Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15736/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva confermato il sequestro preventivo per confisca diretta e per equivalente (fino a € 584.339,78) disposto dal Gip: il sequestro era fondato sull'accusa provvisoria che, nelle dichiarazioni dei redditi 2020-2022 della Bora Srls (di cui Krasniqi era legale rappresentante), fossero indicate spese documentate da fatture relative a operazioni inesistenti. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per presunta incompatibilità del giudice relatore, motivo non previamente proposto tramite ricusazione; (2) errata applicazione degli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000 e carenza di indizi circa la fittizietà delle operazioni e del pericolo nel ritardo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità perché la presunta incompatibilità del giudice doveva essere eccepita tramite ricusazione nei termini di legge (art. 38 c.p.p.) e non poteva essere sollevata in sede di impugnazione straordinaria. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: non è necessaria una preventiva contestazione dell'art. 8 per ipotizzare il delitto di cui all'art. 2 ai fini del fumus; il Tribunale del riesame ha motivatamente desunto la fittizietà delle fatture dall'inidoneità tecnica delle società emittenti, dall'assenza di rapporti commerciali e dall'opacità dei pagamenti (indici di "cartiere"). Il pericolo nel ritardo è stato adeguatamente motivato con l'entità del debito tributario (oltre € 920.000) e con condotte distrattive volte all'acquisto di immobili tramite prestanome, da cui il concreto rischio di rendere inattuabile la confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di incompatibilità del giudice. La Corte ha interpretato che le cause di incompatibilità costituiscono strumenti di ricusazione e, se non eccepite tempestivamente tramite ricusazione, non possono essere utilmente dedotte in cassazione come vizio di nullità.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce modalità e termini per la dichiarazione di ricusazione. La Corte ha richiamato l'obbligo di esperire la ricusazione nei modi e nei tempi di legge a pena di decadenza.

  • art. 40 cod. proc. pen.

    Norme sulle impugnazioni relative alla ricusazione; la Corte ha ricordato che il rimedio processuale appropriato per contestare l'incompatibilità è la ricusazione, non la censura in cassazione.

  • artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74/2000

    Art. 2 punisce l'utilizzazione in dichiarazione di documenti relativi ad operazioni inesistenti; art. 8 sanziona la materiale creazione di fatture false. La Corte ha chiarito che, ai fini della ipotizzabilità di reato ai sensi dell'art. 2, non è imprescindibile che sia stata già contestata o accertata l'effettiva commissione del reato di cui all'art. 8: il fumus può emergere da indizi tecnici e contabili (inidoneità delle imprese emittenti, opacità dei pagamenti, assenza di rapporti commerciali).

  • art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di censurare in Cassazione le ordinanze in materia di misure cautelari reali; la Corte ha richiamato che le doglianze sulla adeguatezza della motivazione sono, di regola, estranee a questa tipologia impugnatoria salvo mancanza totale o apparente di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali anche per il ricorrente cassazionista; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda indicata.

Massime di principio

  • La presunta incompatibilità del giudice deve essere eccepita tramite il rimedio di ricusazione nei modi e nei termini previsti dagli artt. 34 e 38 c.p.p.; se non esperita, la questione è inammissibile in sede di impugnazione ordinaria o in Cassazione.
  • Per l'ipotesi di utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) non è sempre necessaria una preventiva contestazione del diverso reato di 'falsità' disciplinato dall'art. 8: il fumus può essere ricavato da indici concreti quali l'inidoneità tecnica delle società emittenti, l'assenza di rapporti commerciali e la opacità dei flussi di pagamento.
  • La qualificazione di società come 'cartiere' (inidoneità strutturale a sostenere il volume di affari indicato) costituisce un indice rilevante per desumere la fittizietà delle operazioni documentate mediante fatture.
  • Il pericolo nel ritardo ai fini del sequestro finalizzato alla confisca può essere desunto da elementi come l'entità del debito tributario, prove di distrazione di beni e l'uso di prestanome per trasferire patrimoni: tali elementi giustificano misure cautelari reali se adeguatamente motivati.
  • In Cassazione contro ordinanze cautelari reali la valutazione si concentra su questioni di legalità e su vizi gravi della motivazione (totale mancanza o apparente motivazione); critiche sulla mera adeguatezza della motivazione sono, di regola, inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.