Cassazione Penale, Ordinanza n. 19290/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, a mezzo del sostituto processuale del difensore, ha impugnato la sentenza di patteggiamento deducendo violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio motivazionale in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare ha lamentato che la pena concordata e recepita dal giudice non fosse stata contenuta nei minimi edittali, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché, contro la sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per specifici motivi tassativi, tra i quali non rientrano censure sulla quantificazione della pena se non per profili di illegalità; inoltre l'eventuale mancata illustrazione dei criteri di commisurazione non integra di per sé illegalità, occorrendo che il risultato finale sia contrario a legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla pena non rientrasse tra i motivi consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta e che, in ogni caso, non fosse dedotta una pena illegalmente determinata, ma solo un vizio di motivazione/valutazione sui criteri di commisurazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 ss. c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma e non anche per censure sulla mera determinazione della pena, salvo che essa sia illegale.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palese.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per la disciplina temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere estese a profili di mera opportunità o congruità della pena.
- La mera doglianza che il giudice non abbia esplicitato i criteri di commisurazione non integra illegalità della pena: per essere deducibile occorre che il trattamento sanzionatorio finale sia in concreto contrario a legge.
- Una volta ratificato l'accordo di patteggiamento, non è consentito contestare circostanze o misura della pena se non nei limiti dell'illegalità della sanzione concordata.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è palese, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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