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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20338/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili di concorso in furto pluriaggravato ai danni di R.F.I. - Ferrovie dello Stato, per il furto nel deposito merci Boschetto di Novara. Belloni ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione per assenza di prova della sua presenza sul luogo del fatto e per l'uso di elementi meramente suggestivi (lavoro con il coimputato, controllo successivo insieme, arresto successivo per fatti analoghi). Salati ha dedotto sei motivi: 1) inutilizzabilità dei tabulati telefonici ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021; 2) illegittima utilizzazione di precedenti sentenze ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. senza riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p.; 3) illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese da terzi (art. 238 c.p.p.), assunte in udienza di convalida e non secondo i limiti normativi; 4) erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. e conseguente errore sulla procedibilità d'ufficio (mancanza della destinazione a pubblico servizio e quindi necessità di querela); 5) carenza di specificazione del contributo causale ai sensi dell'art. 110 c.p., configurandosi al più mera connivenza non punibile; 6) mancata concessione delle attenuanti generiche e sproporzione della pena.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati come infondati. La Corte di Cassazione ha confermato il doppio conforme (sentenza di primo e secondo grado formano un unico corpo motivazionale) e ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito. Per Belloni la motivazione è stata ritenuta adeguata: elementi indiziari (uso di utenza telefonica collegata alla cella che copriva l'area del deposito nella notte del furto, traffico con la moglie convivente, viaggio a Novara insieme al Salati con auto noleggiata, controllo del giorno precedente, successivo viaggio verso il rottamaio) formano una concatenazione logica idonea a escludere ragionevoli dubbi in assenza di elementi contrari. Per Salati la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; gli altri sono stati ritenuti infondati: i tabulati e gli altri elementi di fatto sono utilizzabili e idonei a provare la responsabilità, le sentenze per fatti analoghi sono state valutate nel rispetto della normativa, le dichiarazioni del terzo non sono state decisive fuori dai limiti normativi, l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. è stata ritenuta applicabile perché il materiale ferroviario è destinato al servizio di trasporto pubblico (reato procedibile d'ufficio), il contributo causale è stato adeguatamente descritto (noleggio e guida dell'auto, messa a disposizione di utenza telefonica, presenza nell'area in orari compatibili), e il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono logicamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132 del 2021

    Contestata l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici; la Corte ha ritenuto i tabulati utilizzabili e idonei, non ostacolata l'efficacia probatoria in assenza di altri vincoli invocati dal ricorrente

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riferito all'efficacia probatoria di sentenze rapportate a fatti analoghi; il ricorso che lamentava uso improprio è stato ritenuto inammissibile o infondato perché i giudici di merito hanno dato adeguata valutazione dei riscontri esterni

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Riguarda l'uso delle dichiarazioni di imputati/terzi; la Corte ha ritenuto che non sussista uso illegittimo delle dichiarazioni del coimputato oltre i limiti normativi, o che la censura non fosse stata correttamente dedotta in appello

  • art. 192, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.

    Principi di valutazione degli indizi e necessità di riscontri esterni; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente verificato la certezza e la valenza dimostrativa degli indizi e che la loro concatenazione logica è idonea a fondare la certezza oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    Aggravante per furto su cose destinate a pubblico servizio o in stabilimenti pubblici; la Corte ha ritenuto che il materiale nello scalo ferroviario sia funzionale al servizio di trasporto pubblico e quindi ricorra l'aggravante, rendendo il reato procedibile d'ufficio

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato che i fatti dimostrano un apporto causale e consapevole (anche logistico/agevolatorio) chiaro da distinguere dalla mera connivenza non punibile

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di commisurazione (gravità, valore economico dei beni, destinazione a pubblico servizio) e la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sulla non concessione delle attenuanti generiche

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità dei motivi in Cassazione che non siano stati dedotti in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure di Salati perché non previamente dedotte in sede di gravame

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado) consente di leggere congiuntamente le motivazioni e rende più difficile il sindacato in Cassazione, purché la motivazione complessiva sia logica e congrua.
  • Gli indizi possono fondare la condanna se valutati nella loro totalità e concatenazione logica: non è necessaria una sommatoria aritmetica ma una valutazione unitaria che escluda ragionevoli alternative concrete.
  • I tabulati telefonici e altri elementi tecnici mantengono efficacia probatoria se valutati coerentemente dal giudice di merito; la loro inutilizzabilità deve essere specificamente invocata e sostenuta in sede di gravame per essere riesaminata in Cassazione.
  • Motivi nuovi o non sollevati in appello sono in genere inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; è quindi cruciale sollevare tempestivamente tutte le censure in sede di appello.
  • Per l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.), conta la destinazione funzionale dei beni: se il bene è funzionale al servizio pubblico, il furto è procedibile d'ufficio.
  • La distinzione tra concorso nel reato e connivenza non punibile si basa sulla prova di un apporto consapevole, materiale o morale, anche se solo agevolatore; elementi come noleggio e guida di un veicolo o messa a disposizione di utenze possono costituire contributo causale.
  • La concessione delle attenuanti generiche non è automatica: richiede elementi positivi di meritevolezza; il giudice può motivare il diniego sulla base di uno o più elementi prevalenti attinenti alla personalità o alla gravità del reato.

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