplina temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere estese a profili di mera opportunità o congruità della pena.
  • La mera doglianza che il giudice non abbia esplicitato i criteri di commisurazione non integra illegalità della pena: per essere deducibile occorre che il trattamento sanzionatorio finale sia in concreto contrario a legge.
  • Una volta ratificato l'accordo di patteggiamento, non è consentito contestare circostanze o misura della pena se non nei limiti dell'illegalità della sanzione concordata.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è palese, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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